Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?

40642934.jpgE’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell'UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e  preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l'ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario. 

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Testa di cervo crocifera: il nome del produttore non vale ad escludere la contraffazione

jagermeister.jpgDopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso è stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all'ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister AG - composto da un elemento figurativo (una testa di cervo crocifera) e da un elemento denominativo - da parte di Budapesti Likoripari KTF Bulif che aveva utilizzato lo stesso elemento figurativo differenziandosi con l'aggiunta del proprio nome. La sentenza d’appello aveva stabilito, da un lato, che la testa di cervo crocifera aveva capacità distintiva e doveva godere della tutela conferita al marchio forte. Dall’altro lato, la Corte territoriale aveva però escluso il rischio di confusione alla luce del fatto che Budapesti Likoripari KTF Bulif utilizzava insieme all'elemento figurativo la propria denominazione. Secondo gli Ermellini, “la Corte d'Appello avrebbe invece dovuto rilevare, in base a quanto da essa stessa accertato, che il marchio era costituito da due elementi distintivi (cuori) il cervo e la denominazione, e di conseguenza avrebbe dovuto valutare in relazione a ciascuno di questi due elementi la similarità tra i due segni e quindi l'esistenza di una loro confondibilità tenendo, tra l'altro conto, che aveva già implicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo forte alla testa di cervo con le conseguenze che da tale carattere derivano ai fini di valutare l'eventuale contraffazione”. La Corte ha, dunque, concluso che la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio complesso non vale in assoluto ad escluderne la contraffazione. La parola torna adesso alla Corte d’Appello di Roma che dovrà giudicare il caso in diversa composizione.

Nessuna esclusiva sulle "o" a forma di "Cookie"

01_cornetto_enigma_cookie.jpgCon un’ordinanza del 7 agosto 2012 il Tribunale di Milano ha deciso un procedimento cautelare instaurato dalla società Optima S.r.l. nei confronti della filiale italiana di Unilever per pretesa contraffazione di marchio. La multinazionale dell’alimentare era in particolare stata accusata di aver violato i diritti esclusivi di Optima sul marchio figurativo “Cookies”, utilizzato da questa per contraddistinguere i propri ingredienti e semilavorati per gelati artigianali, tramite una nuova versione del mitico cornetto Algida, la versione ”Cornetto Enigma” al gusto “Cookie”, biscotto. Il Tribunale di Milano ha negato la domanda cautelare, osservando come il lemma “cookie” svolga nei prodotti in questione una funzione descrittiva, quella cioè di descrivere, appunto, il gusto del gelato e come, pertanto, la tutela possa essere accordata al marchio registrato unicamente nel caso in cui la somiglianza tra i due segni non sia limitata all’aspetto fonetico, ma si estenda alla specifica rappresentazione grafica, poiché solo in tal caso può eventualmente sussistere il rischio di confusione richiesto dalla legge. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la caratteristica forma grafica del marchio di Optima non fosse stata ripresa da Unilever e che non sussistesse pertanto il rischio di confusione. cookies-big.pngIl marchio di Optima è infatti caratterizzato dalla sostituzione delle lettere “o” della parola Cookies con due personaggi con la testa a forma di biscotto, ma con braccia e gambe, che si tengono a braccetto, camminano e salutano. Nel segno utilizzato nel “Cornetto Enigma”, invece, le due “o” sono sostituite da due semplici “cookies”, stratagemma peraltro già più volte utilizzato dalla stessa Unilever in passato ed alquanto diffuso nel settore dei gelati e dolciario in generale.

 

 

 

 

Filofax difende il marchio Flex by Filofax davanti al Tribunale di Roma

filofax.jpgFilofax Italia, controllata italiana del gruppo inglese che commercializza la celebre agenda Filofax,(insieme  ad una vasta gamma di prodotti come taccuini, notebook, portafogli e borse da lavoro) ha recentemente difeso il proprio marchio Flex by Filofax registrato per notebook, copertine e planners nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Roma dall’italiana Buffetti, che ha lamentato come detto marchio interferisca con il marchio Prodotti Flex di titolarità di Buffetti, registrato per prodotti quali meccanismi metallici per block notes, raccoglitori, altri articoli per ufficio e schedari, chiedendo la concessione di inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Filofax Italia. Con ordinanza in data 17 aprile 2012, il Tribunale di Roma ha rigetto le richieste cautelari di Buffetti, in particolare rilevando che il termine “flex”, ovvero l’unico elemento comune alle due registrazioni, peraltro rappresentato in forme grafiche fra loro completamente differenti, richiama generalmente concetti di flessibilità, versatilità ed espansibilità e deve pertanto ritenersi descrittivo, non appropriabile da Buffetti e, quindi, insufficiente a fondare un giudizio di confusione tra i messaggi recapitati dalle due registrazioni in questione. La descrittività del termine “flex” sarebbe peraltro confermata dal suo largo utilizzo, anche nel settore dei prodotti di cartoleria, da parte di numerosi operatori. Il Tribunale ha anche precisato che, se nella parte denominativa Prodotti Flex non può rilevarsi un vero e proprio nucleo ideologico dotato di potere individuante e che i singoli elementi (sia verbali, quali le parole “flex” e “prodotti”, che grafici) di per sé considerati assumono carattere distintivo solo in virtù della particolare combinazione grafica oggetto di registrazione, dovendosi quindi escludere la contraffazione da parte del marchio della resistente. Nel formulare le proprie istanze cautelari, Buffetti ha anche sostenuto che il marchio Prodotti Flex è un marchio rinomato e pertanto meritevole di tutela ultramerceologica, in ragione del suo risalente utilizzo e degli investimenti pubblicitari da parte di Buffetti. Il Tribunale ha tuttavia escluso anche la rinomanza del marchio Prodotti Flex, dal momento che questa sussiste solo quando sia provato che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi da essofilofax 2.gif contraddistinti, onere non assolto da Buffetti nel caso di specie: è interessante notare che, in questo senso, sono stati ritenuti insufficienti gli elementi portati da Buffetti, tra cui i dati relativi agli  investimenti pubblicitari, considerati irrilevanti in assenza di una qualsiasi indicazione circa la quota di mercato detenuta dal marchio Prodotti Flex e rilevazioni demoscopiche dell’accreditamento questo  presso il pubblico dei consumatori.        

