Documentazione relativa al progetto di istituzione di un brevetto unitario e di una corte unificata dei brevetti:

Si pubblica qui di seguito una rassegna di materiale. Fateci ovviamente avere ogni altro documento riteniate utile al dibattito, lo inseriremo immediatamente.

TESTI LEGISLATIVI E CONVENZIONALI: 

  • Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (disponibile qui)
  • Regolamento (UE) N. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (disponibile qui)
  • Trattato sul Tribunale Unico dei brevetti, 11.01.2013, sottoscritto il 19 febbraio (disponibile qui)
  • Progetto di regole di procedura, 31.01.2013 (disponibile qui)

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Il caso Mozzarella di Bufala

mbc dop.jpgNelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l’estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si è riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.

In buona sostanza, una norma adottata nell’intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l’integrità della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si è trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.

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Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?

40642934.jpgE’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell'UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e  preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l'ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario. 

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Legge salva-olio: un punto d'arrivo per l'olio Made in Italy?

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Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, definita anche legge “salva olio Made in Italy”. Questa legge introduce nel mercato di oli “Made in Italy” una serie di novità significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall’altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell’ambito del commercio degli oli di oliva vergini.

Va subito detto che questa legge è attualmente in vigore, ma potrà essere motivo di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea dal momento che già il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest'ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.

La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell'olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l'Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d'oliva a 25/30 mg. E ciò al fine di rafforzare la tutela dell'olio d'olia vergine “Made in Italy” rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e proprietà organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalità di tutela perseguite dall'Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.

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European Patent Package: danke, thanks, arigato?

Come promesso, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall’istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.Thumbnail image for patented_stamp-300x249.jpg

Prima fondamentale conseguenza è che ogni preteso contraffattore potrà essere citato – con effetti paneuropei – innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un’impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest’ultima avrà effetto diretto e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avrà valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell’accordo). Tale decisione potrà disporre l’inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale decisione sarà in tedesco, emessa all’esito di un procedimento – cui l’impresa italiana non potrà sottrarsi – svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sarà mai l’italiano). Tale decisione sarà poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d’Appello in materia brevettuale che avrà sede a Lussemburgo. La lingua dell’appello sarà quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l’appello, non ci sarà alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perchè un’impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure è necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E’ sufficiente che essa abbia lì un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale). 

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European Patent Package: lo vogliamo aprire questo pacco?

fotobrevettounico.JPGCome forse ancora non tutti sanno, a seguito della recente approvazione da parte del  Parlamento Europeo, lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione il Regolamento istitutivo del brevetto europeo con effetto unitario (il c.d. brevetto unitario). Poco dopo (il 13 gennaio) è stata pubblicata sul server del Consiglio Europeo la versione definitiva dell’accordo istitutivo di una Corte centralizzata europea dei brevetti. Dal 19 febbraio il testo dell’accordo sarà aperto alle sottoscrizioni e dovrà quindi essere ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno stato membro. L’entrata in vigore del nuovo sistema è subordinata alla ratifica dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata da parte di almeno 13 paesi firmatari (sempre che tra questi tredici paesi vi siano i primi tre paesi per numero di brevetti europei validati, ossia essenzialmente Germania, Francia e Regno Unito).

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BREVETTO UNITARIO? Yes, Ja, Oui !

BANDIERA-UE.jpgLo scorso 11 dicembre il Parlamento Europeo ha approvato il testo di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unitario. A partire dal 1 gennaio 2014 dovrebbe quindi essere possibile ottenere un titolo brevettuale unico che garantirebbe automatica protezione attraverso gli Stati Membri dell’Unione Europea, facendo così risparmiare i costi relativi al deposito della domanda e registrazione del titolo in ogni singolo paese.

Il condizionale è d’obbligo, perché le informazioni finora trapelate da Bruxelles sono ancora poche e poco chiare, soprattutto per quanto riguarda alcuni punti chiave della vicenda, uno su tutti quello relativo all’eliminazione degli articoli da 6 a 8, su cui il Parlamento si era arenato non più tardi del luglio scorso, vedi qui). L’unica cosa che appare come molto probabile è che, se e quando effettivamente entrerà in vigore, almeno in un primo momento il Brevetto Unitario non sarà valido per Italia e Spagna.

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Banche dati: la Corte di Giustizia chiarisce che cos'è " reimpiego "

dataco sportradar.jpgCon la decisione del 18 ottobre 2012 in C- 173/11 (Football Dataco v. Sportradar GmbH), la Corte di Giustizia ha affrontato il caso del “reimpiego” non autorizzato da parte della tedesca Sportradar GmbH, fornitrice di servizi per società di scommesse online, dei dati relativi alle partite dei campionati inglese e scozzese (punteggio, marcatori, sostituzioni, ammonizioni, etc.) faticosamente raccolti in un database dall’inglese Football Dataco tramite collaboratori, spesso ex calciatori, profumatamente pagati per recarsi negli stadi ad assistere di persona alle competizioni.

E’ noto che a prescindere dall’esistenza di un carattere creativo e, quindi, dalla possibilità di ottenere protezione per diritto d’autore, il costitutore di una banca dati accede comunque ad un livello di tutela ai sensi dell’art. 7 Direttiva 96/9/CE (cfr. art. 102 bis della legge 633/1941 sul diritto d’autore), che consiste nel diritto di vietare ai terzi, per la durata di quindici anni dalla costituzione della banca dati, l’estrazione e/o il “reimpiego”, cioè la messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto dei dati ivi contenuti, quando il conseguimento, la verifica e la presentazione di essi siano stati effettuati con investimenti rilevanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo. In buona sostanza, l’unico requisito richiesto è che la raccolta e l’organizzazione di grossi volumi di dati abbia implicato uno sforzo organizzativo ed economico necessario, che è il vero oggetto della tutela “sui generis”.

