about elly.jpgE’ dell’11 luglio scorso la decisione con cui il Collegio della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma ha riformato la decisione del G.D. che in prime cure aveva concesso la richiesta di inibitoria nei confronti di Yahoo in riferimento alla pubblicazione illecita del film o di brani del film About Elly. Si veda il precedente post qui. In sostanza, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente PFA Films non avesse fornito la prova della violazione, ovverosia avesse omesso di indicare (e documentare) quali fossero esattamente gli URL collegati al contenuto pretesamente illecito, notando che tale “genericità” della contestazione fosse stata sollevata da Yahoo in propria difesa non solo nel corso del giudizio, ma anche in risposta alla diffida stragiudiziale inviata da PFA Films prima di adire il Tribunale di Roma. Sembrerebbe dunque che il Collegio abbia risolto una delle maggiori criticità dei noti precedenti romani (fra tutti il caso RTI contro Google, su cui sempre qui), confermando cioè che, in ottemperanza al principio per cui l’Internet Service Provider non soggiace ad un obbligo di sorveglianza circa i contenuti immessi dagli utenti, la contestazione generica non può avere l’effetto di determinare l’obbligo del “take down”. Ed è abbastanza immediata l’ulteriore conclusione che, se la contestazione deve essere specifica e cioè fare riferimento a specifici URL sui quali l’ISP possa intervenire, non sarà giustificabile un’inibitoria pro-futuro, come quella data ad esempio nei confronti di Google nel caso contro RTI. Qualcuno potrebbe sentire in ciò un richiamo a quanto detto dalla Corte di Giustizia nel recente caso EBay (vedi post qui) se non fosse che la decisione del collegio romano è precedente a quella della Corte UE. In ogni caso, come ho già notato, tutto si supera, a detta almeno del Tribunale di Milano, affermando che il soggetto in questione (in quel caso si trattava di IOL e del portale www.libero.it – vedi post qui), non è in realtà un Internet Service Provider, ma un Content Provider e che, pertanto, l’esenzione di responsabilità prevista dalla legge non si applica, né ha più senso parlare dell’esistenza o meno di un obbligo di sorveglianza poiché il Content Provider ha la responsabilità diretta dell’inserimento dei contenuti online. Forse dopo questa ultima decisione romana i titolari dei diritti inizieranno a spostare i contenziosi da Roma a Milano. Di sicuro non è finita qui.

 

 

 

sole_caldo.jpgDi ritorno dal Ferragosto, ho riletto quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea circa il procedimento instaurato dall’Italia davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della decisione del Consiglio relativa alla cooperazione rafforzata – cui Italia e Spagna non hanno aderito – per la creazione di un titolo brevettuale unitario. Vedi mio precedente post qui. E ho scoperto anche che, in realtà, pure la Spagna – già prima dell’Italia, lo scorso giugno – ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia sulla stessa questione  Purtroppo quanto è disponibile è solo un brevissimo riassunto degli argomenti presentati dai due Paesi, che a prima vista non sembrerebbero del tutto insensati. L’Italia rileva in sostanza che non è possibile attuare una cooperazione rafforzata in materie in cui l’Unione ha competenza esclusiva e l’art. 118 del TFUE stabilisce che “Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”. Pertanto, la cooperazione rafforzata non potrebbe essere utilizzata per creare un titolo “sub-unitario”, visto che l’Unione ha competenza esclusiva in materia di titoli unitari. La Spagna aggiunge al riguardo che la cooperazione rafforzata in questo caso è un vero e proprio abuso di potere in quanto non ha l’obiettivo di perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì è utilizzata come strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, anche in considerazione del fatto che il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto dagli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata – tutti ovviamente membri della CBE – attraverso uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 della CBE stessa. Sia Italia che Spagna poi sollevano che non sarebbe stato rispettato il requisito del “last resort”, previsto dall’art. 326 TFUE, per cui la cooperazione rafforzata dovrebbe essere, in sostanza, l’ultima spiaggia.

