E’ dell’11 luglio scorso la decisione con cui il Collegio della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma ha riformato la decisione del G.D. che in prime cure aveva concesso la richiesta di inibitoria nei confronti di Yahoo in riferimento alla pubblicazione illecita del film o di brani del film About Elly. Si veda il precedente post qui. In sostanza, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente PFA Films non avesse fornito la prova della violazione, ovverosia avesse omesso di indicare (e documentare) quali fossero esattamente gli URL collegati al contenuto pretesamente illecito, notando che tale “genericità” della contestazione fosse stata sollevata da Yahoo in propria difesa non solo nel corso del giudizio, ma anche in risposta alla diffida stragiudiziale inviata da PFA Films prima di adire il Tribunale di Roma. Sembrerebbe dunque che il Collegio abbia risolto una delle maggiori criticità dei noti precedenti romani (fra tutti il caso RTI contro Google, su cui sempre qui), confermando cioè che, in ottemperanza al principio per cui l’Internet Service Provider non soggiace ad un obbligo di sorveglianza circa i contenuti immessi dagli utenti, la contestazione generica non può avere l’effetto di determinare l’obbligo del “take down”. Ed è abbastanza immediata l’ulteriore conclusione che, se la contestazione deve essere specifica e cioè fare riferimento a specifici URL sui quali l’ISP possa intervenire, non sarà giustificabile un’inibitoria pro-futuro, come quella data ad esempio nei confronti di Google nel caso contro RTI. Qualcuno potrebbe sentire in ciò un richiamo a quanto detto dalla Corte di Giustizia nel recente caso EBay (vedi post qui) se non fosse che la decisione del collegio romano è precedente a quella della Corte UE. In ogni caso, come ho già notato, tutto si supera, a detta almeno del Tribunale di Milano, affermando che il soggetto in questione (in quel caso si trattava di IOL e del portale www.libero.it – vedi post qui), non è in realtà un Internet Service Provider, ma un Content Provider e che, pertanto, l’esenzione di responsabilità prevista dalla legge non si applica, né ha più senso parlare dell’esistenza o meno di un obbligo di sorveglianza poiché il Content Provider ha la responsabilità diretta dell’inserimento dei contenuti online. Forse dopo questa ultima decisione romana i titolari dei diritti inizieranno a spostare i contenziosi da Roma a Milano. Di sicuro non è finita qui.
Di ritorno dal Ferragosto, ho riletto quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea circa il procedimento instaurato dall’Italia davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della decisione del Consiglio relativa alla cooperazione rafforzata – cui Italia e Spagna non hanno aderito – per la creazione di un titolo brevettuale unitario. Vedi mio precedente post
e al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana”. Da notare che il provvedimento dell’AGCM (ora suscettibile di impugnazione davanti al TAR Lazio) sanziona il comportamento complessivo della società in ordine alla comunicazione commerciale oggetto di giudizio, ma sembrerebbe non colpire l’uso del marchio “Perla dell’Etna” di per sé su prodotti non originari della regione etnea.
Come anticipato in un nostro 
E’ di ieri l’entrata in vigore della legge di conversione con modificazioni del D.L. 70/2011 del il 13 maggio scorso, che aveva introdotto l’ennesima modifica al testo dell’art. 239 CPI in materia di tutela di diritto d’autore dei disegni e modelli. Vedi i post precedenti sull’argomento
In un 
Dopo il noto caso contro Youtube/Google di cui si è già molto parlato e la più recente decisione nel caso PFA Films contro Yahoo (vedi anche il precedente post