brexit-referendum-uk-1468255044bIX.jpgLarga parte degli addetti ai lavori si è interrogata sulle sorti del Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court – UPC) a seguito del referendum inglese. E’ evidentemente molto difficile dare risposte certe, ma si possono ipotizzare i diversi possibili scenari.

Partendo dagli aspetti meno aleatori, si può ormai sostenere quasi con certezza che ci sarà quantomeno uno slittamento dell’entrata in vigore dell’UPC rispetto alle previsioni pre-Brexit, che, come noto, collocavano tale entrata in vigore per l’inizio del 2017. Presupposto di queste previsioni era che il Regno Unito ratificasse l’Accordo UPC entro la fine del 2016, il che sembra ormai più impossibile che improbabile.

Senza una tale ratifica, ove non si procedesse ad una revisione dell’Accordo, occorrerà attendere che il Regno Unito cessi di essere uno Stato Membro dell’Unione Europea (verosimilmente, non prima della fine del 2018, visto il termine di due anni previsto dall’ormai a tutti familiare art. 50 del Trattato di Lisbona). L’Accordo UPC infatti prevede – come condizione per la sua entrata in vigore – la ratifica da parte dei tre paesi membri dell’Unione Europea sul cui territorio più brevetti europei spiegavano i loro effetti nel 2012 (ossia Germania, Francia e, appunto, fino a che non cessi di essere un paese membro dell’Unione Europea, Regno Unito).

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fiorucci.pngPer settori merceologici identici o affini, non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio denominativo, ha acquisito notorietà ed è stato ceduto a terzi, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale.

È quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione sul caso Fiorucci (no. 10826 del 25 maggio 2016), che ha ribadito come lo stesso diritto al nome trovi “se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale” laddove il suo titolare, a seguito di precedente registrazione e di acquisita notorietà del marchio contenente tale nome, l’abbia poi ceduto a terzi.

Il caso in esame interessa il noto designer ELIO FIORUCCI (recentemente scomparso) e le società a lui collegate, che dopo aver ceduto a società terze i marchi denominativi e figurativi contenenti il celebre nome dello stilista, hanno poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci”, “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”, per abbigliamento, accessori e gadget, oltre che per contraddistinguere una particolare linea di dolcificanti a seguito di un contratto di cobranding stipulato con l’azienda leader mondiale di dolcificanti ipocalorici. Tuttavia, tali “nuovi” marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli “originari” marchi Fiorucci, ora di titolarità di società terze.

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Le tasche di un paio di jeans, che valorizzino le forme di chi li indossi, aumentandone il comfort e migliorandone l’estetica, possono essere oggetto di brevetto.

È quanto emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 472/2016, pubblicata il 14 gennaio 2016), davanti al quale la nota casa di moda Max Mara aveva convenuto in giudizio le società Gruppo Germani S.r.l. e la sua controllante, il Passatempo S.p.a.

Max Mara è titolare di un brevetto avente ad oggetto tasche di pantaloni in grado di valorizzare e modellare i glutei della donna che li indossa. In particolare, la tasca rivendicata si compone di due elementi che, una volta cuciti insieme, assumono una forma tridimensionale. Ponendo le due porzioni di tessuto su un piano orizzontale, in modo tale che i bordi siano a contatto in almeno un punto, le parti opposte delle due porzioni di tessuto vanno a separarsi. Ponendo i due tagli di tessuto su un piano curvo, essi “si toccano” interamente, conferendo così alla tasca una dimensione tridimensionale e riducendo lo “schiacciamento” esteticamente sgradevole nella zona dei glutei.

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Lo scorso 8 ottobre il Parlamento europeo ha approvato la Relazione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell’UE ai prodotti c.d. “non agricoli”.

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L’UE tutela ad oggi le indicazioni geografiche (IG), con riferimento però ai soli prodotti agricoli e alimentari, ai vini, ai vini liquorosi e alle bevande spiritose. Manca quindi una forma di protezione per i c.d. prodotti non agricoli, quali ad esempio i prodotti dell’artigianato locale.

Al termine della consultazione pubblica lanciata sul Libro Verde della Commissione europea, il Parlamento si è pertanto dichiarato favorevole alla concessione di una specifica forma di protezione per i prodotti non agricoli a livello di UE.

Continue Reading Verso una disciplina europea delle Indicazioni Geografiche per i prodotti non agricoli

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La giurisprudenza europea è tornata ancora una volta ad occuparsi del giudizio di confondibilità tra marchi d’impresa e della percezione del pubblico nell’ambito di una annosa, quanto infuocata, disputa tra i celebri marchi SKY e SKYPE. 

Continue Reading SKY(PE), un serio rischio di confusione per il pubblico

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Questa settimana il blog si occupa delle settimane dedicate all’Expo da parte del Governo britannico, al fine di creare occasioni per incentivare il business in Italia. Come noto, il tema legato all’Expo è l’importanza del cibo per la salute del pianeta. Il nostro studio, con sedi a Milano, Parma, Roma e Bari, copre alcune delle regioni più importanti per la produzione gastronomica italiana

Continue Reading I piani del Governo britannico sull’EXPO

Biro e contratto.jpgRecently, the Court of Venice ruled on a case regarding plagiarism of the work of a lawyer. The Court stated that legal works are protected by copyright if they are the result of a personal, new, original and creative processing of the law and of the practice of a sector in which the lawyer has expertise, and as long as they are not simply a functional processing thereof.

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A partire dallo scorso 2 febbraio 2015 è possibile trasmettere in via telematica all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le nuove domande di brevetto, marchio e disegno industriale.

In particolare, il nuovo sistema prevede la possibilità per chiunque (privati, rappresentanti di aziende e mandatari) di depositare domande di brevetto, marchio, disegno industriale, istanze connesse a dette domande e richieste di rinnovo dei marchi, nonché traduzioni di brevetti europei, attraverso una apposita sezione del sito dell’UIBM. Per accedere al servizio è necessario disporre sia di una firma digitale che di una casella di posta elettronica certificata, e registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul portale.

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La Repubblica di San Marino ha di recente registrato due importanti interventi normativi in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale.

Con l’Accordo bilaterale di interpretazione San Marino – Italia (ratificato con il Decreto consiliare n. 217/2014) si è chiarito che la clausola di reciproco riconoscimento prevista dall’art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 (ed in base alla quale ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, la violazione di invenzioni, modelli, disegni e marchi oggetto di protezione nell’altro) si applica solo ai diritti di proprietà industriale depositati attraverso procedure nazionali.

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Lo scorso 2 febbraio 2015 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1861 è tornata a parlare di  secondary meaning, che, come è noto, consente ad un marchio descrittivo – la cui validità sarebbe esclusa per difetto di capacità distintiva ex art. 13, co. 1 , D.Lgs. n. 30 del 2005 – di diventare valido quando per effetto del suo uso sul mercato acquista una propria distintività. E ciò in quanto il predetto uso consente al marchio descrittivo di aggiungere al significato generico (i.e. descrittivo) del prodotto e/o del servizio che con esso viene contraddistinto un secondo significato di identificazione dei beni e dei servizi dell’impresa. 

Ripercorriamo brevemente i fatti di causa di cui è stata investita la Suprema Corte.

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