Ma nel caso in cui la messa a disposizione avvenga attraverso un sito web, sussiste “reimpiego” in un determinato luogo per il semplice fatto che i dati sono accessibili via Internet in quel luogo? 

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Il design è " resuscitato ". Tribunale di Torino tutela la forma dell'anello Due Punti.

due punti.jpgIl design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.

Ed è proprio su queste basi che il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l ha adito in via cautelare il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da Binda Italia (Breil) e Stroili Oro Spa (qui sotto) perché ritenuti, tra le altre, in violazione dei diritti di Blue White sul design non registrato del proprio anello “Due Punti” (qui a sinistra) composto da un corpo di gomma silicone in cui è incastonata una pietruzza di diamante. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per la tutela del design non registrato "Due Punti", adottando però una motivazione all'apparenza "innovativa" (ordinanza del 29 agosto 2012, qui

 

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Fine dei giochi per l'art. 239 CPI? Il Tribunale di Milano sulla disapplicazione della moratoria al diritto d'autore sul design

copyight.JPGNella recente sentenza 9917/12 (disponibile qui – pag. 47 e ss.) il Tribunale di Milano si esprime sulla incompatibilità dell’art. 239 c.p.i. con il diritto comunitario. Come è noto, la norma - introdotta nella sua prima versione nel 2001 - ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla versione attuale - introdotta il 15 febbraio 2012. Essa stabilisce che “i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, copie di opere del disegno industriale in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso” (per un sunto della questione si vedano i precedenti post qui, qui e qui). Secondo i giudici milanesi, una moratoria decennale “risulterebbe in sé disapplicabile dal giudice ordinario” in quanto fisserebbe un termine “espressamente dichiarato incompatibile con la Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011”. Se sono troppi i dieci anni sui quali si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, che dire dei tredici anni che prevede la norma attualmente in vigore? Che sia la fine del 239 c.p.i.?

La Corte di Giustizia UE e il (vecchio) problema delle cross - border injunctions

CJEU.jpgLa Corte di Giustizia UE (CJEU) si è sempre pronunciata contro la possibilità per un giudice nazionale di emettere provvedimenti di inibitoria cross  border - vale a dire, con efficacia immediata  anche negli altri paesi - in materia di brevetti europei estesi a più paesi UE. Secondo la CJEU il primo ostacolo è rappresentato dai dubbi sulla possibilità di convenire più soggetti stranieri, ciascuno responsabile di atti di contraffazione nel rispettivo stato di appartenenza, davanti ad un unico giudice nazionale. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 44 del 2001,  più soggetti stranieri possono essere convenuti davanti al giudice nazionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato a condizione che tra le domande rispettivamente proposte nei loro confronti esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, onde evitare il rischio di decisioni incompatibili da parte di più giudici nazionali. Secondo la CJEU, tale nesso non sussiste tra più contraffattori stranieri che abbiano posto in essere, nei rispettivi paesi di appartenenza, diversi atti di contraffazione: anche nell’ipotesi in cui gli atti di contraffazione posti in essere dai singoli contraffattori siano i medesimi (vendita dello stesso prodotto da parte di più società appartenenti al medesimo gruppo) le singole condotte in contraffazione porrebbero ognuna una diversa questione di diritto, dal momento che ogni distinta frazione nazionale del brevetto è soggetta, per quanto riguarda l’ambito di protezione, alla legge nazionale, così che non sussiste il rischio di decisioni  incompatibili da parte dei singoli giudici nazionali (Roche / Primus C – 539/03). Sempre secondo la CJEU, un ulteriore ostacolo alla giurisdizione cross border in materia di brevetti risiede nell’art. 22 n. 4 del Regolamento 44/2001, ove è previsto che la giurisdizione in materia di validità del singolo titolo nazionale (quale è la frazione nazionale di un brevetto europeo) spetti al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è stato registrato. Supponendo che più contraffattori siano soggetti alla giurisdizione di un unico giudice nazionale (per esempio, due società tedesche), quasi certamente esse solleveranno un'eccezione /domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato, così che l’inibitoria che dovesse essere concessa dal giudice tedesco non potrebbe valere anche per gli atti di contraffazione di altre frazioni nazionali  da parte dei medesimi convenuti. Se così fosse, l’inibitoria concessa dal giudice tedesco implicherebbe una pronuncia in ordine alla validità delle frazioni nazionali “straniere” (non importa se in via principale, come nel caso di una domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto in contraffazione, o in via di mera eccezione, secondo la sentenza CJEU C- 4/03, Gat / Luk) rispetto alle quali l’art. 22 del Regolamento prevede la competenza esclusiva del giudice nazionale dello stato cui attiene la singola frazione nazionale del brevetto. Su quest’ultimo punto la CJEU si è tornata a pronunciare con la sentenza C-616/10 in data 12 luglio 2012, resa a seguito di un rinvio pregiudiziale proveniente dal giudice olandese adito in via cautelare dalla società olandese Solvay SA, che aveva convenuto innanzi al giudice olandese una società olandese e due società belga del gruppo Honeywell per la contraffazione del proprio brevetto EP ‘440. Nel decidere sulle questioni del rinvio, la CJEU ha precisato che il giudice nazionale, nonostante i convenuti in contraffazione avessero sollevato l'invalidità del brevetto aizonato, era stato adito in via cautelare e, pertanto, non avrebbe emesso una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto azionato, ma semplicemente un provvedimento provvisorio in cui si sarebbe limitato a compiere una valutazione circa la futura e probabile statuizione del giudice (straniero) competente nel merito sulla validità che “non avrà alcun impatto sulla decisione che il giudice competente deve prendere nel merito in base all’articolo 22 punto 4 del regolamento 44 /2001”. È innegabile che si tratti di uno sviluppo interessante verso una giurisdizione cross border: rimane però il problema di convenire più contraffattori stranieri davanti ad un unico giudice nazionale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, sopra menzionato. Su questo punto la sentenza della CJEU, pur ribadendo l’orientamento Roche / Primus (C – 539/03), ha ritenuto che nel caso specifico, il fatto che tutte e tre le convenute del gruppo Honeywell (di cui una olandese e due belga) avessero ognuna indistintamente venduto nei medesimi paesi in cui era vigente una frazione nazionale implicava il configurarsi di una stessa situazione di fatto (cioè, ognuna della società convenute ha venduto lo stesso identico prodotto, per esempio in Finlandia) e della medesima questione di diritto (violazione delle norme finlandesi da parte di ciascuna delle convenute), così che sussisteva il rischio di decisioni incompatibili sulla medesima situazione di fatto e di diritto da parte del giudice belga e del giudice olandese, rispettivamente competenti per le due società belga e la società olandese del gruppo Honeywell in base al criterio del domicilio del convenuto. Si tratta però di una coincidenza non comune, tanto che si potrebbe anche pensare che il rinvio alla CJEU sia stato fatto ad hoc per provocare la Corte di Giustizia UE a rivedere le sue posizioni sulla giurisdizione cross border  dei giudici nazionali.