Sentenza della Cassazione penale su marchio e pezzi di ricambio

cortecassazione.bmpCon sentenza depositata in data 20 dicembre 2011, la Corte di Cassazione Penale, sez. V ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi aveva in precedenza confermato un provvedimento di sequestro preventivo mediante oscuramento di tre siti internet, attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati copri cerchioni non originali su cui era stato apposto il marchio di una nota casa automobilistica. Nel motivare la propria decisione la Corte parte dalla premessa secondo cui ai ricambisti è consentito “riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi” al fine di un esatto ripristino dell’aspetto originario del bene complesso (l’automobile), potendosi così accreditare come valida alternativa perfettamente fungibile al ricambio originale. Il marchio apposto sul ricambio non originale verrebbe così a svolgere una duplice funzione: una funzione distintiva, con riferimento al bene complesso (l’automobile), restando così impregiudicati i diritti del titolare del marchio; e una funzione meramente estetica o descrittiva, con riferimento al singolo pezzo di ricambio. La Corte ha ritenuto che l’apposizione del marchio sui cerchi copriruota in questione debba configurarsi come uso lecito del marchio altrui in funzione estetico-descrittiva e che – come tale – detta condotta non è sufficiente a integrare il reato di contraffazione disciplinato agli artt. 473 e 474 del codice penale, ove è prevsito che la contraffazione consista nell’uso di un segno altrui in funzione distintiva. La motivazione della Corte non convince. In primo luogo, la premessa secondo cui ai ricambisti sarebbe consentito di riprodurre il singolo componente “in tutti i suoi elementi descrittivi” - così che l'apposizione sugli stessi del marchio ne costituirebbe un utilizzo in funzione meramente estetica – appare fondata su un’erronea interpretazione dell’art 241 c.p.i. Se è pur vero che detta norma prevede che “i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti … al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, si tratta comunque di un’eccezione dettata con esclusivo riferimento al design del componente, e non può ritenersi estesa anche al marchio che il produttore originale appone sul prodotto complesso in corrispondenza del singolo componente (come già chiarito dalla sentenza Ford del 29.09.2008, Tribunale di Torino). Inoltre, all’atto della vendita il copriruota non originale viene venduto separatamente rispetto all’autovettura, con la conseguenza che  il marchio ivi apposto svolge necessariamente una funzione distintiva: non si può ragionevolmente negare che il singolo acquirente, alla vista del marchio riprodotto sul componente, sia indotto a ritenerne la provenienza dal produttore dell’autovettura. Peraltro, applicando alla lettera la motivazione della Corte si dovrebbe concludere che la commercializzazione di un pezzo di ricambio contrassegnato dal marchio del produttore ed identico a quello originale configurerebbe un uso lecito in funzione meramente estetico-descrittiva del marchio altrui, mentre certamente illecita sarebbe l’apposizione del marchio su un componente non identico all’originale (non potrebbe costituire un uso in funzione “estetica” in quanto non si realizzerebbe il ripristino dell’aspetto originario). L'effetto paradossale sarebbe quello di escludere la contraffazione proprio nell’ipotesi in cui è maggiore il rischio di confusione per l'acquirente (identico marchio e identico componente).

Plasmon contro Barilla, primo round.

macine-biscotti.jpgCome reso noto da numerosi mezzi di informazione, il 30 novembre 2011 Plasmon ha lanciato a mezzo stampa e internet una pubblicità in cui l’effetto comunicativo della destinazione dei prodotti Plasmon alla primissima infanzia (da 0 a tre anni) viene ottenuto mettendo a confronto i prodotti Plasmon con prodotti Barilla (i ”Piccolini") e Mulino Bianco (le “Macine”). Questi ultimi vengono descritti come prodotti “per adulti” per via del livello di pesticidi in essi presente, livello che – stando alla campagna pubblicitaria – è più basso nei prodotti Plasmon, giudicati più adatti per i più piccoli. Ritenuto che le modalità comunicative adottate da Plasmon costituiscono violazione delle norme in materia di pubblicità comparativa, nonché atto di concorrenza sleale, Barilla ha immediatamente reagito, sui mezzi di informazione e innanzi all’autorità giudiziaria, depositando ricorso cautelare per inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Plasmon e della controllante Heinz. Con decreto in data 3 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha inibito Plasmon dalla prosecuzione della pubblicità contestata, fissando una penale di € 100.000 per ogni girono di ritardo. Nel motivare il provvedimento, il giudice ha in particolare ritenuto che, ad una prima analisi, la pubblciità di Plasmon appare non rispettosa dei canoni di una comparazione oggettiva tra caratteristiche “essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative” (art. 4 lett. c del d. lgs. 145 del 2007). In particolare (i) la pubblicità Plasmon darebbe particolare risalto al termine “pesticida”, termine idoneo a trasmettere un messaggio di pericolosità per i consumatori, mentre verrebbe dato un risalto minimo all’unità in cui sono espressi i valori, che è di microgrammi (µg/Kg) per chilo - il valore indicato è quindi una quantità minima; (ii) nel comparare i livelli di queste sostanze presenti rispettivamente nei prodotti Plasmon e Barilla – parametro di difficile comprensione per il consumatore – la pubblicità indica i valori numerici relativi ai soli prodotti Barilla, mentre per i prodotti Plasmon viene indicata una freccia verde. In tal modo Plasmon fornirebbe un’informazione non verificabile dal pubblico. Con motivazione non chiarissima il giudice ha inoltre ritenuto illegittima la comparazione anche ai sensi dell'art. 4 lett. b) d. lgs. 145/2007, in quanto si tratterebbe di prodotti atti a soddisfare bisogni diversi (bambini da 0 a tre anni per Plasmon, mentre bambini sopra i tre anni, adolescenti e adulti per i prodotti Barilla e Mulino Bianco). Poichè l'utilità pratica dell'azione svolta da Barilla potrebbe essere pregiudicata  dalla prosecuzione della campagna pubblicitaria nel tempo necessario all'instaurazione del contraddittorio nei confronti di Plasmon, il provvedimento è stato emesso nelle forme del decreto inaudita altera parte, con udienza per la discussione fissata per il 28 dicembre.

