Il design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.
Ed è proprio su queste basi che il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l ha adito in via cautelare il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da Binda Italia (Breil) e Stroili Oro Spa (qui sotto) perché ritenuti, tra le altre, in violazione dei diritti di Blue White sul design non registrato del proprio anello “Due Punti” (qui a sinistra) composto da un corpo di gomma silicone in cui è incastonata una pietruzza di diamante. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la tutela del design non registrato “Due Punti”, adottando però una motivazione all’apparenza “innovativa” (ordinanza del 29 agosto 2012, qui)
Con
Con un’ordinanza del 7 agosto 2012 il Tribunale di Milano ha deciso un procedimento cautelare instaurato dalla società Optima S.r.l. nei confronti della filiale italiana di Unilever per pretesa contraffazione di marchio. La multinazionale dell’alimentare era in particolare stata accusata di aver violato i diritti esclusivi di Optima sul marchio figurativo “Cookies”, utilizzato da questa per contraddistinguere i propri ingredienti e semilavorati per gelati artigianali, tramite una nuova versione del mitico cornetto Algida, la versione ”Cornetto Enigma” al gusto “Cookie”, biscotto. Il Tribunale di Milano ha negato la domanda cautelare, osservando come il lemma “cookie” svolga nei prodotti in questione una funzione descrittiva, quella cioè di descrivere, appunto, il gusto del gelato e come, pertanto, la tutela possa essere accordata al marchio registrato unicamente nel caso in cui la somiglianza tra i due segni non sia limitata all’aspetto fonetico, ma si estenda alla specifica rappresentazione grafica, poiché solo in tal caso può eventualmente sussistere il rischio di confusione richiesto dalla legge. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la caratteristica forma grafica del marchio di Optima non fosse stata ripresa da Unilever e che non sussistesse pertanto il rischio di confusione.
Il marchio di Optima è infatti caratterizzato dalla sostituzione delle lettere “o” della parola Cookies con due personaggi con la testa a forma di biscotto, ma con braccia e gambe, che si tengono a braccetto, camminano e salutano. Nel segno utilizzato nel “Cornetto Enigma”, invece, le due “o” sono sostituite da due semplici “cookies”, stratagemma peraltro già più volte utilizzato dalla stessa Unilever in passato ed alquanto diffuso nel settore dei gelati e dolciario in generale.
Con sentenza del 10 luglio 2012, il Tribunale di Torino ha deciso in primo grado la causa instaurata dalla società italiana Novamont S.p.A. nei confronti della società tedesca Biotec Biologisce Naturverpackungen GmbH & Co. KG e della società francese Biosphère S.A. per l’asserita contraffazione di tre brevetti Novamont relativi a materiali plastici a base di amido utilizzati tra l’altro per la produzione di sacchetti per la spesa biodegradabili. Il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione ed ha anzi accolto la domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti Novamont (con la sola eccezione di una rivendicazione di processo che il Tribunale non ha però ritenuto essere stata violata dalle convenute).
