Documentazione relativa al progetto di istituzione di un brevetto unitario e di una corte unificata dei brevetti:

Si pubblica qui di seguito una rassegna di materiale. Fateci ovviamente avere ogni altro documento riteniate utile al dibattito, lo inseriremo immediatamente.

TESTI LEGISLATIVI E CONVENZIONALI: 

  • Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (disponibile qui)
  • Regolamento (UE) N. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (disponibile qui)
  • Trattato sul Tribunale Unico dei brevetti, 11.01.2013, sottoscritto il 19 febbraio (disponibile qui)
  • Progetto di regole di procedura, 31.01.2013 (disponibile qui)

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Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?

40642934.jpgE’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell'UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e  preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l'ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario. 

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Altezza inventiva e ambito di protezione del brevetto

cassazione.jpgPer i tribunali italiani impegnati a ricondurre la complessità di certi accertamenti tecnici inerenti la validità o la contraffazione di un brevetto ad una dimensione “giuridica”,  è più volte risultato suggestivo l’argomento in base al quale  deve escludersi la contraffazione qualora il prodotto o il procedimento attuato dal presunto contraffattore presentino caratteristiche tali da farne ritenere l’altezza inventiva: infatti, elevandosi ad invenzione autonoma rispetto a quella brevettata, il prodotto o il procedimento che si assume in contraffazione ricadono necessariamente al di fuori dell’ambito di protezione del brevetto, che quindi non può dirsi contraffatto.

Questo criterio è stato recentemente ripercorso da una recente sentenza della Corte di Cassazione (qui) la quale, facendone un’applicazione inversa, ha ritenuto che un particolare procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti adottato dalla società Entsorga Italia S.r.l. fosse in contraffazione di un brevetto di procedimento di titolarità della società Ecodeco S.r.l. proprio perché, per quanto il procedimento di Entsorga presentasse differenze rispetto al procedimento brevettato, dette differenze non erano dotate di altezza inventiva e, quindi, non costituivano un valido motivo per escludere la contraffazione del brevetto di procedimento di Ecodeco.

 

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European Patent Package: danke, thanks, arigato?

Come promesso, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall’istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.Thumbnail image for patented_stamp-300x249.jpg

Prima fondamentale conseguenza è che ogni preteso contraffattore potrà essere citato – con effetti paneuropei – innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un’impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest’ultima avrà effetto diretto e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avrà valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell’accordo). Tale decisione potrà disporre l’inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale decisione sarà in tedesco, emessa all’esito di un procedimento – cui l’impresa italiana non potrà sottrarsi – svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sarà mai l’italiano). Tale decisione sarà poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d’Appello in materia brevettuale che avrà sede a Lussemburgo. La lingua dell’appello sarà quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l’appello, non ci sarà alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perchè un’impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure è necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E’ sufficiente che essa abbia lì un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale). 

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European Patent Package: lo vogliamo aprire questo pacco?

fotobrevettounico.JPGCome forse ancora non tutti sanno, a seguito della recente approvazione da parte del  Parlamento Europeo, lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione il Regolamento istitutivo del brevetto europeo con effetto unitario (il c.d. brevetto unitario). Poco dopo (il 13 gennaio) è stata pubblicata sul server del Consiglio Europeo la versione definitiva dell’accordo istitutivo di una Corte centralizzata europea dei brevetti. Dal 19 febbraio il testo dell’accordo sarà aperto alle sottoscrizioni e dovrà quindi essere ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno stato membro. L’entrata in vigore del nuovo sistema è subordinata alla ratifica dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata da parte di almeno 13 paesi firmatari (sempre che tra questi tredici paesi vi siano i primi tre paesi per numero di brevetti europei validati, ossia essenzialmente Germania, Francia e Regno Unito).

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La decisione della Corte di Giustizia nel caso AstraZeneca

Thumbnail image for astrazeneca-licenziamenti.jpgNel solito superlavoro di fine anno, quasi ci dimenticavamo di dare atto della decisione con cui la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale Generale nel caso AstraZeneca e, di conseguenza, la correttezza dell’iniziale decisione della Commissione (le decisioni di Corte di Giustizia, Tribunale Generale e Commissione sono disponibili rispettivamente qui, qui e qui).

Oltre che per l’ammontare della sanzione (ben 53 milioni di Euro), il caso AstraZeneca è di estremo interesse per aver definitivamente confermato alcuni obblighi che gravano su tutte le imprese in posizione dominante che si interfacciano con gli uffici brevetti. E’ infatti oggi diritto dell’Unione che un’impresa dominante può violare quella speciale responsabilità che grava su di essa laddove comunichi alle autorità pubbliche preposte alla concessione di diritti esclusivi informazioni ingannevoli idonee ad indurle in errore ed a permettere, di conseguenza, il rilascio di diritti esclusivi cui l’impresa in questione non avrebbe diritto. 

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BREVETTO UNITARIO? Yes, Ja, Oui !

BANDIERA-UE.jpgLo scorso 11 dicembre il Parlamento Europeo ha approvato il testo di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unitario. A partire dal 1 gennaio 2014 dovrebbe quindi essere possibile ottenere un titolo brevettuale unico che garantirebbe automatica protezione attraverso gli Stati Membri dell’Unione Europea, facendo così risparmiare i costi relativi al deposito della domanda e registrazione del titolo in ogni singolo paese.

Il condizionale è d’obbligo, perché le informazioni finora trapelate da Bruxelles sono ancora poche e poco chiare, soprattutto per quanto riguarda alcuni punti chiave della vicenda, uno su tutti quello relativo all’eliminazione degli articoli da 6 a 8, su cui il Parlamento si era arenato non più tardi del luglio scorso, vedi qui). L’unica cosa che appare come molto probabile è che, se e quando effettivamente entrerà in vigore, almeno in un primo momento il Brevetto Unitario non sarà valido per Italia e Spagna.

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Per il TAR Pfizer non ha commesso abuso di posizione dominante

tar-lazio-targa.jpgCon sentenza del 3 settembre 2012 il TAR Lazio ha annullato la decisione dell’AGCM dell’11 gennaio 2012 che aveva condannato Pfizer ad una sanzione di oltre 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante in relazione ad azioni giudiziarie ed amministrative dalla stessa avviate per l’ottenimento prima, e la tutela poi, di un CCP sul latanoporst, il principio attivo del farmaco di Pfizer Xalatan. La storia è ormai nota agli addetti ai lavori. In sostanza, l’AGCM aveva ritenuto che Pfizer avesse illecitamente ritardato l'ingresso sul mercato dei generici del proprio farmaco Xalatan, tramite una strategia complessa in cui Pfizer avrebbe, in sostanza, allungato artatamente ed illegittimamente la protezione brevettuale ed instaurato azioni anche giudiziarie finalizzate non tanto alla tutela dei propri diritti, quanto ad ostacolare l'attività dei concorrenti genericisti. Sennonché, l’AGCM non era riuscita a motivare in modo convincente, ed i commenti al riguardo erano stati molti. Presso gli esperti di IP, era stato notato che la motivazione del provvedimento lasciava trasparire come l’Autorità avesse serie difficoltà a comprendere il significato delle più basilari categorie della legge brevettuale; nel mondo degli esperti di concorrenza, non ci si capacitava di come l’Autorità avesse potuto riscontrare l’abuso in capo a Pfizer in presenza di un comportamento costituito da nient’altro che dall’uso lecito degli strumenti messi a disposizione dalla legge brevettuale, e così apertamente contraddire la giurisprudenza rilevante.

