Continuerà a Singapore a fine mese (23 – 27 marzo) la battaglia che vede contrapposti gliimage blog.jpg interessi dei produttori vitivinicoli, prevalentemente europei, e l’ICANN, sulla concessione dei domini “.wine” e “.vin”, che potrebbe avere un enorme impatto in materia di tutela delle indicazioni geografiche nel settore del vino dal rischio di frodi e contraffazione in internet. 
Su questo blog abbiamo già parlato dell’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – organizzazione con sede a Los Angeles che si occupa della gestione e assegnazione, a livello mondiale, dei nomi a dominio in internet) e della politica di liberalizzazione dei nomi a dominio da questa inaugurata nel 2011 al fine di  accrescere la concorrenza e la competitività anche sul web.
In pratica tale liberalizzazione ha consentito la registrazione di nuovi domini di primo livello generici (generic Top-Level Domain o gTLD) personalizzati, che si aggiungono ai domini già esistenti, ovvero ai “classici” .com, .org, .gov., .net ecc.. Ad esempio, alcune aziende hanno registrato gTDL in funzione della propria attività (.hotel, .fashion, .food ecc.), mentre altre hanno richiesto la registrazione come gTDL del proprio marchio (.apple, .facebook, .nike ecc.).
Il problema è sorto quando quattro società (Usa, Irlanda e Gibilterra), completamente estranee al settore vitivinicolo hanno richiesto all’ICANN l’assegnazione dei domini “.wine” e “.vin”, con l’intento di commercializzarli ed avere un ritorno sui propri investimenti. 
Ma ciò che ha più allarmato i produttori di vino e le associazioni che li rappresentano è che i dossiers presentati dalle società richiedenti prevedono anche la possibilità di concedere a terzi dei nomi a dominio “premium”, il cui contenuto non è specificato, e che potranno essere venduti all’asta al migliore offerente. 
In buona sostanza esiste il rischio che nomi a dominio contenenti celebri indicazioni geografiche (ad esempio chianti.wine, bordeaux.wine o brunello.vin) siano utilizzati da imprese che nulla hanno a che vedere con i vini di qualità delle denominazioni indicate e che il consumatore possa essere fuorviato dai domini utilizzati.
Inizialmente l’ICANN sembrava favorevole alla libera concessione dei suddetti domini “.wine” e “.vin” ma dopo le numerose proteste ricevute ha deciso momentaneamente di sospenderne l’assegnazione. 
Questa decisione ha provocato una vera e propria battaglia tra chi, come gli Stati Uniti, ne vorrebbe la libera assegnazione, e chi invece sottolinea la pericolosità di una simile liberalizzazione, tra cui sono schierate in prima linea la Commissione Europea, la Federazione Europea dei Vini di Origine (EFOW) e il GAC (ovvero il comitato consultivo formato dai Governi di diversi Paesi all’interno dell’ICANN stesso).
Ci si chiede, allora, perché Unione Europea e Stati Uniti si trovano su posizioni così diametralmente opposte?
Entrambi, sappiamo, sono firmatari dell’Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) del 1994, che all’art. 22 tutela le indicazioni geografiche consacrandole come veri e propri diritti di proprietà intellettuale, e all’art. 23 disciplina in particolare le indicazioni geografiche di vini e liquori. Le norme TRIPs, però, non contemplano una normativa uniforme per tutti i Paesi firmatari ma prevedono che ciascun Paese provveda a predisporre gli strumenti giuridici atti a proteggere i consumatori dall’uso fuorviante di indicazioni geografiche; sicché, se da un lato l’Europa riconosce alle IG quella funzione di differenziazione del prodotto sul mercato, tipico dei diritti di IP, anche con una normativa ad hoc (Reg. 510/2006), all’opposto gli Stati Uniti tendono a non considerare le IG quali veri e propri diritti di proprietà intellettuale, ritenendo sufficiente la protezione accordata mediante la registrazione dei marchi. 
Pertanto, sull’argomento la tensione tra UE e Stati Uniti  rimane altissima, e con l’auspicio con questa vicenda si concluda presto e nel miglior modo possibile per gli operatori del settore vitivinicolo – una delle eccellenze del nostro Paese – aspettiamo l’esito del prossimo meeting ICANN di Singapore previsto per fine mese.
Ovviamente questo problema, che oggi interessa il settore del vino, può estendersi ad altri settori alimentari, qualora altri nuovi domini di primo livello come “.food” o “.pizza”, solo per fare alcuni esempi, vengano utilizzati in modo illecito in Paesi ove le indicazioni geografiche non ricevono adeguata tutela.  
La politica di liberalizzazione adottata dall’ICANN potrebbe quindi comportare dei rischi per le nostre produzioni agroalimentari e si ravvisa quanto mai la necessità di un intervento normativo che stabilisca a tutela delle indicazioni geografiche una disciplina uniforme e valida per tutti.

