
Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, definita anche legge “salva olio Made in Italy”. Questa legge introduce nel mercato di oli “Made in Italy” una serie di novità significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall’altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell’ambito del commercio degli oli di oliva vergini.
Va subito detto che questa legge è attualmente in vigore, ma potrà essere motivo di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea dal momento che già il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest’ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.
La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell’olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l’Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d’oliva a 25/30 mg. E ciò al fine di rafforzare la tutela dell’olio d’olia vergine “Made in Italy” rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e proprietà organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalità di tutela perseguite dall’Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.
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Per i tribunali italiani impegnati a ricondurre la complessità di certi accertamenti tecnici inerenti la validità o la contraffazione di un brevetto ad una dimensione “giuridica”, è più volte risultato suggestivo l’argomento in base al quale deve escludersi la contraffazione qualora il prodotto o il procedimento attuato dal presunto contraffattore presentino caratteristiche tali da farne ritenere l’altezza inventiva: infatti, elevandosi ad invenzione autonoma rispetto a quella brevettata, il prodotto o il procedimento che si assume in contraffazione ricadono necessariamente al di fuori dell’ambito di protezione del brevetto, che quindi non può dirsi contraffatto.
Tra le rare esperienze di protezione delle nuove varietà vegetali nel panorama della giurisprudenza dei tribunali italiani, la decisione del tribunale di Milano di proteggere la lattuga Ballerina di
Il Decreto Balduzzi (Decreto Legge 158/12 del 13 settembre 2012 recentemente convertito in legge – vedi il testo coordinato
dell’11 novembre è stata immediatamente reclamata da Stroili Oro e Binda Italia e, all’esito della procedura di reclamo, revocata dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 14 settembre 2012.
Il design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.