Il TAR ha adesso detto che l’AGM ha sbagliato. Ha notato che “l’Autorità ha rinvenuto un’ipotesi di abuso di posizione dominante ponendo in correlazione varie condotte con le quali, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, Pfitzer ha esercitato la tutela di diritti e di interessi legittimi” ed ha aggiunto che “al fine di poter sussumere tali condotte nell’illecito anticoncorrenziale considerato, le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario”. Tale quid pluris, però, l’Autorità non è stata in grado di trovare, così contravvenendo ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, tra tutte Astra Zeneca e ITT-Promedia.

 

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Il Tribunale di Torino sul ruolo del giudice rispetto alla relazione del CTU, l'altezza inventiva e le rivendicazioni product by process.

Clini-sacchetti-biodegradabili.jpgCon sentenza del 10 luglio 2012, il Tribunale di Torino ha deciso in primo grado la causa instaurata dalla società italiana Novamont S.p.A. nei confronti della società tedesca Biotec Biologisce Naturverpackungen GmbH & Co. KG e della società francese Biosphère S.A. per l’asserita contraffazione di tre brevetti Novamont relativi a materiali plastici a base di amido utilizzati tra l’altro per la produzione di sacchetti per la spesa biodegradabili. Il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione ed ha anzi accolto la domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti Novamont (con la sola eccezione di una rivendicazione di processo che il Tribunale non ha però ritenuto essere stata violata dalle convenute).

Si tratta di un caso in cui il Tribunale ha parzialmente disatteso le conclusioni del CTU nominato, che aveva invece concluso per la validità e la contraffazione di uno dei tre brevetti azionati (confermando invece la nullità degli altri due). A questo riguardo, la decisione contiene un lungo passaggio che analizza il rapporto tra il giudice ed il CTU ed i casi in cui il primo può disattendere le conclusioni del secondo. Premesso che è evidente che il giudice mai è vincolato alle conclusioni del CTU, avendo il noto ruolo di “peritus peritorum”, secondo il Tribunale di Torino, il giudice può in sede di sentenza dissentire da quanto affermato dal proprio consulente solo ove le critiche all’elaborato peritale mosse dalle parti siano “idonee a segnalare e stigmatizzare un vizio logico, metodologico o scientifico nel ragionamento seguito dal Consulente d’ufficio, suscettibile di essere rilevato e valutato dal Giudice sulla scorta del bagaglio di nozioni di comune esperienza e del patrimonio culturale di cui è in possesso”. Il giudice, competente circa le norme che regolano i brevetti e la loro interpretazione, ma non circa lo specifico ambito tecnico cui appartiene l’invenzione brevettata, non può infatti sostituirsi al proprio consulente nella valutazione di critiche aventi natura meramente tecnica e ripetitiva rispetto a quanto già sostenuto nel corso del contraddittorio tecnico e sulle quali il Consulente si è già espresso.

Il caso è poi interessante in quanto si tratta di una delle relativamente poche decisioni in Italia in cui considerazioni circa i criteri da adottare nella valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di brevettabilità varcano la soglia dell’elaborato del Consulente Tecnico d’Ufficio e raggiungono la sentenza. Il Collegio si è in particolare soffermato sul criterio da adottare nella valutazione dell’altezza inventiva, confermando espressamente la preminenza del criterio del “problem and solution approach”, definito come segue: “Secondo l’art. 48 C.p.i. un’invenzione è considerata come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Poiché la verifica della sussistenza di questo requisito viene fatta ex post (ossia dopo l’invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere “evidente” quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. A questo scopo il European Patent Office ha fissato delle linee guida che vengono comunemente denominate “problem – solution approach”. Tale approccio, appunto, consta di tre “gradi” di valutazione e precisamente: a) la determinazione della prior art del settore di riferimento; b) l’individuazione del problema tecnico oggettivo che l’invenzione si propone di risolvere; c) la verifica se la soluzione adottata al problema tecnico oggettivo, a partire dalla prior art, risultasse “ovvia” (ossia evidente) per il tecnico del ramo. Quest’ultimo livello di valutazione viene comunemente definito come “would – could approach” ed esso è finalizzato a verificare, con giudizio ex ante, se l’esperto del ramo sarebbe stato spinto a risolvere il problema tecnico partendo dalla prior art nella speranza di risolvere il problema tecnico oggettivo o quantomeno nell’aspettativa di ottenere qualche miglioramento o vantaggio”.

La decisione, infine, tocca un punto concernente le rivendicazioni c.d. product by process, e conferma espressamente che, nel caso in cui occorra valutare se un prodotto dell’arte nota anticipi un’invenzione protetta tramite rivendicazione “product by process”, il confronto vada comunque effettuato tra i prodotti, e non tra i procedimenti di preparazione: “in sostanza, una rivendicazione di prodotto definita attraverso il procedimento è pur sempre una rivendicazione di prodotto, che deve essere nuovo e originale, e differenziarsi dalla tecnica nota per qualche proprietà obiettivamente accertabile, anche se le difficoltà definitorie vengono superate con la descrizione del procedimento seguito per la produzione, che viene in considerazione nella struttura del documento brevettuale per selezionare il prodotto brevettato attraverso il modo con cui viene preparato. Tuttavia la descrizione del procedimento non può valere a surrogare l’inesistenza delle differenze del prodotto finale, ma solo le difficoltà di descriverle sotto il profilo strutturale”.

 

 

La Corte di Giustizia UE e il (vecchio) problema delle cross - border injunctions

CJEU.jpgLa Corte di Giustizia UE (CJEU) si è sempre pronunciata contro la possibilità per un giudice nazionale di emettere provvedimenti di inibitoria cross  border - vale a dire, con efficacia immediata  anche negli altri paesi - in materia di brevetti europei estesi a più paesi UE. Secondo la CJEU il primo ostacolo è rappresentato dai dubbi sulla possibilità di convenire più soggetti stranieri, ciascuno responsabile di atti di contraffazione nel rispettivo stato di appartenenza, davanti ad un unico giudice nazionale. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 44 del 2001,  più soggetti stranieri possono essere convenuti davanti al giudice nazionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato a condizione che tra le domande rispettivamente proposte nei loro confronti esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, onde evitare il rischio di decisioni incompatibili da parte di più giudici nazionali. Secondo la CJEU, tale nesso non sussiste tra più contraffattori stranieri che abbiano posto in essere, nei rispettivi paesi di appartenenza, diversi atti di contraffazione: anche nell’ipotesi in cui gli atti di contraffazione posti in essere dai singoli contraffattori siano i medesimi (vendita dello stesso prodotto da parte di più società appartenenti al medesimo gruppo) le singole condotte in contraffazione porrebbero ognuna una diversa questione di diritto, dal momento che ogni distinta frazione nazionale del brevetto è soggetta, per quanto riguarda l’ambito di protezione, alla legge nazionale, così che non sussiste il rischio di decisioni  incompatibili da parte dei singoli giudici nazionali (Roche / Primus C – 539/03). Sempre secondo la CJEU, un ulteriore ostacolo alla giurisdizione cross border in materia di brevetti risiede nell’art. 22 n. 4 del Regolamento 44/2001, ove è previsto che la giurisdizione in materia di validità del singolo titolo nazionale (quale è la frazione nazionale di un brevetto europeo) spetti al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è stato registrato. Supponendo che più contraffattori siano soggetti alla giurisdizione di un unico giudice nazionale (per esempio, due società tedesche), quasi certamente esse solleveranno un'eccezione /domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato, così che l’inibitoria che dovesse essere concessa dal giudice tedesco non potrebbe valere anche per gli atti di contraffazione di altre frazioni nazionali  da parte dei medesimi convenuti. Se così fosse, l’inibitoria concessa dal giudice tedesco implicherebbe una pronuncia in ordine alla validità delle frazioni nazionali “straniere” (non importa se in via principale, come nel caso di una domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto in contraffazione, o in via di mera eccezione, secondo la sentenza CJEU C- 4/03, Gat / Luk) rispetto alle quali l’art. 22 del Regolamento prevede la competenza esclusiva del giudice nazionale dello stato cui attiene la singola frazione nazionale del brevetto. Su quest’ultimo punto la CJEU si è tornata a pronunciare con la sentenza C-616/10 in data 12 luglio 2012, resa a seguito di un rinvio pregiudiziale proveniente dal giudice olandese adito in via cautelare dalla società olandese Solvay SA, che aveva convenuto innanzi al giudice olandese una società olandese e due società belga del gruppo Honeywell per la contraffazione del proprio brevetto EP ‘440. Nel decidere sulle questioni del rinvio, la CJEU ha precisato che il giudice nazionale, nonostante i convenuti in contraffazione avessero sollevato l'invalidità del brevetto aizonato, era stato adito in via cautelare e, pertanto, non avrebbe emesso una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto azionato, ma semplicemente un provvedimento provvisorio in cui si sarebbe limitato a compiere una valutazione circa la futura e probabile statuizione del giudice (straniero) competente nel merito sulla validità che “non avrà alcun impatto sulla decisione che il giudice competente deve prendere nel merito in base all’articolo 22 punto 4 del regolamento 44 /2001”. È innegabile che si tratti di uno sviluppo interessante verso una giurisdizione cross border: rimane però il problema di convenire più contraffattori stranieri davanti ad un unico giudice nazionale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, sopra menzionato. Su questo punto la sentenza della CJEU, pur ribadendo l’orientamento Roche / Primus (C – 539/03), ha ritenuto che nel caso specifico, il fatto che tutte e tre le convenute del gruppo Honeywell (di cui una olandese e due belga) avessero ognuna indistintamente venduto nei medesimi paesi in cui era vigente una frazione nazionale implicava il configurarsi di una stessa situazione di fatto (cioè, ognuna della società convenute ha venduto lo stesso identico prodotto, per esempio in Finlandia) e della medesima questione di diritto (violazione delle norme finlandesi da parte di ciascuna delle convenute), così che sussisteva il rischio di decisioni incompatibili sulla medesima situazione di fatto e di diritto da parte del giudice belga e del giudice olandese, rispettivamente competenti per le due società belga e la società olandese del gruppo Honeywell in base al criterio del domicilio del convenuto. Si tratta però di una coincidenza non comune, tanto che si potrebbe anche pensare che il rinvio alla CJEU sia stato fatto ad hoc per provocare la Corte di Giustizia UE a rivedere le sue posizioni sulla giurisdizione cross border  dei giudici nazionali.