Moncler: revocato il sequestro penale dei siti

moncler.jpgE’ di pochissimi giorni fa il provvedimento del Tribunale del Riesame di Padova che ha annullato il decreto con cui il GIP aveva disposto la misura del sequestro preventivo di 493 siti internet aventi nel proprio nome a dominio la parola “Moncler”, sulla base della supposta commissione dei reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 del codice penale. Il 29 settembre 2011, Il GIP, sulla base di una denuncia contro ignoti presentata da Moncler, aveva ordinato il sequestro dei siti “con oscuramento degli stessi al fine di inibire l’accesso e la consultazione da parte di utenti che accedono alla rete tramite provider nazionali”. Il provvedimento era poi stato notificato ai fini dell’esecuzione a 27 service providers italiani i quali, pertanto, avrebbero dovuto impedire la “fruizione” dei siti in questione da parte dei loro utenti in territorio italiano. In sostanza, sembrerebbe che Moncler abbia scelto di percorrere la strada della denuncia penale visto l’enorme numero di siti non autorizzati, attivi nella vendita di capi d’abbigliamento, in cui si perpetravano in vario modo contraffazioni del proprio marchio, tutti siti collegati a nomi a dominio che contenenti la parola Moncler. Dopo aver già speso tempo e denaro in varie procedure di riassegnazione in sede WIPO (pare più di 200, tra già decise e ancora pendenti), Moncler ha scelto, forse come scorciatoia, la strada penale ed in prima battuta è andata benissimo, ottenendo appunto il sequestro dei siti. I service providers hanno però presentato ricorso per riesame in qualità di “terzi interessati” ed hanno avuto, almeno fino ad ora, ragione. La decisione del Tribunale del Riesame non mi sembra chiarisca tutti i motivi alla base dei ricorsi dei service providers. Sembrerebbe che questi abbiano sollevato anche questioni di carattere tecnico (legate forse alle modalità dell’oscuramento disposto dal GIP), ma non è in ogni caso in relazione a questioni tecniche che il riesame è stato accolto. Il Tribunale ha infatti stabilito che il provvedimento non fosse giustificato poiché non vi era prova sufficiente del fatto che (tutti) i siti collegati ai nomi a dominio contenenti la parola Moncler svolgessero attività di vendita di capi di abbigliamento contraffatti, essendovi la possibilità che si trattasse quindi anche di siti che vendevano prodotti Moncler originali. Di per sé sola, ha ritenuto il Tribunale, l’attivazione di un sito con nome a dominio contenente la parola Moncler non è una contraffazione di marchio. Questa motivazione non è ovviamente convincente: un nome a dominio non autorizzato da Moncler, che contenga la parola Moncler, utilizzato per vendere capi di abbigliamento, può certamente essere una contraffazione di marchio indipendentemente da se l’attività di vendita riguardi capi originali o contraffatti. Il punto potrebbe semmai essere un altro, ovverosia se i siti in questione possano effettivamente tutti essere ritenuti determinare la commissione, perseguibile in Italia, dei reati contestati. Non è chiaro, ad esempio, se le indagini avessero anche già chiarito che l’attività di vendita svolta da tutti i siti in questione – relativa a prodotti contraffatti o meno – fosse rivolta al pubblico italiano, quando nell’elenco complessivo dei siti oscurati vi erano anche siti non italiani. Qualcuno dice poi che alcuni dei siti colpiti nemmeno svolgessero attività di commercializzazione, ma fossero solo siti di fans della Moncler, per i quali la contestazione dei reati di cui sopra non sarebbe ovviamente sostenibile: non ho controllato tutti i siti, ma mi sembra che almeno per la stragrande maggioranza si tratti di siti in cui, effettivamente, si effettua attività di commercializzazione. Questione molto interessante … Mi pare in ogni caso di poter dire che questa vicenda dimostra, ancora una volta, che la strada del procedimento penale per la tutela di diritti di proprietà intellettuale può dare ottimi risultati all’inizio che però non sono sempre facili da conservare. Anche se, nella pratica, scommetterei che almeno alcuni di questi siti sono già spariti ….

