Nel noto procedimento aperto lo scorso ottobre dall’AGCM nei confronti di Pfizer (vedi il mio post qui) per preteso abuso di posizione dominante in riferimento all’azionamento di diritti di brevetto, Pfizer ha offerto impegni ai sensi dell’art. 14 ter legge 287/1990 al fine di evitare qualsiasi accertamento e l’applicazione delle eventuali sanzioni che ne deriverebbero. Gli impegni proposti sono stati pubblicati nel bollettino AGCM del 16 maggio. Entro il 16 giugno potevano essere inviate osservazioni da parte di terzi interessati. L’Autorità è ora nella fase di valutazione finale, che dovrebbe concludersi il prossimo 29 luglio. In sostanza, gli impegni proposti sono i seguenti. Prima di tutto, Pfizer offrirà a chiunque sia interessato una licenza gratuita ed irrevocabile (salvo solo il caso di utilizzo improprio dell’invenzione e danno al brevetto o all’immagine di Pfizer) del brevetto EP 1225168 (si tratta del brevetto divisionale rivendicante il latanoprost – principio attivo del farmaco Xalatan di Pfizer – alla base della vicenda; allo stato esso risulta revocato in primo grado dall’EPO; pende l’appello). In secondo luogo, Pfizer rinuncerà a chiedere l’estensione pediatrica per il CCP emesso sulla base di EP 1225168; In terzo luogo, Pfizer chiuderà tutte le cause attualmente pendenti nei confronti dei genericisti (tra cui 7 procedimenti davanti all’AGO ed uno davanti al giudice amministrativo); si dice in particolare che per 6 di questi procedimenti Pfizer accetterà le richieste dei genericisti, con la sola esclusione delle spese legali ed amministrative delle parti. Infine, Pfizer inserirà (per la durata di tre anni) un comunicato nel proprio sito web in cui la stessa informerà i pazienti dell’esistenza di versioni generiche dello Xalatan, con prezzo inferiore e stessi effetti terapeutici. Per un periodo di 6 mesi, le stesse informazioni verranno date dagli informatori scientifici di Pfizer ai medici. Interessante mossa quella di presentare impegni, in un procedimento che da tutta Europa (e non solo) guardano in quanto leading case in materia di violazioni antitrust collegate all’enforcement di brevetti. Vedremo come andrà a finire.

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Philips, società leader nei settori Healthcare, Lighting e Consumer Lifestyle, e la sua controllata Modular Lighting Instruments, società attiva nel settore dell’ideazione di luminarie per interni, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano un provvedimento di inibitoria cautelare a tutela di due modelli registrati aventi ad oggetto luminarie da interno del catalogo Modular. In particolare, Philips e Modular avevano rilevato che il catalogo 2010 di un noto distributore italiano, che peraltro aveva recentemente interrotto rapporti di distribuzione esclusiva con la stessa Modular, presentava due prodotti per illuminazione da interno molto simili ai modelli di luminarie “Cake” and “Downut” per le quali Modular ha ottenuto, rispettivamente, il Modello comunitario n. 213350-0003 – CAKE e il Modello comunitario n. 432737-0003 – DOWNUT. Il Tribunale di Milano (con ordinanza cautelare in data 29 dicembre 2010, poi divenuta stabile) ha accertato l’interferenza dei prodotti contestati con i modelli registrati. L’ordinanza è interessante in quanto ovviamente deve far riferimento al difficile parametro dell’utilizzatore informato: ai sensi dell’art. 41 comma 3 CPI, infatti, “i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa” e norma assolutamente analoga è prevista dal Regolamento 6/2002/CE sul modello comunitario. L’argomento che viene spesso utilizzato dai contraffattori convenuti in giudizio è che per utilizzatore informato deve intendersi un consumatore particolarmente attento, capace di distinguere anche i particolari che verrebbero invece tralasciati da un consumatore più distratto, da ciò derivando che disegni che, rispetto al modello registrato, si differenzino anche per il minimo particolare, non interferirebbero con l’esclusiva. La lettura corretta sembra però essere in senso contrario. L’utilizzatore informato non è semplicemente un consumatore attento, ma anche un soggetto conoscitore del mercato inerente il singolo prodotto, capace pertanto di prescindere da (piuttosto che notare e dare peso a) quei particolari che non contribuiscono all’impressione generale suscitata dal disegno, e che pertanto non valgono ad escludere l’interferenza. È facile intuire che
quella dei disegni e modelli è una materia estremamente complessa e la formulazione delle norme rilevanti (così come la stratificazione delle interpretazioni di volta in volta fornite, spesso contrastanti) non facilita il compito dei giudici chiamati a decidere i casi di contraffazione. Nel caso di specie, tuttavia, il compito del giudice è stato relativamente facile: come confermato dall’ordinanza, da un confronto tra i design registrati di Philips-Modular e le luminarie contestate è risultato che “i lampadari in esame sono infatti praticamente uguali, sia nelle forme che nelle proporzioni”. Qualche piccola e insignificante differenza pare in realtà ci fosse, ma, appunto, si trattava di diferenze (spesso non visibili a luminaria instakllata ed in uso) da cui l’utilizzatore informato avrebbe saputo prescindere nell’identificare l’impressione generale del disegno. L’ordinanza in parola è intereSsante anche in quanto – affrontando un profilo di concorrenza sleale confusoria – ha stabilito che le espressioni utilizzate dall’ex distributore nel proprio sito web fossero tali da creare confusione nel pubblico in ordine alla effettiva provenmienza dei prodotti distribuiti, dando l’impressione che si trattasse ancora di prodotti Modular. E’ così stato emesso un ordine di modifica del testo presente nel sito web.