Unione Europea: slitta ancora l'approvazione del Brevetto Europeo Unico.

brevettoeruopeo1.jpgUn cortocircuito tra istituzioni UE ha fatto ulteriormente slittare l’approvazione da parte del Parlamento UE del cosiddetto “unitary patent package” che prevede l’approvazione di un regolamento istitutivo di un unico titolo brevettuale con effetti nei paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata - tra cui non rientra l'italia - promossa nel 2011 e la stipula di un accordo internazionale fra i suddetti paesi per la creazione di una “unified patent court”, un Tribunale Unico che avrebbe competenza esclusiva sulle controversie in materia di Brevetto Unico Europeo. I fatti. Nella seconda metà del 2011, serrate negoziazioni fra istituzioni UE avevano portato alla definizione di una Proposta di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unico e di una Bozza di Accordo sull’istituzione del Tribunale Unico, testi che avrebbero dovuto essere sottoposti al voto del Parlamento UE lo scorso 4 luglio. Se non ché, all’esito del Consiglio Europeo del 29 giugno 2012 è arrivata la decisione da parte dei Capi di Stato o di Governo dei paesi partecipanti di modificare il testo della Proposta di Regolamento della Commissione UE cancellando dal testo gli articoli da 6 a 8. A seguito dell’annuncio, il Parlamento UE ha fatto sapere di avere rinviato il voto del 4 luglio e chiesto ai propri Servizi Giuridici un’opinione circa la legittimità della cancellazione degli Articoli da 6 a 8 da parte del Consiglio. Con la propria opinione pervenuta in data 9 luglio 2012– e dal dibattito parlamentare che ne è immediatamente seguito, il 10 luglio 2012 – i Servizi giuridici hanno concluso che un’eventuale approvazione del Regolamento privo degli Articoli da 6 a 8 sarebbe in contrasto con l’art. 118 del Trattato (TFUE), ai sensi del quale “il parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale”: conclusione lapalissiana, se sol si considera che gli Articoli da 6 a 8 fanno parte di una sezione titolata “Effetti del Brevetto Europeo unitario” e sono rubricati, rispettivamente “Diritto di impedire l’utilizzo diretto dell’invenzione”, “Diritto di impedire l’utilizzo indiretto dell’invenzione”, “Limiti ai diritti derivanti dal Brevetto Europeo Unico”. Norme non esattamente marginali, che definiscono l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico e la cui eliminazione dal testo del Regolamento UE comporterebbe l’impossibilità, per il Tribunale Unico, di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ogni qual volta sorgano dubbi sul se una determinata attività interferisca con l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico. Detti dubbi dovrebbero essere risolti sulla base delle legislazioni e interpretazioni nazionali dei paesi coinvolti,  con laEU Unitary patent.bmp conseguenza che il Brevetto Europeo Unico non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti sull’invenzione. Ma allora, se, come è evidente, nessuno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata intende “accentrare” all’UE il proprio potere di decidere quando un brevetto è violato o no, quale mai potrebbe essere il senso della cooperazione rafforzata su un Brevetto Europeo Unico? A quanto sembra, se ne riparlerà a settembre, quando – come si è augurata la Presidenza UE (ora cipriota) – avranno tutti potuto approfittare della pausa estiva per riflettere ancora un po’ sugli Articoli da 6 a 8. Staremo a vedere, è comunque netta lasensazione di essere arrivati ad una sorta di "sfida finale” .                  

Contraffazione per equivalenti di un brevetto Barilla

Barilla Fazion 2.jpgLa giurisprudenza italiana si si è solo raramente espressa in tema di “contraffazione per equivalenti” e, fino a poco tempo fa, l’unica esperienza applicativa si rifaceva al caso Lisec vs Forel, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13 gennaio 2004 n. 257, secondo cui per valutare l’esistenza di una contraffazione per equivalenti è necessario considerare se il prodotto che si assume essere in contraffazione, nell’affrontare il medesimo problema tecnico, si ponga come soluzione originale e non in un accorgimento banale o ripetitivo rispetto alla soluzione brevettata. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di contraffazione per equivalenti con sentenza in data 30 dicembre 2011 n. 30234, nel caso Barilla vs Pastificio Fazion. Il caso riguardava un brevetto di titolarità di Barilla, avente ad oggetto una particolare applicazione destinata ad operare sui forni per l’essicazione della pasta. Secondo detta applicazione, diversamente da quanto previsto nell’arte nota, la pasta non veniva adagiata orizzontalmente sulla superficie del nastro trasportatore che la conduceva all’interno del forno essiccante, bensì posta in mezzo a due piastre perforate che consentivano di reggerla in senso verticale rispetto al nastro trasportatore, così che la pasta veniva investita dall’aria calda che passava attraverso il forno essiccante in senso trasversale. Tale soluzione consentiva di aumentare la quantità di pasta alloggiata dentro il forno essiccante e, allo stesso tempo, ne riduceva il rischio di deformazione. Pastificio Fazion utilizzava un sistema che si differenziava da quello rivendicato per il fatto che, invece di essere perforate, le piastre in questione erano dotate di scanalature che consentivano comunque la circolazione dell'aria calda nel forno di essicazione. Secondo Pastificio Fazion, le scanalature presenti sulle piastre consistevano in una soluzione originale e non banale, dal momento che consentivano di ridurre ulteriormente il rischio di deformazione della pasta. Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano che non potesse esserci contraffazione per equivalenti poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion poteva dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettavano la domanda di contraffazione di Barilla. Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario. In particolare, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal se la soluzione adottata da Pastificio Fazion – ovvero la forma delle piastre – potesse dirsi non banale, nella soluzione brevettata da Barilla l’adozione di particolari accorgimenti circa la forma delle piastre (perforate, secondo il brevetto Barilla) rappresentava un elemento di secondo piano; la  caratteristica principale rivendicata dal brevetto era quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta introducendo la possibilità di reggere la pasta all’interno del forno collocandola sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale. L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma  originale, non poteva dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.     