Seven vince davanti al Tribunale UE

seven.jpgCon sentenza in data 6 ottobre 2011 (che vi forniamo praticamente in tempo reale), il Tribunale UE ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Luca Trevisan e Donatella Capelli dello studio  Trevisan & Cuonzo nell’interesse della Seven S.p.A. – azienda torinese che negli anni è diventata iconica grazie ai suoi zaini per la scuola e il tempo libero–. Seven aveva presentato opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario “Seven For All Mankind” da parte della società americana Seven For All Mankind LLC – casa di moda statunitense –  per le classi 14 (gioielleria) e 18 (borse, valigeria, accessori in pelle). La sentenza del Tribunale UE annulla la decisione con cui la Commissione di ricorso dell’UAMI aveva inizialmente rigettato l’opposizione di Seven S.p.a. La Commissione di ricorso aveva negato che potesse sussistere un qualche grado di similarità fra i due marchi opposti , ritenendo che l’unico elemento in comune fra i due marchi in questione – l’elemento “Seven”- non fosse dotato di sufficiente capacità distintiva, tale da instaurare un collegamento tra i due segni, posto che – secondo la commissione - i segni numerici sarebbero sempre deboli, in quanto genericamente utilizzati per indicare quantità, peso e serie numeriche in generale. Il Tribunale - e qui sta il bello di questa sentenza – accogliendo  in pieno gli argomenti dei legali di Seven, ha rigettato la tesi adottata dalla commissione, rilevando che (i) è erroneo ritenere che un segno numerico manchi ab origine di carattere distintivo, in quanto la registrazione come marchio di un segno numerico è espressamente ammessa dall’art. 4 del regolamento sul marchio comunitario; (ii) per stabilire se un segno numerico sia effettivamente in grado di distinguere il titolare, occorre avere riguardo ai prodotti per i quali è chiesta la registrazione (secondo una valutazione in concreto, come ormai chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e non). Il fatto che il segno “Seven” non presentasse alcun particolare collegamento con i prodotti per i quali era stato registrato(tra cui i noti zaini) , così come il fatto che l’uso di segni numerici  per contraddistinguere detti prodotti fosse tutt’altro che comune tra imprese attive nel settore di riferimento, comporta il carattere distintivo dell’elemento “seven” e, di conseguenza, una somiglianza tra i marchi “Seven” e “Seven For All Mankind”; (iii) la protezione conferita dal marchio anteriore può impedire l’uso dello stesso come parte di un marchio successivo, anche quando non si tratti di un marchio “rinomante”. Si tratta di una sentenza importante, perché da un lato stabilisce che  i numeri possono essere validamente registrati come marchi (non necessariamente deboli), e dall’altro lato perché completa il ragionamento della Corte di Giustizia in Thomson Life: in quel caso, era  stato stabilito che l’inserimento del marchio anteriore a formare un marchio complesso successivo costitutiva violazione del precedente anche se la parte ulteriore del marchio complesso era costituita da un marchio “rinomante”; con questa decisione, si riconosce tutela al marchio anteriore contro il suo inserimento in un marchio complesso successivo anche qualora il marchio anteriore possa essere considerato debole (e quindi a fortiori, nel caso in cui il marchio possa essere considerato forte).  

Il Tribunale di Bologna sul marchio della Fortitudo

fortitudo 3.gifForse per via dell'imminente (ma sarà proprio vero?) arrivo di Kobe Bryant a Bologna sulla sponda Virtus, o più probabilmente per via delle recenti vicende societarie che ne hanno provocato l'estemporanea scomparsa dai circuiti professionistici, la squadra della Fortitudo sembra essersi defilata dall’attenzione degli appassionati italiani di pallacanestro. Eppure, partita come associazione sportiva dilettantistica nata dalla sezione autonoma dell’antica polisportiva Società Ginnastica Fortitudo A.s.d., fin dai primi anni ’90 la Fortitudo Pallacanestro è stata uno dei club professionistici più ricchi e competitivi d’Europa, affollato di cestisti che hanno primeggiato a livello nazionale e internazionale sotto il logo della F scudata. Nei mesi scorsi, proprio il logo avente ad oggetto la famosa “F” scudata e sovrastata da un’aquila bianca è stato al centro di un’ordinanza della Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, emessa al termine di un procedimento cautelare iniziato sullo sfondo di un’intricata controversia societaria. Con detto procedimento, la ricorrente Sogema S.r.l. – che nel 2005 aveva acquisito dalla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. il ramo d’azienda relativo all’attività commerciale e di marketing – ha rivendicato di essere licenziataria esclusiva del marchio “Fortitudo” in quanto, tra gli assets ceduti a Sogema con la suddetta cessione di ramo d’azienda, rientrava anche il contratto con cui la Società Ginnastica Fortitudo (titolare del marchio) aveva concesso la licenza d'uso esclusivo del marchio alla Fortitudo Pallacanestro S.r.l., poi smantellata. Va anche detto che, con l’assenso della Società Ginnastica Fortitudo, a giugno del 2011 una cordata di imprenditori bolognesi ha acquistato i diritti di partecipazione al campionato di Lega Due dalla squadra Basket Club Ferrara S.r.l., cambiandole il nome in Fortitudo 2011 S.r.l. e raggiungendo così l’obiettivo di restituire l’aquila e la sua “F” scudata ai campionati professionistici. Rivendicando la propria qualità di licenziatario esclusivo, Sogema – che nel 2010 aveva ceduto in sub licenza il marchio Fortitudo ad una squadra di basket dilettantistica – ha pertanto agito in via cautelare affinché il Tribunale  inibisse la Fortitudo 2011 S.r.l., Basket Club Ferrara S.r.l. e  Società Ginnastica Fortitudo A.s.d. dall’utilizzare il marchio Fortitudo per contraddistinguere i propri prodotti, le proprie squadre sportive e per qualsivoglia altro scopo. Investito della questione, il Tribunale di Bologna ha innanzitutto rilevato che il ramo di azienda ceduto dalla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. a Sogema riguardava esclusivamente l’attività commerciale / marketing e comprendeva i contratti attivi necessari per l’attività dei rami d’azienda compresi nel conferimento – come confermato dal testo della relativa delibera assembleare – mentre l’attività sportiva rimaneva in capo alla cedente Fortitudo Pallacanestro S.r.l., poi smantellata. Di conseguenza, stando al Tribunale, benché il marchio ceduto in licenza esclusiva a Fortitudo Pallacanestro S.r.l. - e poi a Sogema, a seguito della cessione di ramo d'azienda - fosse registrato per i prodotti e servizi nelle classi 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 e 41 (quest’ultima includendo il servizio “attività sportive e culturali, organizzazione di eventi e manifestazioni e competizioni sportive), nell’acquisire il ramo d’azienda relativo all’attività commerciale e marketing di Fortitudo Pallacanestro S.r.l., Sogema non era subentrata in alcun diritto di utilizzazione del marchio nell’ambito di attività sportive. Il Tribunale (nella persona del giudice tifoso?) ha pertanto rigettato la richiesta di inibitoria. L'aquila può dunque fare ritorno al palazzetto.    