L’attesa per la procedura di opposizione marchi in Italia sembra essere giunta al termine. Il sito dell’

Inquadriamo il tema. Sono anni che si discute sul se le opere del disegno industriale possano beneficiare della tutela di diritto d’autore che dura fino a settant’anni dopo la morte dell’autore, e sono anni che le corti italiane pronunciano decisioni discordanti o comunque basate su scenari normativi in continua evoluzione (o, per alcuni, “involuzione”) e quindi incapaci di scrivere linee guida sicure per le imprese. Per molti decenni il vecchio testo dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore, in base al quale le opere del disegno industriale potevano godere di protezione autoristica solo ove il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale, aveva portato la giurisprudenza ad escludere siffatta tutela in praticamente tutti i casi di opere del disegno industriale che non fossero bidimensionali. Nel 2001 è stata implementata la direttiva 1998/71/CE e, fra le altre cose, modificato l’art. 2 della legge sul diritto d’autore, eliminando il concetto di “scindibilità” e sostituendolo con due altri requisiti (valore artistico e carattere creativo) che garantiscono un maggior raggio d’azione della tutela autoristica nel settore del disegno industriale. Inoltre, è stato ammesso il cumulo delle tutele: ciò che può accedere alla tutela come design registrato, può anche accedere (ove ne ricorrano i requisiti) alla tutela di diritto d’autore. Sennonché, sono dieci anni che – evidentemente sotto l’efficace spinta della lobby dei “copiatori” – assistiamo all’adozione di norme, riforme e controriforme finalizzate a limitare l’applicabilità della nuova disciplina alle opere preesistenti al momento dell’implementazione della direttiva (avvenuta con il d.lgs. 95/2001). E così, prima con l’art. 25 bis del d.lgs. 95/2001 (successivamente abrogato dal Codice della Proprietà Industriale – CPI) e poi con varie versioni dell’art. 239 CPI, si è resa praticamente inefficace l’applicazione della tutela autoristica a coloro che, prima del 2001, avessero già iniziato la produzione e commercializzazione di riproduzioni di opere da ritenersi – appunto prima del 2001 – in pubblico dominio. L’art. 25 bis d.lgs. 95/2001 stabiliva infatti che per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata dal nuovo testo dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore non avrebbe operato nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, già avessero intrapreso la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli “precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio”. La prima versione dell’art. 239 CPI (introdotta nel 2005 con l’adozione del CPI) aveva poi riscritto l’inciso facendo riferimento a disegni o modelli “che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. In questo modo, sembrava essersi chiarito che la moratoria dei dieci anni dovesse applicarsi a tutti i casi, sia che si trattasse di opere precedentemente registrate, sia che si trattasse di opere mai registrate prima (come era il caso della maggior parte dei modelli dei grandi designer del novecento). La successiva versione dell’art. 239 CPI (adottata nel 2007) aveva poi addirittura eliminato il limite dei dieci anni, stabilendo che la tutela d’autore non operasse tout court nei confronti di coloro che già avevano copiato precedentemente al 2001. E’ a cavallo di queste due ultime versioni dell’art. 239 CPI che si inserisce il caso che ha contrapposto Flos e Semeraro su cui nel prossimo post.
Con ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di inibitoria nei confronti di
Nei primi mesi del 2010 l’AGCM ha avviato un