La Corte di Cassazione sul diritto di preuso dell'invenzione

preuso.pngL’art. 68 comma 3 del Codice di Proprietà Industriale prevede che “Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. La Corte di Cassazione (sent. 5 aprile 20120 n. 5497) ha recentemente applicato la norma in un caso avente ad oggetto la contraffazione, da parte di Fidia Farmaceutici S.p.A., di due brevetti di titolarità di Chemi S.p.a.: uno, depositato in data 28 aprile 1999 e avente ad oggetto un procedimento per la preparazione di fosfatidilserina (Ps); l’altro, depositato in data 5 dicembre 2001, avente ad oggetto un procedimento di purificazione del medesimo principio attivo. All’esito del primo grado di giudizio, i brevetti risultavano validi e contraffatti. Risultava altresì che Fidia, già prima del deposito del primo dei due brevetti di Chemi sopra menzionati, faceva un uso di entrambi i processi (preparazione di Ps e sua purificazione) esclusivamente all'interno della prorpia azienda, tale da non costituirne una divulgazione. Quindi, ritenuto che, ai sensi dell’art. 68 comma 3, “i limiti del preuso” di Fidia coincidessero con i 7.008,80 kg di PS “purificato” prodotti nei dodici mesi antecedenti il 5 dicembre 2001, ovvero la data di deposito del secondo brevetto, questi venivano “scorporati” dal computo dei danni liquidati in sentenza. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione di primo grado: secondo la Corte d'Appello, se dopo il deposito del primo brevetto doveva ritenersi lecita, da parte di Fidia e in forza del preuso, la produzione di una certa quantità di Ps, “il deposito del secondo brevetto (che riguarda soltanto un processo di purificazione della medesima sostanza) non poteva aver ampliato l'ambito della lecita produzione della sostanza stessa”. I “limiti del preuso” coincidevano quindi con un quantitativo annuo di Ps pari al quantitativo prodotto e purificato da Fidia nei dodici mesi antecedenti il deposito del primo brevetto, ovvero 2.344,98 kg per anno. La Corte di Cassazione confermava la decisione della Corte d’Appello. In particolare, stando alla Corte di cassazione, il limite interno dell’azienda di cui all’art. 68 comma 3 CPI, oltre a segnare un limite “quantitativo”, assume anche un carattere qualitativo, nel senso che “serve ad identificare il comportamento organizzativo di impresa che funge da limite sia al monopolio del titolare dell’esclusiva quanto al diritto del preutente”. Pertanto, poiché il preuso di entrambi gli insegnamenti brevettati si era risolto in unico comportamento aziendale del preutente Fidia, entro il quale non era possibile attribuire un’utilità economica autonoma al processo di purificazione (rivendicato dal secondo brevetto), detto preuso non poteva dar luogo che ad una sola protezione.

Addio al 68 1bis

Per chi non se ne fosse ancora accorto, il decreto legge sulle liberalizzioni ha fra l'altro abrogato l'art. 68, comma 1bis, del Codice della Proprietà Industriale. L'art. 83 del decreto, infatti, al capo "Altre misure di armonizzazione", recita: "All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso". Diciamo che la cosa non stupisce , rientrando senza dubbio nella strategia dell'attuale governo di tentare di ridurre la spesa sanitaria favorendo sempre più i genericisti rispetto alle case farmaceutiche innovatrici. Come si ricorderà, l'art. 68, comma 1bis, CPI prevedeva che “Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Questa norma era stata interpretata nel senso di prevedere che l'avvio della procedura di AIC da parte del genericista anteriormente ad un anno prima della scadenza dei diritti di brevetto costituisse contraffazione di tali diritti. Come noto la Commissione europea aveva sollevato la questione della compatibilità della norma rispetto al diritto comunitario e pare che il 26 gennaio (cioè due giorni dopo la pubblicazione del decreto legge sulle liberalizzazioni) la Commissione avesse comunicato di avere formalmente invitato l'Italia a modificare la norma con parere motivato. Dico "pare" perché il comunicato stampa della Commissione, prima visibile a questo link, risulta ora inaccessibile. Chi lo trovasse...

Pfizer condannata dall'AGCM per 10,6 milioni di euro

Pfizer.jpgIl procedimento aperto dall'AGCM nell’ottobre del 2010 nei confronti di Pfizer (vedi precedenti post qui e qui) si è concluso ieri. L'Autorità ha stabilito che Pfizer ha commesso un grave abuso di posizione dominante per avere illecitamente ritardato l'ingresso sul mercato dei generici del proprio farmaco Xalatan, tramite una strategia complessa in cui Pfizer avrebbe, in sostanza, allungato artatamente ed illegittimamente la protezione brevettuale ed instaurato azioni anche giudiziarie finalizzate non tanto alla tutela dei propri diritti, quanto ad ostacolare l'attività dei concorrenti genericisti. La multinazionale americana è stata quindi condannata ad una sanzione di 10,6 milioni di euro. La scorsa primavera Pfizer aveva offerto impegni ai sensi dell’art. 14 ter legge 287/1990 al fine di evitare qualsiasi accertamento e l’applicazione delle eventuali sanzioni che ne sarebbero derivate, impegni che, almeno a prima vista, sembravano avere portata sostanziale. Risultava difficile pensare che cos'altro Pfizer avrebbe potuto offrire per evitare la continuazione del procedimento. L’Antitrust ha però ritenuto di non dover accogliere tali impegni (la motivazione non è allo stato nota) ed ha invece preferito continuare l’istruttoria, conclusasi ieri. l’Antitrust ha in particolare concluso – sulla scorta di un’istruttoria che dal provvedimento emerge essere stata molto approfondita, con l’esame di numerosi documenti interni a Pfizer ed in particolare delle comunicazioni tra la casa madre americana e le altre filiali coinvolte, tra cui Pfizer Italia - che Pfizer abbia consapevolmente posto in essere una strategia escludente costituita da:  “1) L'artificiosa estensione della protezione brevettuale di Xalatan in Italia oltre la scadenza del brevetto principale del settembre 2009, nell’ambito della quale rilevano: a) la richiesta ad EPO e l’ottenimento del brevetto divisionale EP168; b) la validazione del brevetto divisionale esclusivamente in Italia, [omissis], Paesi in cui la scadenza brevettuale di Xalatan - in forza del brevetto principale EP417 - era fissata al 6 settembre 2009; c) la richiesta ad UIBM e l’ottenimento del CPC in Italia al fine di allineare nel nostro Paese la durata della tutela brevettuale di Xalatan a quella in vigore nel resto d’Europa (luglio 2011); d) la richiesta della successiva estensione brevettuale a seguito di sperimentazione pediatrica; 2) l’avvio di una litigation giudiziale per scoraggiare o rendere maggiormente onerosa la vendita dei generici a base di latanoprost ovvero interdirne direttamente la commercializzazione, posta in essere per il tramite di: a) diffide ai genericisti alla commercializzazione dei generici di Xalatan prima della nuova scadenza brevettuale del luglio 2011; b) azioni di pressione su AIFA al fine di impedire il rilascio delle AIC ai genericisti, nonché successivamente il loro inserimento in lista di trasparenza; c) richiesta di ingenti risarcimenti del danno”. È presto per fare commenti, su quello che sembra essere il primo provvedimento di un’autorità antitrust nazionale preso sulla scia della nota indagine conoscitiva della Commissione europea nel settore farmaceutico conclusasi nel 2009. Sono sicura però che i commenti saranno moltissimi e che vari saranno quelli diretti al modo “peculiare” con cui l’AGCM ha interpretato certe nome  della nostra legge brevettuale…