Per capire chi andare a vedere se si vuol tifare Fortitudo cliccare qui.

Per fare (forse) arrossire di invidia i tifosi della Fortitudo cliccare qui          

L'AGCM sull'origine geografica dei prodotti

Sono sempre di più i casi di supposta decettività della comunicazione commerciale circa la reale origine geografica dei prodotti, trattati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel quadro della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli. Benché tecnicamente in questi casi non sia ovviamente applicato il diritto dei marchi, è spesso inevitabile che la decettività o meno di un marchio venga in considerazione, anche se solo indirettamente. Segnalo sul punto il recente caso del miele a marchio “Perla dell’Etna”, in cui l’AGCM (con delibera del 13 luglio scorso) ha sanzionato la società Perla Alimentare S.r.l. ritenendo che essa abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta per avere – tramite la specifica comunicazione pubblicitaria oltre che l’uso del marchio “Perla dell’Etna” – veicolato il messaggio dell’origine siciliana del miele commercializzato, nonostante fosse in realtà espressamente indicata sulla capsula di ogni singolo vasetto la reale provenienza del prodotto, cioè spesso la Spagna. Riporto di seguito un estratto della decisione pubblicata nell’ultimo bollettino AGCM: “L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, (…) è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolaretna.jpge al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana”. Da notare che il provvedimento dell’AGCM (ora suscettibile di impugnazione davanti al TAR Lazio) sanziona il comportamento complessivo della società in ordine alla comunicazione commerciale oggetto di giudizio, ma sembrerebbe non colpire l’uso del marchio “Perla dell’Etna” di per sé su prodotti non originari della regione etnea.

Pubblicato il decreto sulle opposizioni alle domande di marchio italiano

opposizione marchio italiani.jpgCome anticipato in un nostro post degli inizi di giugno, è stato finalmente pubblicato – sulla gazzetta ufficiale n. 157 – Serie Generale di venerdì 8 luglio 2011 – il  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  relativo ai “Termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione”. Nonostante il Ministero si sia dimenticato di specificarlo nel titolo del decreto, stiamo ovviamente parlando delle procedure di opposizione alla concessione di domande di marchio nazionali e internazionali, cui i titolari di diritti anteriori sul segno oggetto della domanda di registrazione possono ora opporsi presentando all’UIBM un modulo pre-compilato (allegato al decreto ) – una procedura ben più snella ed economica rispetto all’instaurazione di un giudizio ordinario di nullità della domanda di registrazione di marchio dinanzi al Tribunale, che prima costituiva una scelta obbligata per i titolari di diritti anteriori.

Inbitoria pro-futuro a e-Bay? "Ni" della Corte UE

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Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2011 la Corte UE si è pronunciata nella causa C-324/09 L’Orèal vs E-bay. La sentenza presenta diversi profili di interesse che potranno essere affrontati anche in post successivi. Per il momento segnalo che, tra le numerose questioni pregiudiziali risolte dalla Corte UE, ve n’è una in punto di responsabilità degli Internet Service Providers che punta il dito proprio su uno dei profili di criticità già segnalati nel commentare i recenti provvedimenti del Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo (qui).  Si era infatti segnalato come tali provvedimenti , nella misura in cui non si limitavano a ordinare la rimozione dei contenuti illeciti ma inibivano altresì i provider dal proseguire l’illecito, potessero implicare per gli stessi provider un obbligo futuro di sorveglianza sulla presenza di eventuali contenuti illeciti – il che sembrava in contrasto con gli artt. 14 e 15 della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. ebay logo.bmp

In breve, il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue trae origine dal giudizio instaurato da L’Orèal nei confronti della casa d’aste on-line e-Bay per avere quest’ultima ospitato sul suo sito una serie di aste di vendita in violazione dei marchi di L’Oréal . Così facendo, e-Bay sarebbe stata responsabile anche di un’autonoma fattispecie di contraffazione per effetto della possibilità di visualizzare i marchi L’Oréal sul proprio sito internet. Dette circostanze erano state segnalate dalla casa francese con una notice inviata a e-Bay in data 22 maggio 2007, a seguito della quale L’Oréal aveva adito la High Court of Justice chiedendo, tra l'altro, l’emissione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della violazione e a impedire ulteriori violazioni dei propri diritti di marchio. Nel proporre la seguente questione pregiudiziale – “se nel caso in cui i servizi di un intermediario quale il gestore di un sito internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l’art. 11 [della Direttiva 2004/48 c.d. direttiva enforcement] imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’intermediario al fine di impedire ulteriori violazioni di detto marchio e non solo la prosecuzione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell’ingiunzione che può essere chiesta” - la corte inglese solleva dunque innanzi alla Corte Ue il problema di una condanna "per il futuro" dell'internet service provider, e di ciò che comproterebbe in termini di obblgihi di vigilanza. Nel rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte UE ha concluso: "L'art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettuve, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo". A prima vista sembrerebbe quindi che l'approccio del Tribunale di Roma sia confermato. Ma la chiave sta nell'ultima frase della conclusione della Corte, che non deve quindi essere letta, ritengo, in modo troppo affrettato. Nella motivazione la Corte infatti segnala che l’art. 11 della Direttiva enforcement deve essere intepretato in via sistematica, facendo riferimento alle altre norme di diritto comunitario. Pertanto (i) i provvedimenti di enforcement non possono introdurre un obbligo di sorveglianza attiva di tutti i contenuti caricati dagli utenti in capo ai provider, da cui gli stessi sono espressamente esentati ai sensi dell’art. 15 della Direttiva (ii) i provvedimenti di enforcement devono predisporre una tutela equa, proporzionata all’offesa e non eccessivamente costosa – ai sensi dell’art. 3 della Direttiva enforcement (iii) il provvedimento ingiuntivo non può creare ostacoli al commercio legittimo e, nel caso di specie, una misura che obbligasse e-Bay a monitorare e impedire vendite “in contraffazione” in via preventiva potrebbe portare all’ effetto concreto di un divieto generale di messa in vendita (anche di prodotti non contraffattòri). Pertanto, dalle motivazioni della Corte pare di comprendere che, pur essendo pacifico che gli intermediari possono essere destinatari di provvedimenti ingiuntivi, il contenuto della tutela giurisdizionale accordata al titolare dei diritti di IP non possa consistere in una ingiunzione che, inibendo la prosecuzione dell’illecito, comporti l’obbligo per il provider di vigilare su e impedire violazioni future. Sembrerebbe dunque confermata la criticità dei provvedimenti già adottati dal Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo. La Corte ha però precisato che il contenuto di un provvedimento ingiuntivo destinato a un internet service provider a seguito di un episodio di violazione – e tipicamente al gestore di un mercato online quale è e-Bay - potrebbe comportare “l’obbligo di adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori”, al fine di prevenire nuove violazioni della stessa natura di quelle già contestate. Ci sarà ancora molto da commentare sul punto (e su questa sentenza in particolare).