La Corte di Giustizia UE (CJEU) si è sempre pronunciata contro la possibilità per un giudice nazionale di emettere provvedimenti di inibitoria cross border – vale a dire, con efficacia immediata anche negli altri paesi – in materia di brevetti europei estesi a più paesi UE. Secondo la CJEU il primo ostacolo è rappresentato dai dubbi sulla possibilità di convenire più soggetti stranieri, ciascuno responsabile di atti di contraffazione nel rispettivo stato di appartenenza, davanti ad un unico giudice nazionale. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 44 del 2001, più soggetti stranieri possono essere convenuti davanti al giudice nazionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato a condizione che tra le domande rispettivamente proposte nei loro confronti esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, onde evitare il rischio di decisioni incompatibili da parte di più giudici nazionali. Secondo la CJEU, tale nesso non sussiste tra più contraffattori stranieri che abbiano posto in essere, nei rispettivi paesi di appartenenza, diversi atti di contraffazione: anche nell’ipotesi in cui gli atti di contraffazione posti in essere dai singoli contraffattori siano i medesimi (vendita dello stesso prodotto da parte di più società appartenenti al medesimo gruppo) le singole condotte in contraffazione porrebbero ognuna una diversa questione di diritto, dal momento che ogni distinta frazione nazionale del brevetto è soggetta, per quanto riguarda l’ambito di protezione, alla legge nazionale, così che non sussiste il rischio di decisioni incompatibili da parte dei singoli giudici nazionali (Roche / Primus C – 539/03). Sempre secondo la CJEU, un ulteriore ostacolo alla giurisdizione cross border in materia di brevetti risiede nell’art. 22 n. 4 del Regolamento 44/2001, ove è previsto che la giurisdizione in materia di validità del singolo titolo nazionale (quale è la frazione nazionale di un brevetto europeo) spetti al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è stato registrato. Supponendo che più contraffattori siano soggetti alla giurisdizione di un unico giudice nazionale (per esempio, due società tedesche), quasi certamente esse solleveranno un’eccezione /domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato, così che l’inibitoria che dovesse essere concessa dal giudice tedesco non potrebbe valere anche per gli atti di contraffazione di altre frazioni nazionali da parte dei medesimi convenuti. Se così fosse, l’inibitoria concessa dal giudice tedesco implicherebbe una pronuncia in ordine alla validità delle frazioni nazionali “straniere” (non importa se in via principale, come nel caso di una domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto in contraffazione, o in via di mera eccezione, secondo la sentenza CJEU C- 4/03, Gat / Luk) rispetto alle quali l’art. 22 del Regolamento prevede la competenza esclusiva del giudice nazionale dello stato cui attiene la singola frazione nazionale del brevetto. Su quest’ultimo punto la CJEU si è tornata a pronunciare con la sentenza
Un cortocircuito tra istituzioni UE ha fatto ulteriormente slittare l’approvazione da parte del Parlamento UE del cosiddetto “unitary patent package” che prevede l’approvazione di un regolamento istitutivo di un unico titolo brevettuale con effetti nei paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata – tra cui non rientra l’italia – promossa nel 2011 e la stipula di un accordo internazionale fra i suddetti paesi per la creazione di una “unified patent court”, un Tribunale Unico che avrebbe competenza esclusiva sulle controversie in materia di Brevetto Unico Europeo. I fatti. Nella seconda metà del 2011, serrate negoziazioni fra istituzioni UE avevano portato alla definizione di una Proposta di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unico e di una Bozza di Accordo sull’istituzione del Tribunale Unico, testi che avrebbero dovuto essere sottoposti al voto del Parlamento UE lo scorso 4 luglio. Se non ché, all’esito del Consiglio Europeo del 29 giugno 2012 è arrivata la decisione da parte dei Capi di Stato o di Governo dei paesi partecipanti di modificare il testo della Proposta di Regolamento della Commissione UE cancellando dal testo gli articoli da 6 a 8. A seguito dell’annuncio, il Parlamento UE ha fatto sapere di avere rinviato il voto del 4 luglio e chiesto ai propri Servizi Giuridici un’opinione circa la legittimità della cancellazione degli Articoli da 6 a 8 da parte del Consiglio. Con la propria
conseguenza che il Brevetto Europeo Unico non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti sull’invenzione. Ma allora, se, come è evidente, nessuno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata intende “accentrare” all’UE il proprio potere di decidere quando un brevetto è violato o no, quale mai potrebbe essere il senso della cooperazione rafforzata su un Brevetto Europeo Unico? A quanto sembra, se ne riparlerà a settembre, quando – come si è augurata la Presidenza UE (ora cipriota) – avranno tutti potuto approfittare della pausa estiva per riflettere ancora un po’ sugli Articoli da 6 a 8. Staremo a vedere, è comunque netta lasensazione di essere arrivati ad una sorta di “sfida finale” .