Il Tribunale di Roma applica l'infringement test in relazione ad un CCP di combinazione Novartis

novartis_1.jpgCon ordinanza dell’11 novembre 2011, il Tribunale di Roma ha concesso un provvedimento di inibitoria cautelare a favore di Novartis AG e Novartis Farma S.p.A. nei confronti di Mylan S.p.A. sulla base del certificato complementare di protezione di Novartis avente ad oggetto la combinazione dei principi attivi valsartan + idroclorotiazide di cui al prodotto medicinale Co–Diovan di Novartis, commercializzato in Italia con il nome di Cotareg. Il ricorso era stato presentato da Novartis nell’ambito di un giudizio di merito instaurato da Mylan per sentir dichiarare la nullità del suddetto CCP per la pretesa violazione di alcune delle norme del regolamento 1768/192/CE (ora sostituito dal Regolamento 469/2009/CE) sul certificato protettivo complementare per i medicinali (il Regolamento), nel corso del quale giudizio Novartis aveva svolto domanda riconvenzionale di contraffazione. I motivi di nullità sollevati da Mylan erano sostanzialmente due: (i) il CCP in questione avrebbe dovuto essere ritenuto nullo poiché il prodotto medicinale Cotareg non sarebbe stato “protetto da un brevetto di base in vigore” poiché il brevetto EP 443983 non rivendica la combinazione di valsartan e idroclorotiazide in quanto tale e il c.d. infringement test (secondo cui un prodotto è protetto da un brevetto di base se esso viola - infringes - il brevetto di base) non sarebbe il test corretto da utilizzare nell’interpretazione dell’art. 3 (a) del Regolamento; e (ii) il CCP avente ad oggetto la combinazione di valsartan e idroclorotiazide avrebbe dovuto essere ritenuto nullo anche per violazione dell’art. 3 (c) del Regolamento in quanto un altro CCP avente ad oggetto il principio attivo valsartan era già stato concesso sulla base dello stesso EP 443983.  Il GD del Tribunale di Roma, dopo aver ritenuto la sussistenza del requisito dell’urgenza in considerazione del fatto che Novartis aveva prodotto pre-ordini che indicavano che Mylan avesse svolto attività preparatoria alla commercializzazione del proprio generico, nonché comunque in considerazione del fatto che Mylan aveva comunicato ufficialmente alle associazioni dei distributori farmaceutici l’immissione in commercio del proprio generico del Cotareg a partire dal 15 novembre 2011 (cioè dopo la scadenza del CCP relativo al valsartan, ma prima della scadenza del CCP relativo alla combinazione di valsartan e idroclorotiazide), ha ritenuto l’applicabilità dell’infringement test per quanto riguarda l’art. 3(a) del Regolamento ed ha chiarito che l’art. 3(c) del Regolamento non è violato nel caso in cui i prodotti in questione (valsartan da una parte e la combinazione valsartan e idroclorotiazide dall’altra) sono diversi, così concludendo per la violazione di un titolo valido. Il provvedimento è degno di nota anche in quanto inibisce Mylan dal compiere attività preparatoria alla commercializzazione di generici del Cotareg prima della scadenza del CCP (come la raccolta di ordini e preordini), ordina a Mylan il ritiro dei generici già eventualmente consegnati ai propri clienti e stabilisce un obbligo di notifica del provvedimento all’AIFA al fine di prevenire l’entrata in lista di trasparenza del generico di Mylan. Il provvedimento è soggetto a reclamo e, in ogni caso, a conferma all’esito del giudizio di merito.

Sentenza della Corte UE sulla brevettazione delle cellule staminali

staminali.jpgSi è storicamente osservato che l’utilizzo di tessuti cerebrali di embrioni umani – se da un lato consente di ottenere risultati promettenti nella cura di malattie neurologiche – dall’altro lato pone importanti problemi etici, oltre a una serie di problemi tecnici tra cui la difficoltà di ottenerne in quantità tali da rendere accessibile al pubblico la cura mediante terapia cellulare. Al riguardo, con sentenza in data 18 ottobre 2011, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali particolarmente spinose, sollevate dal Bundespatentegricht (il Tribunale federale dei brevetti tedesco) nell’ambito di un giudizio vertente sulla validità di un brevetto tedesco depositato nel 1997 ed avente ad oggetto la produzione di cellule progenitrici neurali isolate e depurate, procedimenti per la produzione delle stesse a partire da cellule staminali embrionali e il loro utilizzo per il trattamento di anomalie/patologie neurali. Nel rinviare alla Corte Ue il Bundespatentgericht rilevava che la Direttiva 98/44 /CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche esclude che possano essere concessi brevetti aventi ad oggetto l'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali e tuttavia non fornisce alcuna indicazione circa la concreta nozione di “embrione umano”. Il Bundespatengericht ha pertanto investito la Corte UE della questione se in detta nozione di embrione umano rientrino le cellule staminali embrionali umane utilizzate quale materiale di partenza dei procedimenti per la produzione delle cellule progenitrici neurali isolate e depurate oggetto del brevetto in questione e gli organismi così ottenuti, rivendicati dal brevetto oggetto del giudizio di nullità. La Corte UE ha rilevato che l’impianto normativo e il contesto della Direttiva (con particolare riferimento agli articoli 5 e 6) suggeriscono che la nozione di “embrione umano” debba essere intesa in senso ampio, comprensiva di ogni entità idonea a costituire l’avvio di un processo di sviluppo di un essere umano. In buona sostanza, si deve qualificare come "embrione umano" ogni ovulo che sia stato fecondato o in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, tali condizioni essendo sufficienti per l’avvio al processo di sviluppo di un essere umano, così come le cellule staminali embrionali dallo stesso ricavate. Nonostante l’adozione di una nozione così ampia di “embrione umano”, è tuttavia interessante rilevare come la Corte non abbia escluso in radice la brevettazione di cellule staminali e/o procedimenti per la produzione di cellule staminali. Infatti, nel rinviare alla Corte UE, il Bundespatentgericht aveva rilevato che le rivendicazioni del brevetto in questione non coprivano esclusivamente cellule ricavate da cellule staminali embrionali “totipotenti” – ovverosia cellule in grado di svilupparsi in un intero organismo – ma anche cellule staminali “pluripotenti”, ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti  (lo stadio dal 4° al 14° giorno dopo la fecondazione), capaci di produrre molti tipi diversi di cellule mature e di tessuti, ma non tutti quelli necessari a comporre un organismo. A questo riguardo, la Corte UE ha concluso che si tratta di un accertamento di fatto – come tale spettante al giudice nazionale – stabilire se, sulla base degli sviluppi della scienza, una cellula staminale ricavata da un embrione umano capace di generare solo alcuni e non tutti i tessuti umani (pluripotente), costituisca un embrione umano secondo la nozione ricostruita dalla Corte UE.

Il Tribunale di Torino sulla competenza territoriale nel contenzioso farmaceutico

tribunale torino.jpgCon una recente decisione pubblicata il 7 aprile 2011 resa al termine di un procedimento d’urgenza instaurato dalla casa farmaceutica Merck Sharpe & Dohme nei confronti del genericista Sandoz, avente ad oggetto un composto per applicazione oftalmica a base di Dorzolamide cloridrato + Timololo maleato, il Tribunale di Torino ha fornito un’interessante  interpretazione delle norme in materia di competenza territoriale nei casi di contraffazione di brevetti farmaceutici.