Unione Europea: slitta ancora l'approvazione del Brevetto Europeo Unico.

brevettoeruopeo1.jpgUn cortocircuito tra istituzioni UE ha fatto ulteriormente slittare l’approvazione da parte del Parlamento UE del cosiddetto “unitary patent package” che prevede l’approvazione di un regolamento istitutivo di un unico titolo brevettuale con effetti nei paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata - tra cui non rientra l'italia - promossa nel 2011 e la stipula di un accordo internazionale fra i suddetti paesi per la creazione di una “unified patent court”, un Tribunale Unico che avrebbe competenza esclusiva sulle controversie in materia di Brevetto Unico Europeo. I fatti. Nella seconda metà del 2011, serrate negoziazioni fra istituzioni UE avevano portato alla definizione di una Proposta di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unico e di una Bozza di Accordo sull’istituzione del Tribunale Unico, testi che avrebbero dovuto essere sottoposti al voto del Parlamento UE lo scorso 4 luglio. Se non ché, all’esito del Consiglio Europeo del 29 giugno 2012 è arrivata la decisione da parte dei Capi di Stato o di Governo dei paesi partecipanti di modificare il testo della Proposta di Regolamento della Commissione UE cancellando dal testo gli articoli da 6 a 8. A seguito dell’annuncio, il Parlamento UE ha fatto sapere di avere rinviato il voto del 4 luglio e chiesto ai propri Servizi Giuridici un’opinione circa la legittimità della cancellazione degli Articoli da 6 a 8 da parte del Consiglio. Con la propria opinione pervenuta in data 9 luglio 2012– e dal dibattito parlamentare che ne è immediatamente seguito, il 10 luglio 2012 – i Servizi giuridici hanno concluso che un’eventuale approvazione del Regolamento privo degli Articoli da 6 a 8 sarebbe in contrasto con l’art. 118 del Trattato (TFUE), ai sensi del quale “il parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale”: conclusione lapalissiana, se sol si considera che gli Articoli da 6 a 8 fanno parte di una sezione titolata “Effetti del Brevetto Europeo unitario” e sono rubricati, rispettivamente “Diritto di impedire l’utilizzo diretto dell’invenzione”, “Diritto di impedire l’utilizzo indiretto dell’invenzione”, “Limiti ai diritti derivanti dal Brevetto Europeo Unico”. Norme non esattamente marginali, che definiscono l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico e la cui eliminazione dal testo del Regolamento UE comporterebbe l’impossibilità, per il Tribunale Unico, di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ogni qual volta sorgano dubbi sul se una determinata attività interferisca con l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico. Detti dubbi dovrebbero essere risolti sulla base delle legislazioni e interpretazioni nazionali dei paesi coinvolti,  con laEU Unitary patent.bmp conseguenza che il Brevetto Europeo Unico non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti sull’invenzione. Ma allora, se, come è evidente, nessuno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata intende “accentrare” all’UE il proprio potere di decidere quando un brevetto è violato o no, quale mai potrebbe essere il senso della cooperazione rafforzata su un Brevetto Europeo Unico? A quanto sembra, se ne riparlerà a settembre, quando – come si è augurata la Presidenza UE (ora cipriota) – avranno tutti potuto approfittare della pausa estiva per riflettere ancora un po’ sugli Articoli da 6 a 8. Staremo a vedere, è comunque netta lasensazione di essere arrivati ad una sorta di "sfida finale” .                  