 

Finalmente (sembra) procedura di opposizione anche per i marchi italiani

marchio_registrato.jpgL’attesa per la procedura di opposizione marchi in Italia sembra essere giunta al termine. Il sito dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale riporta infatti che un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ancora non pubblicato) ha stabilito che, a partire dal mese luglio, sarà pubblicato con cadenza mensile (solo online sul sito www.uibm.gov.it) il Bollettino ufficiale dei marchi. Sarà possibile fare opposizione alle domande di marchio nazionali depositate dal  1° maggio 2011, mentre per i marchi internazionali estesi all’Italia l’opposizione sarà possibile per i marchi pubblicati sulla Gazette WIPO dal luglio 2011. Non tutte le modalità procedurali sono state ancora definite; si è in attesa di un provvedimento dell’UIBM (si spera a breve), che dovrebbe rendere note ulteriori istruzioni operative.

 

Uso lecito del marchio altrui e pubblicità ingannevole

turmax.jpgNei primi mesi del 2010 l’AGCM ha avviato un procedimento di istruttoria, chiusosi con delibera in data 14.02.2011, ai sensi del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa adottato dall’AGCM in data 15 novembre 2007. La richiesta di intervento pervenuta all’AGCM riguardava l’utilizzo sul sito web della società Turmax S.r.l., attiva nel campo degli impianti per la sovralimentazione motoristica (turbocompressori), dei loghi di alcuni marchi di note case produttrici nel settore motoristico. Dall’istruttoria emergeva che nella sezione “turbocompressori” del sito internet di Turmax era presente una schermata ove, immediatamente sotto alla mission della società, erano riportati i loghi dei marchi di Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi. Turmax esponeva che tra i turbocompressori da essa commercializzati rientravano anche turbocompressori/pezzi originali provenienti da quelle case produttrici e che pertanto l’utilizzo dei relativi loghi o marchi doveva essere ricompreso nell’esenzione di cui all’art. 21 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), ove è previsto che i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare a terzi l’uso nell’attività economica del marchio di impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio (in questo caso la vendita da parte Turmax dei turbocompressori e l’attività di assistenza sugli stessi) purché conforme ai principi di correttezza professionale. Turmax richiamava poi giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui, se il diritto del titolare di un marchio di vietarne l’uso per determinati prodotti si esaurisce all’atto dell’immissione in commercio dei prodotti da parte del medesimo titolare, lo stesso accade al diritto di utilizzare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione dei prodotti (ovvero i compressori/pezzi che forniti a Turmax dalle stessa case produttrici). L’AGCM ha disatteso le difese svolte da Turmax. Ha infatti considerato che l’attività svolta e pubblicizzata sul sito web di Turmax non si limitasse alla vendita di turbocompressori ma anche all’effettuazione di servizi di assistenza sui motori di vari produttori, tra cui le marche Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi. L’apposizione dei loghi di detti produttori, peraltro in una sede tipicamente promozionale quale è un sito web, poteva indurre i consumatori a ritenere che la qualità dei servizi offerti da Turmax fosse in qualche modo garantita da controlli che detti produttori avrebbero effettuato sull’attività di Turmax. Pertanto, in assenza di un qualsiasi rapporto tra Turmax e i suddetti produttori, l’uso dei loghi di questi risultava idoneo a fuorviare il consumatore circa gli standard qualitativi del servizio offerto da Turmax. L’AGCM ha anche escluso che l’uso dei predetti loghi rispondesse all’esigenza di Turmax di indicare la provenienza/destinazione dei prodotti o servizi offerti. In particolare, dopo aver precisato che la ratio della disciplina in materia di pubblicità ingannevole e comparativa è quella di garantire una corretta informazione pubblicitaria per i destinatari della comunicazione e che, pertanto, la normativa in materia di usi leciti del marchio altrui non rileva ai fini di una valutazione della conformità della condotta ai suddetti principi, l’AGCM ha comunque rilevato che le modalità con cui i loghi di  Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi venivano riportati sul sito web Turmax inducevano a ritenere che non si trattasse di un uso meramente descrittivo/informativo. Infatti, dall’istruttoria era emerso che sul sito web di Turmax fosse presente un link denominato RICERCA TURBO in cui Turmax elencava tutte le marche di turbocompressori trattati da Turmax, limitandosi tuttavia ad indicarne i nomi senza riportare i relativi loghi (fatta eccezione per i produttori sopra menzionati, i cui loghi erano riportati sulla prima pagina del sito web). l'AGCM ha quindi escluso che la rappresentazione grafica dei loghi fosse necessaria per informare i potenziali acquirenti Turmax circa la provenienza/destinazione dei pezzi da questa commercializzati e che, all’evidenza, si fosse in presenza di una condotta volta a promuovere e reclamizzare l’attività commerciale di Turmax avvalendosi dell’accreditamento delle note case produttrici presso i consumatori.   