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Ancora sul brevetto comunitario - Anche la Spagna ha fatto ricorso

sole_caldo.jpgDi ritorno dal Ferragosto, ho riletto quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea circa il procedimento instaurato dall’Italia davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della decisione del Consiglio relativa alla cooperazione rafforzata – cui Italia e Spagna non hanno aderito – per la creazione di un titolo brevettuale unitario. Vedi mio precedente post qui. E ho scoperto anche che, in realtà, pure la Spagna – già prima dell’Italia, lo scorso giugno – ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia sulla stessa questione  Purtroppo quanto è disponibile è solo un brevissimo riassunto degli argomenti presentati dai due Paesi, che a prima vista non sembrerebbero del tutto insensati. L’Italia rileva in sostanza che non è possibile attuare una cooperazione rafforzata in materie in cui l’Unione ha competenza esclusiva e l’art. 118 del TFUE stabilisce che “Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”. Pertanto, la cooperazione rafforzata non potrebbe essere utilizzata per creare un titolo “sub-unitario”, visto che l’Unione ha competenza esclusiva in materia di titoli unitari. La Spagna aggiunge al riguardo che la cooperazione rafforzata in questo caso è un vero e proprio abuso di potere in quanto non ha l’obiettivo di perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì è utilizzata come strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, anche in considerazione del fatto che il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto dagli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata – tutti ovviamente membri della CBE - attraverso uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 della CBE stessa. Sia Italia che Spagna poi sollevano che non sarebbe stato rispettato il requisito del “last resort”, previsto dall’art. 326 TFUE, per cui la cooperazione rafforzata dovrebbe essere, in sostanza, l’ultima spiaggia.

Sul punto può essere utile notare che, allo stato, nella storia dell’Unione (e della Comunità, prima) c’è stato un solo altro esempio di co-operazione rafforzata. Si tratta del regolamento sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, n. 1259/2010. Sarebbe interessante mettere i due casi a confronto. Magari in un altro post.

L'Italia ricorre alla Corte di Giustizia sul brevetto comunitario

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 agosto scorso, serie C, la notizia del  ricorso proposto dall’Italia contro la decisione che ha autorizzato la c.d. cooperazione rafforzata per l’istituzione del brevetto comunitario alla quale ad oggi tutti i Paesi membri, ad esclusione solo di Italia e Spagna, stanno partecipando. Ho parlato dell’argomento in un recente post. La Gazzetta riporta che l’Italia chiede di annullare la suddetta decisione del Consiglio per i seguenti motivi: “In primo luogo, essa (la ricorrente - ndr) sostiene che la procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall’art. 20, n. 1, primo comma, TUE, secondo il quale tale procedura è ammessa unicamente nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione. Invero, l’Unione avrebbe una competenza esclusiva per la creazione di «titoli europei», che abbiano come base giuridica l’art. 118 TFUE. In secondo luogo, essa adduce che l’autorizzazione alla cooperazione rafforzata nel caso di specie produce effetti contrari; o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati. Nella misura in cui detta autorizzazione contraddirebbe, se non la lettera, quanto meno lo spirito dell’art. 118 TFUE, essa violerebbe l’art. 326, n. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell’Unione. In terzo luogo, la Repubblica italiana lamenta che la decisione di autorizzazione è stata adottata senza un’adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. last resort e senza una idonea motivazione sul punto. Infine, la decisione di autorizzazione violerebbe l’art. 326 TFUE in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione, ponendosi così in contrasto con l’art. 20, n. 1, secondo comma 2, TUE”. Insomma l’Italia non ci sta ad essere lasciata fuori dai giochi … Segnalo anche il post interessante di oggi di IPKat sull’argomento (da cui, ammetto, ho appreso la notizia…).

Aggiornamenti sul brevetto comunitario: si va avanti anche senza l'Italia (e la Spagna)

European-Union_flag.gifIn un “non-paper” pubblicato dalla Commissione europea il 27 maggio 2011, recentemente discusso anche al Consiglio Competitività del 27 giugno 2011, la Commissione europea ha rilanciato la strategia del brevetto comunitario e, soprattutto, del Tribunale dei Brevetti e pare che si andrà avanti, anche senza Italia e Spagna.

Abbiamo già detto (vedi post qui) del parere (n. 1/09 dell’8 marzo 2011) con cui la Corte di Giustizia ha stabilito che il progetto di accordo internazionale per l’istituzione di un tribunale esclusivamente competente sulle controversie in materia di brevetti europei e degli istituendi brevetti comunitari, così come concepito,  non è compatibile con il sistema dei Trattati. Il nodo centrale del parere della Corte sta in questo passaggio: “il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione” (par. 89). Nulla ha detto la Corte sulla questione del proposto regime linguistico, toccata invece dagli avvocati generali che avevano concluso (vedi qui il relativo post di IPKAT) che lo stesso fosse incompatibile con il diritto di difesa, imponendo lo svolgimento del processo, indipendentemente dalla nazionalità delle parti, in inglese, francese o tedesco.

Come noto,  poi, anche la vera e propria istituzione del brevetto comunitario – a monte della questione della istituzione dell’organo giurisdizionale unitario – aveva da tempo subito una battuta d’arresto in ordine all’annoso problema del regime linguistico del brevetto. La trattativa aveva infatti portato ad un fronte, condiviso da un gruppo di Stati membri e dalla Commissione, che prevedeva l'uso di tre lingue legalmente vincolanti (le solite inglese, francese e tedesco). A questa soluzione si erano però opposti altri Stati, primi fra tutti Italia e Spagna. E’ così partita una c.d. cooperazione rafforzata, cioè quel meccanismo che consente ad un gruppo di stati membri (almeno nove) di discostarsi dal procedimento legislativo ordinario e proseguire per la realizzazione di una disciplina comune che risulterà efficace solo tra i “cooperanti”. Allo Stato attuale, risulta che ben 25 Stati membri abbiano deciso di aderire, cioè tutti con la sola esclusione di Italia e Spagna.

Ebbene, nel suo recente “non-paper”, la Commissione ha invitato il Consiglio a riprendere in mano i lavori sulla base, quanto all’istituzione del brevetto comunitario, di due proposte di regolamento (che quindi non sarebbero efficaci per Italia e Spagna – una sulla protezione qui del brevetto comunitario ed una sul regime linguistico). Quanto alla questione dell’organismo giurisdizionale, la Commissione ha notato che la non compatibilità con i Trattati sembrerebbe derivare principalmente dal fatto che l’organismo inizialmente concepito, instaurato sulla base di un trattato internazionale cui avrebbero dovuto partecipare anche i Paesi terzi membri della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, si poneva “al di fuori” del sistema giurisdizionale dell’Unione, sottraendo ai giudici nazionali ed alla Corte di Giustizia stessa la funzione di controllo sull’applicazione del diritto dell’Unione. La proposta della Commissione è ora pertanto quella di consentire agli Stati membri, nella loro autonomia, di delegare ad una corte dagli stessi istituita o individuata la competenza esclusiva in materia di brevetti, corte che così (al pari della Corte di Giustizia del Benelux, portata come esempio) si inserirebbe “all’interno” del sistema. In questo modo, però, resterebbero necessariamente fuori dall’accordo i Paesi terzi membri della Convenzione di Monaco, cosicché ne risulterebbe una corte competente in via esclusiva per il brevetto comunitario, ma non per il brevetto europeo o, meglio, non per le designazioni di brevetto europeo relative a Paesi terzi (oltre che, ovviamente, relative all’Italia ed alla Spagna).