Sentenza della Corte UE sulla brevettazione delle cellule staminali

staminali.jpgSi è storicamente osservato che l’utilizzo di tessuti cerebrali di embrioni umani – se da un lato consente di ottenere risultati promettenti nella cura di malattie neurologiche – dall’altro lato pone importanti problemi etici, oltre a una serie di problemi tecnici tra cui la difficoltà di ottenerne in quantità tali da rendere accessibile al pubblico la cura mediante terapia cellulare. Al riguardo, con sentenza in data 18 ottobre 2011, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali particolarmente spinose, sollevate dal Bundespatentegricht (il Tribunale federale dei brevetti tedesco) nell’ambito di un giudizio vertente sulla validità di un brevetto tedesco depositato nel 1997 ed avente ad oggetto la produzione di cellule progenitrici neurali isolate e depurate, procedimenti per la produzione delle stesse a partire da cellule staminali embrionali e il loro utilizzo per il trattamento di anomalie/patologie neurali. Nel rinviare alla Corte Ue il Bundespatentgericht rilevava che la Direttiva 98/44 /CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche esclude che possano essere concessi brevetti aventi ad oggetto l'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali e tuttavia non fornisce alcuna indicazione circa la concreta nozione di “embrione umano”. Il Bundespatengericht ha pertanto investito la Corte UE della questione se in detta nozione di embrione umano rientrino le cellule staminali embrionali umane utilizzate quale materiale di partenza dei procedimenti per la produzione delle cellule progenitrici neurali isolate e depurate oggetto del brevetto in questione e gli organismi così ottenuti, rivendicati dal brevetto oggetto del giudizio di nullità. La Corte UE ha rilevato che l’impianto normativo e il contesto della Direttiva (con particolare riferimento agli articoli 5 e 6) suggeriscono che la nozione di “embrione umano” debba essere intesa in senso ampio, comprensiva di ogni entità idonea a costituire l’avvio di un processo di sviluppo di un essere umano. In buona sostanza, si deve qualificare come "embrione umano" ogni ovulo che sia stato fecondato o in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, tali condizioni essendo sufficienti per l’avvio al processo di sviluppo di un essere umano, così come le cellule staminali embrionali dallo stesso ricavate. Nonostante l’adozione di una nozione così ampia di “embrione umano”, è tuttavia interessante rilevare come la Corte non abbia escluso in radice la brevettazione di cellule staminali e/o procedimenti per la produzione di cellule staminali. Infatti, nel rinviare alla Corte UE, il Bundespatentgericht aveva rilevato che le rivendicazioni del brevetto in questione non coprivano esclusivamente cellule ricavate da cellule staminali embrionali “totipotenti” – ovverosia cellule in grado di svilupparsi in un intero organismo – ma anche cellule staminali “pluripotenti”, ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti  (lo stadio dal 4° al 14° giorno dopo la fecondazione), capaci di produrre molti tipi diversi di cellule mature e di tessuti, ma non tutti quelli necessari a comporre un organismo. A questo riguardo, la Corte UE ha concluso che si tratta di un accertamento di fatto – come tale spettante al giudice nazionale – stabilire se, sulla base degli sviluppi della scienza, una cellula staminale ricavata da un embrione umano capace di generare solo alcuni e non tutti i tessuti umani (pluripotente), costituisca un embrione umano secondo la nozione ricostruita dalla Corte UE.

Ancora sul brevetto comunitario - Anche la Spagna ha fatto ricorso

sole_caldo.jpgDi ritorno dal Ferragosto, ho riletto quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea circa il procedimento instaurato dall’Italia davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della decisione del Consiglio relativa alla cooperazione rafforzata – cui Italia e Spagna non hanno aderito – per la creazione di un titolo brevettuale unitario. Vedi mio precedente post qui. E ho scoperto anche che, in realtà, pure la Spagna – già prima dell’Italia, lo scorso giugno – ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia sulla stessa questione  Purtroppo quanto è disponibile è solo un brevissimo riassunto degli argomenti presentati dai due Paesi, che a prima vista non sembrerebbero del tutto insensati. L’Italia rileva in sostanza che non è possibile attuare una cooperazione rafforzata in materie in cui l’Unione ha competenza esclusiva e l’art. 118 del TFUE stabilisce che “Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”. Pertanto, la cooperazione rafforzata non potrebbe essere utilizzata per creare un titolo “sub-unitario”, visto che l’Unione ha competenza esclusiva in materia di titoli unitari. La Spagna aggiunge al riguardo che la cooperazione rafforzata in questo caso è un vero e proprio abuso di potere in quanto non ha l’obiettivo di perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì è utilizzata come strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, anche in considerazione del fatto che il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto dagli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata – tutti ovviamente membri della CBE - attraverso uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 della CBE stessa. Sia Italia che Spagna poi sollevano che non sarebbe stato rispettato il requisito del “last resort”, previsto dall’art. 326 TFUE, per cui la cooperazione rafforzata dovrebbe essere, in sostanza, l’ultima spiaggia.

Sul punto può essere utile notare che, allo stato, nella storia dell’Unione (e della Comunità, prima) c’è stato un solo altro esempio di co-operazione rafforzata. Si tratta del regolamento sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, n. 1259/2010. Sarebbe interessante mettere i due casi a confronto. Magari in un altro post.

L'Italia ricorre alla Corte di Giustizia sul brevetto comunitario

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 agosto scorso, serie C, la notizia del  ricorso proposto dall’Italia contro la decisione che ha autorizzato la c.d. cooperazione rafforzata per l’istituzione del brevetto comunitario alla quale ad oggi tutti i Paesi membri, ad esclusione solo di Italia e Spagna, stanno partecipando. Ho parlato dell’argomento in un recente post. La Gazzetta riporta che l’Italia chiede di annullare la suddetta decisione del Consiglio per i seguenti motivi: “In primo luogo, essa (la ricorrente - ndr) sostiene che la procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall’art. 20, n. 1, primo comma, TUE, secondo il quale tale procedura è ammessa unicamente nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione. Invero, l’Unione avrebbe una competenza esclusiva per la creazione di «titoli europei», che abbiano come base giuridica l’art. 118 TFUE. In secondo luogo, essa adduce che l’autorizzazione alla cooperazione rafforzata nel caso di specie produce effetti contrari; o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati. Nella misura in cui detta autorizzazione contraddirebbe, se non la lettera, quanto meno lo spirito dell’art. 118 TFUE, essa violerebbe l’art. 326, n. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell’Unione. In terzo luogo, la Repubblica italiana lamenta che la decisione di autorizzazione è stata adottata senza un’adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. last resort e senza una idonea motivazione sul punto. Infine, la decisione di autorizzazione violerebbe l’art. 326 TFUE in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione, ponendosi così in contrasto con l’art. 20, n. 1, secondo comma 2, TUE”. Insomma l’Italia non ci sta ad essere lasciata fuori dai giochi … Segnalo anche il post interessante di oggi di IPKat sull’argomento (da cui, ammetto, ho appreso la notizia…).

