interessi dei produttori vitivinicoli, prevalentemente europei, e l’ICANN, sulla concessione dei domini “.wine” e “.vin”, che potrebbe avere un enorme impatto in materia di tutela delle indicazioni geografiche nel settore del vino dal rischio di frodi e contraffazione in internet.
La Corte di Giustizia ha di recente ribadito che nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità da prodotto, l’art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001, che consente di convenire in giudizio il produttore nel luogo “in cui l’evento dannoso è avvenuto”, deve essere interpretato nel senso che tale luogo coincide con quello di fabbricazione del prodotto stesso.
Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di attuazione dell’art. 12 co. 6 del Decreto Balduzzi (
Nelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l’estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si è riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.
E’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell’UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l’ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario.
Con decisione pubblicata il 13 marzo 2013, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato in merito al messaggio pubblicitario qui raffigurato, avente ad oggetto il profumo ‘Lady Gaga Fame’ ed apparso sui mezzi di trasporto milanesi nel novembre 2012. Il messaggio mostra la cantante Lady Gaga distesa su un fianco senza abiti e con il volto coperto da una maschera, mentre tiene in mano una boccetta del suo nuovo profumo. Inoltre, la cantante è ricoperta da una serie di uomini in miniatura che, senza abiti, scalano diverse parti del suo corpo. Tale messaggio pubblicitario è finito nel mirino del Comitato di Controllo il quale, ritenendo che svilisse la figura della donna riducendola ad un mero oggetto di desiderio (e addirittura un bene di consumo), ne aveva chiesto la cessazione della diffusione in quanto in pretesa violazione dell’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tuttavia, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria non ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione violasse la dignità della donna né l’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In particolare, secondo il Giurì la notorietà di Lady Gaga (e la sua stravaganza) contribuiscono ad interpretare la scalata degli omini al corpo della pop star in termini non violenti. Seguendo la linea di difesa della società che ha curato la campagna pubblicitaria, il Giurì ha infatti riscontrato nel messaggio pubblicitario sia un riferimento letterario a Gulliver che una metafora dell’ascesa dei fan della cantante alla fama ed al successo della star, che sembra irraggiungibile: la sua indifferenza secondo il Giurì viene percepita come una forma di ‘olimpico distacco’. Inoltre, il Giurì ha sottolineato che la maschera indossata da Lady Gaga non contribuisce a travisarne l’identità, ma anzi costituisce uno degli accessori di scena più noti della cantante. Sulla base di tali considerazioni, il Giurì ha respinto la domanda del Comitato di Controllo, escludendo che l’immagine oggetto del messaggio pubblicitario in questione possa essere caratterizzata da elementi di anonimato e spersonalizzazione del corpo umano che determinano una lesione alla dignità della donna. La decisione conferma il più recente e moderno orientamento del Giurì (si vedano per esempio le decisioni 62/2010 e 80/2010). Una copia della decisione è disponibile nella sezione PROVVEDIMENTI COMMENTATI di questo blog.
Dopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso è stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all’ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister AG – composto da un elemento figurativo (una testa di cervo crocifera) e da un elemento denominativo – da parte di Budapesti Likoripari KTF Bulif che aveva utilizzato lo stesso elemento figurativo differenziandosi con l’aggiunta del proprio nome. La sentenza d’appello aveva stabilito, da un lato, che la testa di cervo crocifera aveva capacità distintiva e doveva godere della tutela conferita al marchio forte. Dall’altro lato, la Corte territoriale aveva però escluso il rischio di confusione alla luce del fatto che 