Vedremo come andrà a finire. Per ora, il Consiglio dell’Unione del 27 giugno 2011 pare abbia accolto entusiasticamente il nuovo approccio proposto dalla Commissione. Non è dato sapere (se qualcuno lo sa, lo dica) che cosa abbia effettivamente detto, in quel Consiglio, la delegazione italiana. Pare anche che l’attuale presidenza abbia pronosticato (credo piuttosto ottimisticamente) che la nuova fase negoziale potrebbe condurre a risultati già entro la fine del 2011.

Pfizer offre impegni all'Antitrust per chiudere il procedimento

palazzoagcm.jpgNel noto procedimento aperto lo scorso ottobre dall’AGCM nei confronti di Pfizer (vedi il mio post qui) per preteso abuso di posizione dominante in riferimento all’azionamento di diritti di brevetto, Pfizer ha offerto impegni ai sensi dell’art. 14 ter legge 287/1990 al fine di evitare qualsiasi accertamento e l’applicazione delle eventuali sanzioni che ne deriverebbero. Gli impegni proposti sono stati pubblicati nel bollettino AGCM del 16 maggio. Entro il 16 giugno potevano essere inviate osservazioni da parte di terzi interessati. L’Autorità è ora nella fase di valutazione finale, che dovrebbe concludersi il prossimo 29 luglio. In sostanza, gli impegni proposti sono i seguenti. Prima di tutto, Pfizer offrirà a chiunque sia interessato una licenza gratuita ed irrevocabile (salvo solo il caso di utilizzo improprio dell’invenzione e danno al brevetto o all’immagine di Pfizer) del brevetto EP 1225168 (si tratta del brevetto divisionale rivendicante il latanoprost – principio attivo del farmaco Xalatan di Pfizer – alla base della vicenda; allo stato esso risulta revocato in primo grado dall’EPO; pende l’appello). In secondo luogo, Pfizer rinuncerà a chiedere l’estensione pediatrica per il CCP emesso sulla base di EP 1225168; In terzo luogo, Pfizer chiuderà tutte le cause attualmente pendenti nei confronti dei genericisti (tra cui 7 procedimenti davanti all’AGO ed uno davanti al giudice amministrativo); si dice in particolare che per 6 di questi procedimenti Pfizer accetterà le richieste dei genericisti, con la sola esclusione delle spese legali ed amministrative delle parti. Infine, Pfizer inserirà (per la durata di tre anni) un comunicato nel proprio sito web in cui la stessa informerà i pazienti dell’esistenza di versioni generiche dello Xalatan, con prezzo inferiore e stessi effetti terapeutici. Per un periodo di 6 mesi, le stesse informazioni verranno date dagli informatori scientifici di Pfizer ai medici. Interessante mossa quella di presentare impegni, in un procedimento che da tutta Europa (e non solo) guardano in quanto leading case in materia di violazioni antitrust collegate all’enforcement di brevetti. Vedremo come andrà a finire.

 

 

Il Tribunale di Torino sulla (non) brevettabilità dell'intermedio

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Dopo la lunga saga della cimetidina, che ha segnato la giurisprudenza in materia di brevetti farmaceutici negli anni ‘90, finalmente tornano ad essere pubblicate decisioni relative alla dibattuta questione della brevettabilità o meno dell’intermedio, ovverosia del prodotto chimico che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi e la cui struttura viene successivamente modificata portando alla realizzazione della sostanza voluta.  Si tratta della sentenza del 14 gennaio 2011 del Tribunale di Torino nel caso Bayer Schering Pharma contro Industriale Chimica Srl relativo ad un brevetto concernete un processo di produzione del drospirenone, brevetto che rivendica espressamente anche l’intermedio c.d. IDROX. Ebbene, nonostante il CTU avesse concluso per la validità della rivendicazione relativa all’intermedio, considerato quindi nuovo ed inventivo, il Tribunale ha deciso di seguire quanto affermato dalla Corte di Cassazione nei casi cimetidina (sentenze n. 11094/1990 e 8324/1997) e, cioè, che l’intermedio non è di per sé brevettabile poiché non risulta “avere di per sé una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione del drospirenone”. Trovo che questa affermazione - almeno ove estrapolata dallo specifico contesto - non sia particolarmente convincente. Più condivisibile mi sembra invece quanto detto dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 16 novembre 1993. In quell’occasione la corte milanese si pronunciava sempre in uno dei numerosi casi cimetidina, prendendo le distanze dalla Corte di Cassazione ed affermando che “se è vero che un prodotto per costituire oggetto di un trovato brevettabile deve servire a soddisfare un bisogno umano, non vi è ragione per escludere che tale finalità sia adempiuta laddove tale prodotto, nuovo ed originale, svolga una funzione puramente strumentale nell’ambito di un processo di preparazione industriale”. Pare peraltro che la corte torinese, ribadendo l’orientamento della Corte di Cassazione nei casi cimetidina, continui a porre la giurisprudenza italiana in contrasto con numerosi ordinamenti stranieri che sembrerebbero ammettere la brevettabilità dell’intermedio.

 

La procedura di registrazione del generico come atto di contraffazione

enantiomero.pngNel quadro di un procedimento cautelare per inibitoria in corso di causa instaurato dalla società farmaceutica AstraZeneca nei confronti della genericista EG S.p.A., con provvedimento 11-14 febbraio 2011, il Tribunale di Torino ha emesso la prima decisione relativa all’interpretazione dell’art. 68 (1bis) CPI, secondo cui “Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Il punto è, in sostanza, se tale norma significhi che l’avvio della procedura di registrazione del generico anteriormente a tale finestra temporale possa costituire di per sé contraffazione di brevetto, o se la norma in questione, anche in considerazione della c.d. Bolar Clause di cui al primo comma dello stesso art. 68 CPI, abbia un campo d’azione più limitato e/o sia addirittura priva di portata precettiva. Il Tribunale di Torino ha affermato che la portata precettiva c’è, eccome, e che non vi è contrasto con la Bolar Clause. Il Tribunale ha in particolare detto che “In base alle norme generali di cui agli art. 60 e 66 CPI, sussiste il divieto di compimento di qualsiasi atto diretto alla immissione in commercio di un farmaco interferente con l’oggetto di un brevetto non ancora scaduto, anche se si tratti di atti preparatori o prodromici alla commercializzazione del farmaco (trattandosi dunque di atti diretti a trarre una utilità economica dalla contraffazione)”. Ha proseguito osservando che l’art. 68 (1) CPI, in deroga a tale principio, scrimina “l’esecuzione di test di sperimentazione e gli adempimenti pratici conseguenti (adempimenti pratici e non burocratico-amministrativi)” che  “appaiono senz’altro di minore impatto interferente con la tutela brevettuale, trattandosi di attività strumentale alla successiva presentazione della domanda di AIC (che, precludendo all’effettiva immissione in commercio del prodotto, costituisce una fase preparatoria della commercializzazione ovviamente più avanzata della mera sperimentazione)”, con la conseguenza che l’avvio della procedura di registrazione del farmaco  non è compreso nell’eccezione data dalla Bolar Clause. Il Tribunale ha anche espressamente affermato di ritenere che la norma in esame non sia in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva 2001/83/CE (questione sollevata dalla Commissione europea, vedi un recente post sul punto qui), notando che l’art. 10 della direttiva “fa salvo il diritto di tutela della proprietà industriale (che appunto preclude l’attività preparatoria e prodromica alla immissione in commercio svolta prima della scadenza del brevetto), e introduce poi al comma 6 la sola deroga consistente nella facoltà per il terzo di eseguire test di sperimentazione durante il periodo di vigenza del brevetto (c.d. introduzione della Bolar Clause) – allo scopo che non sia  perso tempo con tali test dopo la scadenza del brevetto – e che la previsione di poter avviare la procedura di registrazione (immediatamente preliminare alla immissione in commercio) già nell’anno anteriore alla scadenza del brevetto (ai sensi dell’art. 61 (5) e nuovo art. 68 (1bis) CPI) non fa che ampliare le facoltà del terzo e restringere i diritti di esclusiva del titolare del brevetto anche oltre le previsioni della Bolar Clause” Va aggiunto per completezza che il provvedimento in questione è stato successivamente revocato in sede di reclamo con provvedimento dell’11 aprile 2011. Tuttavia, i motivi della revoca non hanno riguardato  l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 68 (1bis) CPI. Ritengo quindi che questo rimanga un precedente assai rilevante sul punto.