Inbitoria pro-futuro a e-Bay? "Ni" della Corte UE

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Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2011 la Corte UE si è pronunciata nella causa C-324/09 L’Orèal vs E-bay. La sentenza presenta diversi profili di interesse che potranno essere affrontati anche in post successivi. Per il momento segnalo che, tra le numerose questioni pregiudiziali risolte dalla Corte UE, ve n’è una in punto di responsabilità degli Internet Service Providers che punta il dito proprio su uno dei profili di criticità già segnalati nel commentare i recenti provvedimenti del Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo (qui).  Si era infatti segnalato come tali provvedimenti , nella misura in cui non si limitavano a ordinare la rimozione dei contenuti illeciti ma inibivano altresì i provider dal proseguire l’illecito, potessero implicare per gli stessi provider un obbligo futuro di sorveglianza sulla presenza di eventuali contenuti illeciti – il che sembrava in contrasto con gli artt. 14 e 15 della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. ebay logo.bmp

In breve, il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue trae origine dal giudizio instaurato da L’Orèal nei confronti della casa d’aste on-line e-Bay per avere quest’ultima ospitato sul suo sito una serie di aste di vendita in violazione dei marchi di L’Oréal . Così facendo, e-Bay sarebbe stata responsabile anche di un’autonoma fattispecie di contraffazione per effetto della possibilità di visualizzare i marchi L’Oréal sul proprio sito internet. Dette circostanze erano state segnalate dalla casa francese con una notice inviata a e-Bay in data 22 maggio 2007, a seguito della quale L’Oréal aveva adito la High Court of Justice chiedendo, tra l'altro, l’emissione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della violazione e a impedire ulteriori violazioni dei propri diritti di marchio. Nel proporre la seguente questione pregiudiziale – “se nel caso in cui i servizi di un intermediario quale il gestore di un sito internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l’art. 11 [della Direttiva 2004/48 c.d. direttiva enforcement] imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’intermediario al fine di impedire ulteriori violazioni di detto marchio e non solo la prosecuzione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell’ingiunzione che può essere chiesta” - la corte inglese solleva dunque innanzi alla Corte Ue il problema di una condanna "per il futuro" dell'internet service provider, e di ciò che comproterebbe in termini di obblgihi di vigilanza. Nel rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte UE ha concluso: "L'art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettuve, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo". A prima vista sembrerebbe quindi che l'approccio del Tribunale di Roma sia confermato. Ma la chiave sta nell'ultima frase della conclusione della Corte, che non deve quindi essere letta, ritengo, in modo troppo affrettato. Nella motivazione la Corte infatti segnala che l’art. 11 della Direttiva enforcement deve essere intepretato in via sistematica, facendo riferimento alle altre norme di diritto comunitario. Pertanto (i) i provvedimenti di enforcement non possono introdurre un obbligo di sorveglianza attiva di tutti i contenuti caricati dagli utenti in capo ai provider, da cui gli stessi sono espressamente esentati ai sensi dell’art. 15 della Direttiva (ii) i provvedimenti di enforcement devono predisporre una tutela equa, proporzionata all’offesa e non eccessivamente costosa – ai sensi dell’art. 3 della Direttiva enforcement (iii) il provvedimento ingiuntivo non può creare ostacoli al commercio legittimo e, nel caso di specie, una misura che obbligasse e-Bay a monitorare e impedire vendite “in contraffazione” in via preventiva potrebbe portare all’ effetto concreto di un divieto generale di messa in vendita (anche di prodotti non contraffattòri). Pertanto, dalle motivazioni della Corte pare di comprendere che, pur essendo pacifico che gli intermediari possono essere destinatari di provvedimenti ingiuntivi, il contenuto della tutela giurisdizionale accordata al titolare dei diritti di IP non possa consistere in una ingiunzione che, inibendo la prosecuzione dell’illecito, comporti l’obbligo per il provider di vigilare su e impedire violazioni future. Sembrerebbe dunque confermata la criticità dei provvedimenti già adottati dal Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo. La Corte ha però precisato che il contenuto di un provvedimento ingiuntivo destinato a un internet service provider a seguito di un episodio di violazione – e tipicamente al gestore di un mercato online quale è e-Bay - potrebbe comportare “l’obbligo di adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori”, al fine di prevenire nuove violazioni della stessa natura di quelle già contestate. Ci sarà ancora molto da commentare sul punto (e su questa sentenza in particolare).

 

Aggiornamenti sul brevetto comunitario: si va avanti anche senza l'Italia (e la Spagna)

European-Union_flag.gifIn un “non-paper” pubblicato dalla Commissione europea il 27 maggio 2011, recentemente discusso anche al Consiglio Competitività del 27 giugno 2011, la Commissione europea ha rilanciato la strategia del brevetto comunitario e, soprattutto, del Tribunale dei Brevetti e pare che si andrà avanti, anche senza Italia e Spagna.

Abbiamo già detto (vedi post qui) del parere (n. 1/09 dell’8 marzo 2011) con cui la Corte di Giustizia ha stabilito che il progetto di accordo internazionale per l’istituzione di un tribunale esclusivamente competente sulle controversie in materia di brevetti europei e degli istituendi brevetti comunitari, così come concepito,  non è compatibile con il sistema dei Trattati. Il nodo centrale del parere della Corte sta in questo passaggio: “il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione” (par. 89). Nulla ha detto la Corte sulla questione del proposto regime linguistico, toccata invece dagli avvocati generali che avevano concluso (vedi qui il relativo post di IPKAT) che lo stesso fosse incompatibile con il diritto di difesa, imponendo lo svolgimento del processo, indipendentemente dalla nazionalità delle parti, in inglese, francese o tedesco.