Dopo aver constatato che, inserendo il proprio nome e cognome nella barra del motore di ricerca Google, il software di completamento automatico GoogleSuggest o Google Autocomplete suggeriva di includere nella ricerca i termini “arrestato” ed “indagato”, X agiva in via cautelare innanzi al Tribunale di Pinerolo nei confronti di Google, chiedendo che a questa fosse ordinato di eliminare l’associazione tra termini, ritenuta diffamatoria. Secondo X si trattava infatti di un suggerimento contrario al vero, non essendo X stato mai arrestato o indagato, e lesivo della reputazione personale e professionale di X. Il Tribunale ha però escluso la responsabilità di Google e conseguentemente rigettato le richieste cautelari di X, rilevando che le modalità di funzionamento del sistema Google Autocomplete portano ad escludere un’attività illecita da parte di Google. In particolare, poiché l’associazione tra termini avviene in base ad un algoritmo che tiene conto delle rilevazioni statistiche di quali siano le ricerche più comunemente effettuate dagli utenti, secondo il Tribunale l’associazione dei termini “indagato” o “arrestato” al nome di X una volta che questo venga inserito nella stringa di ricerca equivarrebbe a “rendere noto che un certo numero di fruitori di internet si interroghi sul fatto se il ricorrente sia o meno stato coinvolto in vicende penali e voglia verificare se nel web vi siano informazioni in proposito … il fatto può paragonarsi ad una mera diffusione, senza secondi o maliziosi fini, di una notizia avente il menzionato contenuto”. Non ravvisando alcun carattere diffamatorio o illecito in detto contenuto, con ordinanza in data 2 maggio 2012 il Tribunale di Pinerolo ha escluso che la fattispecie possa rientrare nei casi in cui all’Internet Service Provider può essere ordinata la rimozione ex art. 16 d lgs. 70/2003. Si tratta di una motivazione che è destinata a far discutere. Il nodo da sciogliere è infatti se l’associazione tra termini suggerita a mezzo del software Autocomplete combinando informazioni tra loro diverse e separate, lasciate da utenti terzi, possa essere qualificato come semplice hosting di contenuti, o se piuttosto questo non sia un vero e proprio servizio aggiuntivo che Google – agendo come content provider e non come semplice hosting – fornisce ai propri utenti mettendoli nelle condizioni di effettuare ricerche più veloci, mirate ed efficaci. In quest’ultimo caso – e a prescindere dall’effettiva portata diffamatoria dei termini “arrestato” e “indagato” (comunque inesistente, secondo il Tribunale) – si dovrebbe escludere che il suggerimento dell’associazione a termini offensivi possa essere scriminato in quanto semplice “cronaca” delle ricerche effettuate da altri utenti. Di questo avviso sembra essere il Tribunale di Milano, che nel decidere un caso praticamente identico a quello in questione, già commentato sul nostro blog (
Filofax Italia, controllata italiana del gruppo inglese che commercializza la celebre agenda Filofax,(insieme ad una vasta gamma di prodotti come taccuini, notebook, portafogli e borse da lavoro) ha recentemente difeso il proprio marchio Flex by Filofax registrato per notebook, copertine e planners nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Roma dall’italiana Buffetti, che ha lamentato come detto marchio interferisca con il marchio Prodotti Flex di titolarità di Buffetti, registrato per prodotti quali meccanismi metallici per block notes, raccoglitori, altri articoli per ufficio e schedari, chiedendo la concessione di inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Filofax Italia. Con ordinanza in data 17 aprile 2012, il Tribunale di Roma ha rigetto le richieste cautelari di Buffetti, in particolare rilevando che il termine “flex”, ovvero l’unico elemento comune alle due registrazioni, peraltro rappresentato in forme grafiche fra loro completamente differenti, richiama generalmente concetti di flessibilità, versatilità ed espansibilità e deve pertanto ritenersi descrittivo, non appropriabile da Buffetti e, quindi, insufficiente a fondare un giudizio di confusione tra i messaggi recapitati dalle due registrazioni in questione. La descrittività del termine “flex” sarebbe peraltro confermata dal suo largo utilizzo, anche nel settore dei prodotti di cartoleria, da parte di numerosi operatori. Il Tribunale ha anche precisato che, se nella parte denominativa Prodotti Flex non può