Patent linkage?

pills.jpgRisulta che il 14 marzo scorso la Commissione europea abbia avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell’Italia per pretesa violazione del diritto comunitario in riferimento all’art. 68 (1bis) CPI secondo cui “le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Questa norma, almeno per come interpretata anche recentemente da certa giurisprudenza (interpretazione che io ritengo condivisibile ed in realtà obbligata da un dato normativo difficilmente discutibile), stabilisce che l’avvio della procedura finalizzata alla concessione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di un farmaco generico, ove iniziata anteriormente ad un anno prima della scadenza dei diritti di brevetto sul c.d. originator, costituisce contraffazione di brevetto. Entro due mesi dall’avvio della procedura, lo Stato italiano dovrebbe far pervenire le sue osservazioni. È presto per fare commenti al riguardo, anche visto che al momento non esiste alcun documento pubblico (o almeno non lo abbiamo trovato) in cui venga chiarito esattamente il motivo per cui, secondo la Commissione, l’art. 68 (1bis) CPI potrebbe non essere conforme alla normativa comunitaria. Allo stato attuale, l’unica informazione reperita sui motivi di tale pretesa non conformità al diritto comunitario è il fatto che, nel sito della Commissione europea, la procedura viene etichettata come “Patent linkage – authorisation of a medicinal product”. E poiché con questo termine comunemente si definisce la pratica con cui le autorità regolatorie farmaceutiche condizionano il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio dei farmaci generici all’esistenza o meno di brevetti sui principi attivi, si immagina che la Commissione ipotizzi che, appunto, in base all’art. 68 (1bis) CPI si determinerebbe – da parte del sistema brevettuale – una (indebita) interferenza sull’attività amministrativa di autorizzazione del farmaco generico. Ma se è così, è difficile vedere dove stia la non conformità. Non pare che l’art. 68 (1bis) CPI abbia l’effetto di incidere sull’attività dell’autorità regolatoria, che infatti risulta continui ad autorizzare generici indipendentemente dall’esistenza o meno di brevetti. Sembra invece che l’art. 68 (1bis) CPI riguardi unicamente l’aspetto brevettuale (sul quale peraltro vi è competenza nazionale e non comunitaria) cioè il fatto che l’avvio della procedura regolatoria (ove effettuato con “troppo” anticipo) costituisca una contraffazione brevettuale e, quindi, ad esempio, giustifichi l’adozione di un provvedimento di inibitoria da parte dell’autorità giudiziaria.

La Corte UE dice no al Tribunale Unico dei Brevetti

tribunale brevetti.jpgL'8 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha reso il suo parere in merito alla compatibilità con i Trattati dell’accordo per la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. La richiesta di un pronunciamento da parte della Corte era stata presentata dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE)nell'ambito della procedura di negoziazione in corso tra gli Stati membri per la creazione di un unico Tribunale dei brevetti comunitario. Stando all’accordo così come sottoposto alla Corte, il Tribunale dei brevetti comunitario (progetto che va di pari passo con l’istituzione di un unico titolo brevettuale comunitario) sarebbe competente a conoscere in via esclusiva di un numero rilevante di controversie tra privati in materia brevettuale: sostanzialmente, tutte le controversie in materia brevettuale sorte fra cittadini dell’Unione, stante l’elencazione omnicomprensiva proposta dal Consiglio. La Corte si è espressa in senso negativo. Ha infatti rilevato che, stando ai Trattati, sono i giudici nazionali a garantire un’uniforme applicazione del diritto all’interno dell’Unione. Secondo la Corte ciò troverebbe una conferma nell’art. 267 del Trattato, che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in tutti i casi in cui un organo giurisdizionale nazionale reputi necessario rivolgersi alla Corte affinché si pronunci sulla questione concernente una norma comunitaria. Secondo la Corte, infatti, l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione passa attraverso il “pluralismo giurisdizionale” dei giudici nazionali, ovvero la cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali secondo il meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, con questi ultimi che partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ordinamento giuridico ai privati. Al Tribunale dei brevetti comunitario, così come configurato dal progetto del Consiglio, spetterebbe la competenza a decidere le questioni tra privati in materia di brevetti ed esso diverrebbe l’unico organo giurisdizionale competente ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia,tribunale brevetti 3.png privando i giudici degli Stati membri della loro competenza in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’unione (prevista dai Trattati) e quindi anche della Corte a risolvere le questioni proposte da detti giudici. Verrebbero così snaturate le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri.  In altre parole, verrebbe meno il “pluralismo giurisdizionale” da cui, secondo la ratio ispiratrice degli stessi Trattati, dipende l’uniforme applicazione del diritto in tutti gli Stati appartenenti all’UE.

Il Tribunale di Roma sull'enantiomer patent

Con sentenza del 27 ottobre 2010 il Tribunale di Roma ha deciso nel caso Janssen - Menarini v. EG in relazione ad un brevetto concernente il principio attivo nebivololo. Si tratta di uno dei pochi casi (forse l’unico, alemno stando alle decisioni pubblicate) in cui si è affrontata la questione della validità di un c.d. “enantiomer patent”. In breve, il Tribunale è stato chiamato a decidere se il brevetto rivendicante un enantiomero del nebivololo fosse dotato di novità e attività inventiva a fronte dell’anteriorità data da un brevetto che asseritamente già divulgava la forma racemica.

il Tribunale ha completamente ribaltato la ricostruzione del CTU e affermato che, nonostante i diversi riscontri che in giurisprudenza ha avuto l’orientamento che esclude la sperimentazione dalle attività normali dell’esperto del ramo, nello specifico settore farmaceutico, l’esperto del ramo è in realtà un “ricercatore”. Per lo stesso, quindi, lo svolgimento di un certo livello di sperimentazione costituisce attività di routine. In particolare, noto il racemo (o, come nel caso di specie, una miscela di racemi), è routine per l’esperto del ramo procedere alla separazione degli enantiomeri ed alla verifica dell’attività degli stessi, tramite il cosiddetto approccio “top down” (ovverosia, letteralmente, la scomposizione progressiva del compound, dapprima volta ad isolare le strutture racemiche e successivamente ad analizzare i singoli componenti costituenti il racemo).

Questa decisione verrà certamente massimata e vi sarà senz’altro chi cercherà di derivarne un principio di carattere generale rispetto agli “enantiomer patents”. Ritengo però azzardata una generalizzazione. Ad una lettura attenta della sentenza, sembra che l’accertamento negativo del Tribunale in ordine all’attività inventiva sia stato profondamente influenzato dalle circostanze specifiche del caso. Le conclusioni del Tribunale in riferimento all’assenza di attività inventiva alla luce della ovvietà del c.d. approccio “top down”, infatti, sembrano in realtà essere un obiter dictum, avendo il Tribunale già in precedenza deciso per la non brevettabilità del trovato in virtù di un altro e diverso motivo, quale la supposta assenza, dal contesto globale della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni del brevetto, dell’indicazione del beneficio tecnico derivante dall’enantiomero rispetto al composto noto contenente il racemo. In ogni caso il Tribunale afferma espressamente che il giudizio di ovvietà può comunque essere superato dalla prova storica, ad esempio, di un particolare pregiudizio tecnico che avrebbe disincentivato l’esperto del ramo alla scomposizione del composto di base ed alla verifica dell’attività dell’enantiomero.