Come noto,  poi, anche la vera e propria istituzione del brevetto comunitario – a monte della questione della istituzione dell’organo giurisdizionale unitario – aveva da tempo subito una battuta d’arresto in ordine all’annoso problema del regime linguistico del brevetto. La trattativa aveva infatti portato ad un fronte, condiviso da un gruppo di Stati membri e dalla Commissione, che prevedeva l'uso di tre lingue legalmente vincolanti (le solite inglese, francese e tedesco). A questa soluzione si erano però opposti altri Stati, primi fra tutti Italia e Spagna. E’ così partita una c.d. cooperazione rafforzata, cioè quel meccanismo che consente ad un gruppo di stati membri (almeno nove) di discostarsi dal procedimento legislativo ordinario e proseguire per la realizzazione di una disciplina comune che risulterà efficace solo tra i “cooperanti”. Allo Stato attuale, risulta che ben 25 Stati membri abbiano deciso di aderire, cioè tutti con la sola esclusione di Italia e Spagna.

Ebbene, nel suo recente “non-paper”, la Commissione ha invitato il Consiglio a riprendere in mano i lavori sulla base, quanto all’istituzione del brevetto comunitario, di due proposte di regolamento (che quindi non sarebbero efficaci per Italia e Spagna – una sulla protezione qui del brevetto comunitario ed una sul regime linguistico). Quanto alla questione dell’organismo giurisdizionale, la Commissione ha notato che la non compatibilità con i Trattati sembrerebbe derivare principalmente dal fatto che l’organismo inizialmente concepito, instaurato sulla base di un trattato internazionale cui avrebbero dovuto partecipare anche i Paesi terzi membri della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, si poneva “al di fuori” del sistema giurisdizionale dell’Unione, sottraendo ai giudici nazionali ed alla Corte di Giustizia stessa la funzione di controllo sull’applicazione del diritto dell’Unione. La proposta della Commissione è ora pertanto quella di consentire agli Stati membri, nella loro autonomia, di delegare ad una corte dagli stessi istituita o individuata la competenza esclusiva in materia di brevetti, corte che così (al pari della Corte di Giustizia del Benelux, portata come esempio) si inserirebbe “all’interno” del sistema. In questo modo, però, resterebbero necessariamente fuori dall’accordo i Paesi terzi membri della Convenzione di Monaco, cosicché ne risulterebbe una corte competente in via esclusiva per il brevetto comunitario, ma non per il brevetto europeo o, meglio, non per le designazioni di brevetto europeo relative a Paesi terzi (oltre che, ovviamente, relative all’Italia ed alla Spagna).

Vedremo come andrà a finire. Per ora, il Consiglio dell’Unione del 27 giugno 2011 pare abbia accolto entusiasticamente il nuovo approccio proposto dalla Commissione. Non è dato sapere (se qualcuno lo sa, lo dica) che cosa abbia effettivamente detto, in quel Consiglio, la delegazione italiana. Pare anche che l’attuale presidenza abbia pronosticato (credo piuttosto ottimisticamente) che la nuova fase negoziale potrebbe condurre a risultati già entro la fine del 2011.

Parte II - Flos v. Semeraro e Cassina v. High Tech: gli ultimissimi sviluppi in materia di tutela di diritto d'autore per le opere del disegno industriale o meglio il nuovo testo dell'art. 239 CPI

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…Segue, da un mio precedente post qui. E’ di sabato scorso la notizia dell’entrata in vigore di un nuovo testo dell’art. 239 CPI, che potrebbe sembrare rimettere tutto in discussione. In questo post avrei dovuto parlare nel dettaglio del caso Flos. Ma penso sia meglio parlare prima di questa novità. Lascio i dettagli sul caso Flos alla seconda parte del questo post, per chi è veramente interessato ed avrà la costanza di leggere fino in fondo.

Il fatto è che, già alla pronuncia della sentenza nel caso Flos, il testo dell’art. 239 CPI era diverso rispetto a quello analizzato dalla Corte di Giustizia nel caso Flos. Era stato introdotto dal d.lgs. 131/2010 proprio sulla scorta delle conclusioni dell’Avvocato Generale poi confermate dalla decisione in questione, e stabiliva: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell' articolo 2, n. 10) della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

Sembrava quindi che il trend fosse ormai segnato a favore degli innovatori rispetto ai c.d. “copiatori” anche se la decisione milanese è solo un’ordinanza cautelare che potrebbe peraltro essere ancora soggetta a reclamo): tutela d’autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001, che fossero state o non fossero mai state registrate; moratoria limitatissima per i “copiatori”.

Altri Tribunali, e segnatamente il Tribunale di Firenze, continuavano comunque ad essere restii a concedere la tutela autoristica alle opere del grande Le Corbusier. Vedi l’articolo di Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera del 10 maggio 2011, in cui si riporta che a Firenze le opere del Maestro sono considerate “semplici sedie”. Mah…

E adesso? Ecco un testo nuovo di zecca dell’art. 239 CPI, varato con il Decreto Legge 70/2011 pubblicato il 13 maggio scorso prevede: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore - LdA, n.d.A.), comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. Testo, ammetto, di non chiarissima interpretazione, anche se sembra evidente il diretto collegamento tra questo testo ed il ragionamento della Corte di Giustizia nel caso Flos e l’uso che ne è stato fatto nel caso Cassina deciso dal Tribunale di Milano. Vedi Rita Fatiguso sul Sole 24 Ore di ieri.

Ed ecco, per chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui, dove eravamo rimasti sui casi Flos e Cassina.