Piena tutela per l'intimo La Perla

La decisione del Tribunale UE nell’ambito della causa T-59/08 ha riconosciuto la piena applicazione dell’art. 8 comma 5 del Regolamento CE 40 del 1994 sul marchio comunitario (ora regolamento CE 207/2009) al marchio figurativo “la PERLA”, nota casa produttrice di biancheria intima di lusso. La norma esclude la registrazione posteriore di marchi simili anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio rinomato o notorio anteriore è stato registrato (c.d. “tutela ultramerceologica”), quando dall’uso del marchio posteriore possa derivare per il titolare la perla.jpgun vantaggio indebito o un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. La sentenza del Tribunale chiude una lunga serie di gradi di giudizio originata da un’azione di annullamento proposta dal gruppo bolognese titolare dei vari marchi figurativi “la PERLA” avverso la registrazione comunitaria del segno NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC depositato da Worldgem Brands Srl per “articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose”. È sufficiente qui riportare che, da ultimo, la Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI aveva rifiutato di applicare l’art 8 n. 5 del Regolamento al marchio “la PERLA”. Secondo la Commissione non era infatti dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio “la PERLA” o vi recasse pregiudizio. Nell’ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla ricorrente La Perla, il Tribunale ha precisato che le violazioni descritte all’art. 8 comma 5 del regolamento (l’indebito vantaggio derivante dall’uso senza giusto motivo del segno posteriore grazie al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore e/o il pregiudizio ad essi arrecato dal segno posteriore) sono l’ovvia conseguenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato stabilisce un nesso tra i due segni. Tuttavia, ribaltando la decisione della Commissione di Ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha chiarito che ai fini della tutela ultramerceologica l’onere probatorio posto a carico del titolare del marchio anteriore deve considerarsi assolto nel momento in cui risulti provata anche solo  la sussistenza di un rischio che l’indebito vantaggio o il pregiudizio si manifestino in futuro. Nel caso di specie, le circostanze provate dalla ricorrente sono state ritenute sufficienti a provare tale rischio: in particolare erano stati prodotti articoli di stampa nazionale che nel recensire gli eventi di presentazione dei prodotti lanciati con il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, avevano erroneamente ritenuto che questi fossero il risultato di collaborazioni/sponsorizzazioni da parte di La Perla. Il Tribunale ha anche rigettato la difesa di NIMEI secondo la quale sussisteva un giusto motivo ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento per l’utilizzo dei termini “la perla”, stante la necessità per Worldgem Brands di indicare il nome comune della materia con cui erano realizzati i prodotti NIMEI, e cioè le perle. Il Tribunale ha però omesso di motivare la decisione sul punto. Ed effettivamente questa poteva essere un’occasione per fare chiarezza su cosa debba intendersi per “giusto motivo” quale causa scriminante dell’utilizzo di un marchio notorio ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento sul marchio comunitario. Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora fornito indicazioni chiare.     

Ferrari F150 contro Ford F-150

La controversia sorta tra Ford Motor Company e Ferrari sul nome scelto per la monoposto che gareggerà nel mondiale 2011 di Formula 1 ha recentemente fatto notizia su quasi tutti i quotidiani nazionali. Da quanto si è riusciti ad apprendere, Ford ha citato la rossa di Maranello innanzi al giudice di Detroit per contraffazione di marchio registrato, ritenendo che il nome F150 scelto per celebrare il 150° dell’unità d’Italia sia in violazione del marchio registrato “F-150”, il furgone pick up più popolare negli Stati Uniti che Ford produce sin dagli anni ’70. La stampa italiana ha reagito bollando l’iniziativa giudiziaria di Ford come un pretesto per ottenere un ritorno di pubblicità del furgone F-150. Alcuni hanno anche suggerito che si tratti di un caso montato ad arte da Ford per ostacolare Fiat, che sta aggredendo il mercato americano attraverso la joint-venture con Chrysler.

È facile immaginare che il problema sia più complesso di come lo riportano i giornali. Si potrebbe sostenere che non vi sia un reale interesse da parte di Ford in questo caso in quanto la confondibilità effettiva tra i due prodotti potrebbe non sussistere (è ovvio, infatti, che non è seriamente ipotizzabile un comune pubblico di riferimento). Non si può tuttavia trascurare il fatto che il mondiale di F1 si rivolge ad un pubblico vastissimo per numeri ed estensione territoriale e che, di conseguenza, il marchio della Ferrari avrà una visibilità e diffusione ampissima. Non è poi del tutto casuale che Ford (il cui marchio F-150 è anche oggetto di una registrazione per marchio comunitario) abbia scelto di azionare il proprio marchio negli Stati Uniti (dove il pick-up F-150 è diffusissimo e non ha certo bisogno di pubblicità). È noto infatti che l’ordinamento statunitense è molto severo nel valutare la volgarizzazione del marchio, che viene valutata su base oggettiva e indipendentemente dalla condotta del titolare (diversamente dall’Italia, dove il marchio ai sensi dell’art. 13 CPI decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva). E’ comprensibile quindi che la preoccupazione dei titolari di marchi registrati, giustificata dalla severità dell’ordinamento statunitense sulla volgarizzazione, generi reazioni che possono essere giudicate eccessive dall’esterno.