 

 

Bicycle_two_1886.jpgLa Corte di Giustizia ha di recente ribadito che nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità da prodotto, l’art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001, che consente di convenire in giudizio il produttore nel luogo “in cui l’evento dannoso è avvenuto”, deve essere interpretato nel senso che tale luogo coincide con quello di fabbricazione del prodotto stesso.

Continue Reading Competenza internazionale in materia di responsabilità da prodotto: qual è il foro dove l’evento dannoso è avvenuto?

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È dalla Germania che arriva la richiesta alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi circa l’estensione “soggettiva” della c.d. “Bolar clause”, di cui all’art. 10, comma 6 della Direttiva 2001/83CE. In breve il nodo della questione è: l’esenzione prevista dalla “Bolar” si applica oppure no ai soggetti terzi che si limitino a fornire un principio attivo coperto da tutela brevettuale al produttore di un farmaco generico che intenda utilizzare l’API (Active Pharmaceutical Ingredients) fornito per fini di studio e sperimentazione, tesi ad ottenere un’autorizzazione di immissione in commercio (AIC)?

Continue Reading Fin dove si estende la c.d. “bolar clause”?

Si pubblica qui di seguito una rassegna di materiale. Fateci ovviamente avere ogni altro documento riteniate utile al dibattito, lo inseriremo immediatamente.

TESTI LEGISLATIVI E CONVENZIONALI: 

  • Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (disponibile qui)
  • Regolamento (UE) N. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (disponibile qui)
  • Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013 (disponibile qui)
  • Progetto di regole di procedura (XV bozza, 31.05.2013 – disponibile qui)

Continue Reading Brevetto con effetti unitari e tribunale unificato: una rassegna di materiale

pills2.jpgIeri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di attuazione dell’art. 12 co. 6 del Decreto Balduzzi (G.U. n. 131 del 6 giugno 2013, pagg. 57 e ss.).

Il Decreto pubblicato ieri costituisce l’ultimo tassello della riforma che, regolamentando (tra le altre cose) le nuove procedure autorizzative e di rimborso dei farmaci generici, ha tentato di contemperare due contrapposti interessi: da un lato, l’esigenza di salvaguardare la proprietà industriale nel settore farmaceutico e, dall’altro lato, la necessità di promuovere lo sviluppo dell’industria dei farmaci generici velocizzandone l’autorizzazione ed il rimborso da parte del SSN.

Continue Reading Cosa vuol dire “prezzo di vendita di evidente convenienza per il SSN”? Il Ministero della Salute sull’art. 12 del Decreto Balduzzi

mbc dop.jpgNelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l’estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si è riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.

In buona sostanza, una norma adottata nell’intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l’integrità della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si è trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.

Continue Reading Il caso Mozzarella di Bufala

40642934.jpgE’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell’UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e  preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l’ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario. 

Continue Reading Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?