Il caso risolto dalla decisione della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011 in causa C-189/2009 è il seguente. Flos aveva proposto un’azione innanzi al Tribunale di Milano dopo che Semeraro aveva fatto importare dalla Cina un modello di lampada denominato ”Fluida”, imitazione della lampada “Arco” di Flos. Nell’ambito del giudizio di merito, il Tribunale di Milano ha posto alla Corte UE la questione se il riguardo che il legislatore italiano ha usato nei confronti dei “copiatori” nell’attuare la Direttiva 98/71 sia da considerarsi in linea con il diritto comunitario (Vedi sul punto il precedente post sullo scenario normativo di riferimento). La Corte UE ha risposto che (i) gli Stati membri non possono negare l’accesso alla tutela di diritto d’autore alle opere di design che presentano i requisiti per l’ottenimento di detta tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio (ii) anche se imposto dal bilanciamento tra il legittimo affidamento dei terzi e gli interessi dei titolari di diritti d’autore, il periodo di moratoria non può durare dieci anni. Un periodo più breve sarebbe senz’altro sufficiente. Inoltre, sottrarre 10 anni dai 70 dopo la morte dell’autore significa incidere pesantemente sulla protezione di diritto d’autore. Tutto chiaro, dunque? Al paragrafo 32 della motivazione la Corte, si dice però anche che ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di registrazione in uno Stato membro potrebbe beneficiare della tutela di diritto d’autore vigente in detto Stato membro, ciò che ci riporterebbe daccapo: tutela per tutti, niente moratoria (almeno non di dieci anni), ma solo se il modello è in passato stato oggetto di registrazione. Ed è sulla scorta di questa osservazione della Corte che High Tech, nel caso che la ha recentemente contrapposta a Cassina davanti al Tribunale di Milano, ha sostenuto la non tutelabilità della Chaise Longue di Le Corbusier (su cui Cassina vanta diritti derivanti da una licenza da parte della Fondazione Le Corbusier), mai oggetto di registrazione. Il Tribunale di Milano ha però risolto la questione chiarendo che la lettura proposta da High Tech della decisione della Corte di Giustizia sarebbe “oggettivamente incompatibile con la previsione contenuta nell’art. 239 CPI come da ultimo novellato, laddove si afferma chiaramente un principio opposto, ovvero che le opere di design industriale che non abbiano mai goduto in Italia della protezione come modello o disegno registrato sono comunque tutelate sotto il profilo del diritto d’autore”. Aggiunge il Tribunale che dal punto di vista sistematico “la direttiva 98/71 nasce dall’esigenza di uniformare in ambito comunitario la disciplina in tema di protezione giuridica dei disegni e modelli, generalizzando, in particolare, il principio della cumulabilità della tutela dei disegni registrati con quella offerta dal diritto d’autore”, cosicché, in sostanza, era ovvio che la Corte di Giustizia facesse riferimento solo ai disegni e modelli registrati, visto che l’oggetto del rinvio pregiudiziale concerneva, appunto, la compatibilità dell’art. 239 CPI con la direttiva 98/71, e che la Corte altro non poteva che rispondere agli specifici quesiti posti dal giudice del rinvio; tanto è vero che la Corte ha nella stessa decisione pure affermato “non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possano costituire disegni o modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio” (paragrafo 34).

Parte I - Flos v. Semeraro e Cassina v. High Tech: gli ultimissimi sviluppi in materia di tutela di diritto d'autore per le opere del disegno industriale

La recentissima decisione del Tribunale di Milano del 28 aprile 2011, nel caso Cassina contro High Tech, e la decisione della Corte di Giustizia dello scorso gennaio nel caso Flos contro Semeraro, rappresentano gli ultimissimi sviluppi in materia di tutela delle opere del disegno industriale dalle  riproduzioni non autorizzate, e segnano punti importantissimi a favore del mondo dei designer, dopo anni di lotte durissime contro la potente lobby dei “copiatori”.

flos 4.jpgInquadriamo il tema. Sono anni che si discute sul se le opere del disegno industriale possano beneficiare della tutela di diritto d’autore che dura fino a settant’anni dopo la morte dell’autore, e sono anni che le corti italiane pronunciano decisioni discordanti o comunque basate su scenari normativi in continua evoluzione (o, per alcuni, “involuzione”) e quindi incapaci di scrivere linee guida sicure per le imprese. Per molti decenni il vecchio testo dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore, in base al quale le opere del disegno industriale potevano godere di protezione autoristica solo ove il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale, aveva portato la giurisprudenza ad escludere siffatta tutela in praticamente tutti i casi di opere del disegno industriale che non fossero bidimensionali. Nel 2001 è stata implementata la direttiva 1998/71/CE e, fra le altre cose, modificato l’art. 2 della legge sul diritto d’autore, eliminando il concetto di “scindibilità” e sostituendolo con due altri requisiti (valore artistico e carattere creativo) che garantiscono un maggior raggio d’azione della tutela autoristica nel settore del disegno industriale. Inoltre, è stato ammesso il cumulo delle tutele: ciò che può accedere alla tutela come design registrato, può anche accedere (ove ne ricorrano i requisiti) alla tutela di diritto d’autore. Sennonché, sono dieci anni che – evidentemente sotto l’efficace spinta della lobby dei “copiatori” – assistiamo all’adozione di norme, riforme e controriforme finalizzate a limitare l’applicabilità della nuova disciplina alle opere preesistenti al momento dell’implementazione della direttiva (avvenuta con il d.lgs. 95/2001). E così, prima con l’art. 25 bis del d.lgs. 95/2001 (successivamente abrogato dal Codice della Proprietà Industriale - CPI) e poi con varie versioni dell’art. 239 CPI, si è resa praticamente inefficace  l’applicazione della tutela autoristica a coloro che, prima del 2001, avessero già iniziato la produzione e commercializzazione di riproduzioni di opere da ritenersi – appunto prima del 2001 - in pubblico dominio. L’art. 25 bis d.lgs. 95/2001 stabiliva infatti che per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata dal nuovo testo dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore non avrebbe operato nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, già avessero intrapreso la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli “precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio”. La prima versione dell’art. 239 CPI (introdotta nel 2005 con l’adozione del CPI) aveva poi riscritto l’inciso facendo riferimento a disegni o modelli “che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. In questo modo, sembrava essersi chiarito che la moratoria dei dieci anni dovesse applicarsi a tutti i casi, sia che si trattasse di opere precedentemente registrate, sia che si trattasse di opere mai registrate prima (come era il caso della maggior parte dei modelli dei grandi designer del novecento). La successiva versione dell’art. 239 CPI (adottata nel 2007) aveva poi addirittura eliminato il limite dei dieci anni, stabilendo che la tutela d’autore non operasse tout court nei confronti di coloro che già avevano copiato precedentemente al 2001. E’ a cavallo di queste due ultime versioni dell’art. 239 CPI che si inserisce il caso che ha contrapposto Flos e Semeraro su cui nel prossimo post.