Quello che lascia perplessi della condotta Ford è piuttosto la contestuale azione  ai sensi dell’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), con cui la casa statunitense sostiene che il nome a dominio www.ferrarif150.com costituisce appunto una fattispecie di “cybersquatting” che si realizza quando un soggetto mosso dall’intento di trarre profitto in mala fede da quel marchio, registri o utilizzi un nome a dominio che sia identico o simile a detto marchio o, nel caso di marchio famoso, idoneo a pregiudicarne il carattere distintivo. Invero, nel battezzare le proprie monoposto la scuderia di Maranello ha spesso utilizzato la combinazione alfanumerica composta dalla lettera F e cifre celebrative di determinati avvenimenti (si pensi alla F2002 o alla F2003GA in ricordo di Giovanni Agnelli, per citarne alcune). Era poi ampiamente annunciato che la vettura del 2011 si sarebbe chiamata F150 per celebrare il 150° dell’unità d’Italia. Risulta quindi difficile (almeno in assenza di altri elementi, a noi ignoti) che Ferrari possa avere agito in mala fede nel momento in cui ha registrato il proprio dominio www.ferrarif150.com. Con invidiabile presenza di spirito, qualcuno ha suggerito a Fiat di ricambiare il favore citando in giudizio Ford per il suo modello Gran Torino.

Marchio Venezia ritenuto descrittivo per prodotti di vetro

Con decisione del 4 novembre 2010, la Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) ha respinto il ricorso avverso la decisone della divisione di esame dell’UAMI di negare la registrazione comunitaria del marchio denominativo “VENEZIA” per le classi 11 e 21 dell’Accordo di Nizza, ed in particolare per i prodotti “apparecchi di illuminazione” e “vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria”. Gli esaminatori dell’UAMI avevano infatti rifiutato la domanda di registrazione sulla base dell’art. 7 del Regolamento comunitario, lett c) e b).

Secondo gli esaminatori, tenuto conto (i) della denominazione geografica VENEZIA nota in tutto il territorio della Comunità (ii) del tipo di prodotti per cui era richiesta la registrazione, e cioè essenzialmente articoli a base di vetro (iii)  del fatto che una delle località più famose al mondo per la lavorazione del vetro, l’isola di Murano, fosse situata nello stesso mandamento di Venezia, doveva per forza concludersi che l’indicazione del segno VENEZIA su prodotti a base di vetro informasse in modo chiaro e diretto il pubblico di riferimento circa la provenienza veneziana dei manufatti e/o del loro materiale di realizzazione.

L’Ufficio aveva dunque ritenuto che nel caso specifico “VENEZIA” fosse un segno/indicazione che in commercio potesse servire per designare la provenienza geografica  del prodotto, e pertanto la registrazione non poteva essere riconosciuta ai sensi dell’art. 7, par. 1 lett. c) del Regolamento 207/2009 sul marchio comunitario.

La decisione della Prima Commissione di Ricorso sull’impugnazione presentata dalla richiedente è particolarmente  gustosa. La richiedente contesta la decisione dell’Ufficio che, nel domandarsi se la denominazione VENEZIA associata ad apparecchi di illuminazione e in generale vetreria sia idonea a informare il consumatore sul luogo di fabbricazione o provenienza e, quindi, se VENEZIA sia particolarmente nota come luogo di produzione di apparecchi di illuminazione e articoli in vetro, ha ritenuto che la storia di Murano (località veneziana ultranota per il suo vetro) sia inscindibilmente collegata a quella di Venezia e che, pertanto, il consumatore medio europeo sia portato ad associare immediatamente la lavorazione del vetro di Murano alla città di Venezia.

Per smontare questo assunto la richiedente ha portato una serie di esempi di località note per un determinato prodotto, la cui notorietà non sarebbe idonea ad escludere la registrazione dei nomi dei rispettivi capoluoghi. Napoli potrebbe contraddistinguere prodotti a base di limone, nonostante la notorietà dei limoni di Sorrento; Salerno potrebbe contraddistinguere latticini, nonostante la rinomata mozzarella di bufala di Battipaglia: Cuneo i prodotti in classe 31, nonostante il noto tartufo bianco di Alba (CN) e via discorrendo.

Impensabile, secondo la richiedente, che qualsiasi marchio geograficamente, storicamente o logicamente legato a un determinato nome possa ritenersi “assorbito” dalla descrittività di quest’ultimo. Secondo la richiedente, poi, l’art. 7 par. 1 lett. c) non potrebbe applicarsi quando, per essere informato sulla caratteristica del prodotto (in questo caso, la provenienza geografica), al consumatore sia richiesto di conoscere e approfondire una determinata tematica (i collegamenti storici tra Murano e Venezia).

La Prima Commissione di Ricorso ha disatteso questi argomenti. Ha osservato che effettivamente l’art. 7 par. 1 lett. c) non osta alla registrazione di nomi ignoti negli ambienti interessati o sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, in virtù dei quali non sia verosimile che il consumatore possa ritenere la categoria di prodotti di cui trattasi proveniente da tale luogo. Tuttavia, ha osservato che la valutazione circa la sussistenza o meno di dette condizioni investe l’intero territorio della Comunità, e che l’impedimento alla registrazione opererebbe anche qualora il significato del termine VENEZIA quale luogo di provenienza di articoli di vetro fosse comprensibile anche solo per il pubblico italiano. Ritiene la Prima Commissione che la notorietà del vetro di Murano in Italia, non contestata dalla richiedente, sia tale da estendersi all’intera città di Venezia almeno per quanto riguarda il pubblico italiano.

Di qui, pertanto, l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’art. 7 par. 1 lett. c). La Prima Commissione si è spinta anche ad affermare che gli esempi portati dalla richiedente non sono per niente analoghi alla fattispecie, perché “in nulla si può paragonare la fama mondiale dell’illustrissima città di Venezia, incluso del suo plurisecolare artigianato nella lavorazione del vetro artistico di Murano, con la supposta fama del tartufo bianco di Alba [sic!], che ben pochi connoisseurs in gastronomia raffinata potrebbero magari situare nella provincia di Cuneo”.

Una piccola gaffe che forse non farà piacere ai cuneesi e che suona di beffa, se si pensa che alla decisione ha partecipato un membro della Prima Commissione che di cognome fa Bra (CN).