Il caso Mozzarella di Bufala

mbc dop.jpgNelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l’estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si è riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.

In buona sostanza, una norma adottata nell’intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l’integrità della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si è trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.

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Legge salva-olio: un punto d'arrivo per l'olio Made in Italy?

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Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, definita anche legge “salva olio Made in Italy”. Questa legge introduce nel mercato di oli “Made in Italy” una serie di novità significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall’altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell’ambito del commercio degli oli di oliva vergini.

Va subito detto che questa legge è attualmente in vigore, ma potrà essere motivo di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea dal momento che già il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest'ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.

La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell'olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l'Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d'oliva a 25/30 mg. E ciò al fine di rafforzare la tutela dell'olio d'olia vergine “Made in Italy” rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e proprietà organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalità di tutela perseguite dall'Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.

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L'AGCM sull'origine geografica dei prodotti

Sono sempre di più i casi di supposta decettività della comunicazione commerciale circa la reale origine geografica dei prodotti, trattati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel quadro della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli. Benché tecnicamente in questi casi non sia ovviamente applicato il diritto dei marchi, è spesso inevitabile che la decettività o meno di un marchio venga in considerazione, anche se solo indirettamente. Segnalo sul punto il recente caso del miele a marchio “Perla dell’Etna”, in cui l’AGCM (con delibera del 13 luglio scorso) ha sanzionato la società Perla Alimentare S.r.l. ritenendo che essa abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta per avere – tramite la specifica comunicazione pubblicitaria oltre che l’uso del marchio “Perla dell’Etna” – veicolato il messaggio dell’origine siciliana del miele commercializzato, nonostante fosse in realtà espressamente indicata sulla capsula di ogni singolo vasetto la reale provenienza del prodotto, cioè spesso la Spagna. Riporto di seguito un estratto della decisione pubblicata nell’ultimo bollettino AGCM: “L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, (…) è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolaretna.jpge al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana”. Da notare che il provvedimento dell’AGCM (ora suscettibile di impugnazione davanti al TAR Lazio) sanziona il comportamento complessivo della società in ordine alla comunicazione commerciale oggetto di giudizio, ma sembrerebbe non colpire l’uso del marchio “Perla dell’Etna” di per sé su prodotti non originari della regione etnea.

L'Autorità Garante sul Lardo di Colonnata

lardo colonnata.jpgCon delibera votata all’adunanza del 9 febbraio 2011, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha adottato una interessante decisione in materia di indicazioni geografiche e pratiche commerciali scorrette.

I fatti. Una società denominata Lardo di Colonnata di Giannarelli S.r.l. produce e commercializza lardo di maiale apponendo sulle confezioni la denominazione della società. Tra i prodotti recanti la denominazione della società ve ne sono alcuni che non sono conformi al disciplinare dell’IGP “Lardo di Colonnata”, ciò comportando un potenziale sviamento dei consumatori, che possono così confondere i prodotti commercializzati dalla società con quelli che possono legittimamente fregiarsi dell’IGP “Lardo di Colonnata”. Di qui, la presunzione dell’Autorità che il comportamento della società in questione costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a) e b) del Codice del Consumo. Brevemente, l’articolo 20 vieta le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. L’art. 21 comma 1 lett. a) e b) qualifica come ingannevoli (e quindi scorrette) pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o la cui presentazione induca in errore il consumatore riguardo, tra le altre, l’esistenza o alla natura del prodotto o alle caratteristiche principali del prodotto. L’Autoritàlardo colonnata 5.jpg garante ha in particolare ravvisato che il rilievo grafico, il tipo, il colore e le dimensioni dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione della società determinino un effetto complessivo idoneo a ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento che anche tali prodotti abbiano tutte le caratteristiche dei prodotti IGP. La condotta della società non è ovviamente stata ritenuta giustificata dal fatto che “Lardo di Colonnata di Giannarelli s.r.l.” è la ragione sociale della stessa.Ovviamente, l’Autorità garante, visti i limiti di competenza,  si è disinteressata totalmente della legittimità o meno dell’utilizzo dell’espressione “Lardo di Colonnata” nella ragione sociale. Sul punto però la questione sembra di non difficilissima soluzione, visto che, fra l’altro, l’art. 13 comma 1 lett a) del Regolamento 510/2006/CE relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari prevede che “le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta”.