Piena tutela per l'intimo La Perla

La decisione del Tribunale UE nell’ambito della causa T-59/08 ha riconosciuto la piena applicazione dell’art. 8 comma 5 del Regolamento CE 40 del 1994 sul marchio comunitario (ora regolamento CE 207/2009) al marchio figurativo “la PERLA”, nota casa produttrice di biancheria intima di lusso. La norma esclude la registrazione posteriore di marchi simili anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio rinomato o notorio anteriore è stato registrato (c.d. “tutela ultramerceologica”), quando dall’uso del marchio posteriore possa derivare per il titolare la perla.jpgun vantaggio indebito o un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. La sentenza del Tribunale chiude una lunga serie di gradi di giudizio originata da un’azione di annullamento proposta dal gruppo bolognese titolare dei vari marchi figurativi “la PERLA” avverso la registrazione comunitaria del segno NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC depositato da Worldgem Brands Srl per “articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose”. È sufficiente qui riportare che, da ultimo, la Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI aveva rifiutato di applicare l’art 8 n. 5 del Regolamento al marchio “la PERLA”. Secondo la Commissione non era infatti dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio “la PERLA” o vi recasse pregiudizio. Nell’ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla ricorrente La Perla, il Tribunale ha precisato che le violazioni descritte all’art. 8 comma 5 del regolamento (l’indebito vantaggio derivante dall’uso senza giusto motivo del segno posteriore grazie al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore e/o il pregiudizio ad essi arrecato dal segno posteriore) sono l’ovvia conseguenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato stabilisce un nesso tra i due segni. Tuttavia, ribaltando la decisione della Commissione di Ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha chiarito che ai fini della tutela ultramerceologica l’onere probatorio posto a carico del titolare del marchio anteriore deve considerarsi assolto nel momento in cui risulti provata anche solo  la sussistenza di un rischio che l’indebito vantaggio o il pregiudizio si manifestino in futuro. Nel caso di specie, le circostanze provate dalla ricorrente sono state ritenute sufficienti a provare tale rischio: in particolare erano stati prodotti articoli di stampa nazionale che nel recensire gli eventi di presentazione dei prodotti lanciati con il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, avevano erroneamente ritenuto che questi fossero il risultato di collaborazioni/sponsorizzazioni da parte di La Perla. Il Tribunale ha anche rigettato la difesa di NIMEI secondo la quale sussisteva un giusto motivo ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento per l’utilizzo dei termini “la perla”, stante la necessità per Worldgem Brands di indicare il nome comune della materia con cui erano realizzati i prodotti NIMEI, e cioè le perle. Il Tribunale ha però omesso di motivare la decisione sul punto. Ed effettivamente questa poteva essere un’occasione per fare chiarezza su cosa debba intendersi per “giusto motivo” quale causa scriminante dell’utilizzo di un marchio notorio ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento sul marchio comunitario. Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora fornito indicazioni chiare.     

La Corte UE dice no al Tribunale Unico dei Brevetti

tribunale brevetti.jpgL'8 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha reso il suo parere in merito alla compatibilità con i Trattati dell’accordo per la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. La richiesta di un pronunciamento da parte della Corte era stata presentata dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE)nell'ambito della procedura di negoziazione in corso tra gli Stati membri per la creazione di un unico Tribunale dei brevetti comunitario. Stando all’accordo così come sottoposto alla Corte, il Tribunale dei brevetti comunitario (progetto che va di pari passo con l’istituzione di un unico titolo brevettuale comunitario) sarebbe competente a conoscere in via esclusiva di un numero rilevante di controversie tra privati in materia brevettuale: sostanzialmente, tutte le controversie in materia brevettuale sorte fra cittadini dell’Unione, stante l’elencazione omnicomprensiva proposta dal Consiglio. La Corte si è espressa in senso negativo. Ha infatti rilevato che, stando ai Trattati, sono i giudici nazionali a garantire un’uniforme applicazione del diritto all’interno dell’Unione. Secondo la Corte ciò troverebbe una conferma nell’art. 267 del Trattato, che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in tutti i casi in cui un organo giurisdizionale nazionale reputi necessario rivolgersi alla Corte affinché si pronunci sulla questione concernente una norma comunitaria. Secondo la Corte, infatti, l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione passa attraverso il “pluralismo giurisdizionale” dei giudici nazionali, ovvero la cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali secondo il meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, con questi ultimi che partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ordinamento giuridico ai privati. Al Tribunale dei brevetti comunitario, così come configurato dal progetto del Consiglio, spetterebbe la competenza a decidere le questioni tra privati in materia di brevetti ed esso diverrebbe l’unico organo giurisdizionale competente ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia,tribunale brevetti 3.png privando i giudici degli Stati membri della loro competenza in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’unione (prevista dai Trattati) e quindi anche della Corte a risolvere le questioni proposte da detti giudici. Verrebbero così snaturate le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri.  In altre parole, verrebbe meno il “pluralismo giurisdizionale” da cui, secondo la ratio ispiratrice degli stessi Trattati, dipende l’uniforme applicazione del diritto in tutti gli Stati appartenenti all’UE.