Lady_Gaga_Fame_perfume_ad-e1342591715232.jpgCon decisione pubblicata il 13 marzo 2013, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato in merito al messaggio pubblicitario qui raffigurato, avente ad oggetto il profumo ‘Lady Gaga Fame’ ed apparso sui mezzi di trasporto milanesi nel novembre 2012. Il messaggio mostra la cantante Lady Gaga distesa su un fianco senza abiti e con il volto coperto da una maschera, mentre tiene in mano una boccetta del suo nuovo profumo. Inoltre, la cantante è ricoperta da una serie di uomini in miniatura che, senza abiti, scalano diverse parti del suo corpo. Tale messaggio pubblicitario è finito nel mirino del Comitato di Controllo il quale, ritenendo che svilisse la figura della donna riducendola ad un mero oggetto di desiderio (e addirittura un bene di consumo), ne aveva chiesto la cessazione della diffusione in quanto in pretesa violazione dell’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tuttavia, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria non ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione violasse la dignità della donna né l’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In particolare, secondo il Giurì la notorietà di Lady Gaga (e la sua stravaganza) contribuiscono ad interpretare la scalata degli omini al corpo della pop star in termini non violenti. Seguendo la linea di difesa della società che ha curato la campagna pubblicitaria, il Giurì ha infatti riscontrato nel messaggio pubblicitario sia un riferimento letterario a Gulliver che una metafora dell’ascesa dei fan della cantante alla fama ed al successo della star, che sembra irraggiungibile: la sua indifferenza secondo il Giurì viene percepita come una forma di ‘olimpico distacco’. Inoltre, il Giurì ha sottolineato che la maschera indossata da Lady Gaga non contribuisce a travisarne l’identità, ma anzi costituisce uno degli accessori di scena più noti della cantante. Sulla base di tali considerazioni, il Giurì ha respinto la domanda del Comitato di Controllo, escludendo che l’immagine oggetto del messaggio pubblicitario in questione possa essere caratterizzata da elementi di anonimato e spersonalizzazione del corpo umano che determinano una lesione alla dignità della donna. La decisione conferma il più recente e moderno orientamento del Giurì (si vedano per esempio le decisioni 62/2010 e 80/2010). Una copia della decisione è disponibile nella sezione PROVVEDIMENTI COMMENTATI di questo blog.

jagermeister.jpgDopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso è stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all’ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister AG – composto da un elemento figurativo (una testa di cervo crocifera) e da un elemento denominativo – da parte di Budapesti Likoripari KTF Bulif che aveva utilizzato lo stesso elemento figurativo differenziandosi con l’aggiunta del proprio nome. La sentenza d’appello aveva stabilito, da un lato, che la testa di cervo crocifera aveva capacità distintiva e doveva godere della tutela conferita al marchio forte. Dall’altro lato, la Corte territoriale aveva però escluso il rischio di confusione alla luce del fatto che Budapesti Likoripari KTF Bulif utilizzava insieme all’elemento figurativo la propria denominazione. Secondo gli Ermellini, “la Corte d’Appello avrebbe invece dovuto rilevare, in base a quanto da essa stessa accertato, che il marchio era costituito da due elementi distintivi (cuori) il cervo e la denominazione, e di conseguenza avrebbe dovuto valutare in relazione a ciascuno di questi due elementi la similarità tra i due segni e quindi l’esistenza di una loro confondibilità tenendo, tra l’altro conto, che aveva già implicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo forte alla testa di cervo con le conseguenze che da tale carattere derivano ai fini di valutare l’eventuale contraffazione”. La Corte ha, dunque, concluso che la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio complesso non vale in assoluto ad escluderne la contraffazione. La parola torna adesso alla Corte d’Appello di Roma che dovrà giudicare il caso in diversa composizione.

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Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, definita anche legge “salva olio Made in Italy”. Questa legge introduce nel mercato di oli “Made in Italy” una serie di novità significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall’altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell’ambito del commercio degli oli di oliva vergini.

Va subito detto che questa legge è attualmente in vigore, ma potrà essere motivo di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea dal momento che già il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest’ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.

La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell’olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l’Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d’oliva a 25/30 mg. E ciò al fine di rafforzare la tutela dell’olio d’olia vergine “Made in Italy” rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e proprietà organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalità di tutela perseguite dall’Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.

Continue Reading Legge salva-olio: un punto d’arrivo per l’olio Made in Italy?