rilevarsi un vero e proprio nucleo ideologico dotato di potere individuante e che i singoli elementi (sia verbali, quali le parole “flex” e “prodotti”, che grafici) di per sé considerati assumono carattere distintivo solo in virtù della particolare combinazione grafica oggetto di registrazione, dovendosi quindi escludere la contraffazione da parte del marchio della resistente. Nel formulare le proprie istanze cautelari, Buffetti ha anche sostenuto che il marchio Prodotti Flex è un marchio rinomato e pertanto meritevole di tutela ultramerceologica, in ragione del suo risalente utilizzo e degli investimenti pubblicitari da parte di Buffetti. Il Tribunale ha tuttavia escluso anche la rinomanza del marchio Prodotti Flex, dal momento che questa sussiste solo quando sia provato che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi da esso
contraddistinti, onere non assolto da Buffetti nel caso di specie: è interessante notare che, in questo senso, sono stati ritenuti insufficienti gli elementi portati da Buffetti, tra cui i dati relativi agli investimenti pubblicitari, considerati irrilevanti in assenza di una qualsiasi indicazione circa la quota di mercato detenuta dal marchio Prodotti Flex e rilevazioni demoscopiche dell’accreditamento questo presso il pubblico dei consumatori.
La giurisprudenza italiana si si è solo raramente espressa in tema di “contraffazione per equivalenti” e, fino a poco tempo fa, l’unica esperienza applicativa si rifaceva al caso Lisec vs Forel, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13 gennaio 2004 n. 257, secondo cui per valutare l’esistenza di una contraffazione per equivalenti è necessario considerare se il prodotto che si assume essere in contraffazione, nell’affrontare il medesimo problema tecnico, si ponga come soluzione originale e non in un accorgimento banale o ripetitivo rispetto alla soluzione brevettata. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di contraffazione per equivalenti con sentenza in data 30 dicembre 2011 n. 30234, nel caso Barilla vs Pastificio Fazion. Il caso riguardava un brevetto di titolarità di Barilla, avente ad oggetto una particolare applicazione destinata ad operare sui forni per l’essicazione della pasta. Secondo detta applicazione, diversamente da quanto previsto nell’arte nota, la pasta non veniva adagiata orizzontalmente sulla superficie del nastro trasportatore che la conduceva all’interno del forno essiccante, bensì posta in mezzo a due piastre perforate che consentivano di reggerla in senso verticale rispetto al nastro trasportatore, così che la pasta veniva investita dall’aria calda che passava attraverso il forno essiccante in senso trasversale. Tale soluzione consentiva di aumentare la quantità di pasta alloggiata dentro il forno essiccante e, allo stesso tempo, ne riduceva il rischio di deformazione. Pastificio Fazion utilizzava un sistema che si differenziava da quello rivendicato per il fatto che, invece di essere perforate, le piastre in questione erano dotate di scanalature che consentivano comunque la circolazione dell’aria calda nel forno di essicazione. Secondo Pastificio Fazion, le scanalature presenti sulle piastre consistevano in una soluzione originale e non banale, dal momento che consentivano di ridurre ulteriormente il rischio di deformazione della pasta. Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano che non potesse esserci contraffazione per equivalenti poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion poteva dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettavano la domanda di contraffazione di Barilla. Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario. In particolare, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal se la soluzione adottata da Pastificio Fazion – ovvero la forma delle piastre – potesse dirsi non banale, nella soluzione brevettata da Barilla l’adozione di particolari accorgimenti circa la forma delle piastre (perforate, secondo il brevetto Barilla) rappresentava un elemento di secondo piano; la caratteristica principale rivendicata dal brevetto era quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta introducendo la possibilità di reggere la pasta all’interno del forno collocandola sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale. L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma originale, non poteva dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.