Sul punto può essere utile notare che, allo stato, nella storia dell’Unione (e della Comunità, prima) c’è stato un solo altro esempio di co-operazione rafforzata. Si tratta del regolamento sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, n. 1259/2010. Sarebbe interessante mettere i due casi a confronto. Magari in un altro post.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 agosto scorso, serie C, la notizia del  ricorso proposto dall’Italia contro la decisione che ha autorizzato la c.d. cooperazione rafforzata per l’istituzione del brevetto comunitario alla quale ad oggi tutti i Paesi membri, ad esclusione solo di Italia e Spagna, stanno partecipando. Ho parlato dell’argomento in un recente post. La Gazzetta riporta che l’Italia chiede di annullare la suddetta decisione del Consiglio per i seguenti motivi: “In primo luogo, essa (la ricorrente – ndr) sostiene che la procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall’art. 20, n. 1, primo comma, TUE, secondo il quale tale procedura è ammessa unicamente nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione. Invero, l’Unione avrebbe una competenza esclusiva per la creazione di «titoli europei», che abbiano come base giuridica l’art. 118 TFUE. In secondo luogo, essa adduce che l’autorizzazione alla cooperazione rafforzata nel caso di specie produce effetti contrari; o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati. Nella misura in cui detta autorizzazione contraddirebbe, se non la lettera, quanto meno lo spirito dell’art. 118 TFUE, essa violerebbe l’art. 326, n. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell’Unione. In terzo luogo, la Repubblica italiana lamenta che la decisione di autorizzazione è stata adottata senza un’adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. last resort e senza una idonea motivazione sul punto. Infine, la decisione di autorizzazione violerebbe l’art. 326 TFUE in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione, ponendosi così in contrasto con l’art. 20, n. 1, secondo comma 2, TUE”. Insomma l’Italia non ci sta ad essere lasciata fuori dai giochi … Segnalo anche il post interessante di oggi di IPKat sull’argomento (da cui, ammetto, ho appreso la notizia…).

Sono sempre di più i casi di supposta decettività della comunicazione commerciale circa la reale origine geografica dei prodotti, trattati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel quadro della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli. Benché tecnicamente in questi casi non sia ovviamente applicato il diritto dei marchi, è spesso inevitabile che la decettività o meno di un marchio venga in considerazione, anche se solo indirettamente. Segnalo sul punto il recente caso del miele a marchio “Perla dell’Etna”, in cui l’AGCM (con delibera del 13 luglio scorso) ha sanzionato la società Perla Alimentare S.r.l. ritenendo che essa abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta per avere – tramite la specifica comunicazione pubblicitaria oltre che l’uso del marchio “Perla dell’Etna” – veicolato il messaggio dell’origine siciliana del miele commercializzato, nonostante fosse in realtà espressamente indicata sulla capsula di ogni singolo vasetto la reale provenienza del prodotto, cioè spesso la Spagna. Riporto di seguito un estratto della decisione pubblicata nell’ultimo bollettino AGCM: “L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio – sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, (…) è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolaretna.jpge al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana”. Da notare che il provvedimento dell’AGCM (ora suscettibile di impugnazione davanti al TAR Lazio) sanziona il comportamento complessivo della società in ordine alla comunicazione commerciale oggetto di giudizio, ma sembrerebbe non colpire l’uso del marchio “Perla dell’Etna” di per sé su prodotti non originari della regione etnea.

opposizione marchio italiani.jpgCome anticipato in un nostro post degli inizi di giugno, è stato finalmente pubblicato – sulla gazzetta ufficiale n. 157 – Serie Generale di venerdì 8 luglio 2011 – il  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  relativo ai “Termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione”. Nonostante il Ministero si sia dimenticato di specificarlo nel titolo del decreto, stiamo ovviamente parlando delle procedure di opposizione alla concessione di domande di marchio nazionali e internazionali, cui i titolari di diritti anteriori sul segno oggetto della domanda di registrazione possono ora opporsi presentando all’UIBM un modulo pre-compilato (allegato al decreto ) – una procedura ben più snella ed economica rispetto all’instaurazione di un giudizio ordinario di nullità della domanda di registrazione di marchio dinanzi al Tribunale, che prima costituiva una scelta obbligata per i titolari di diritti anteriori.

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Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2011 la Corte UE si è pronunciata nella causa C-324/09 L’Orèal vs E-bay. La sentenza presenta diversi profili di interesse che potranno essere affrontati anche in post successivi. Per il momento segnalo che, tra le numerose questioni pregiudiziali risolte dalla Corte UE, ve n’è una in punto di responsabilità degli Internet Service Providers che punta il dito proprio su uno dei profili di criticità già segnalati nel commentare i recenti provvedimenti del Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo (qui).  Si era infatti segnalato come tali provvedimenti , nella misura in cui non si limitavano a ordinare la rimozione dei contenuti illeciti ma inibivano altresì i provider dal proseguire l’illecito, potessero implicare per gli stessi provider un obbligo futuro di sorveglianza sulla presenza di eventuali contenuti illeciti – il che sembrava in contrasto con gli artt. 14 e 15 della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. ebay logo.bmp

In breve, il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue trae origine dal giudizio instaurato da L’Orèal nei confronti della casa d’aste on-line e-Bay per avere quest’ultima ospitato sul suo sito una serie di aste di vendita in violazione dei marchi di L’Oréal . Così facendo, eBay sarebbe stata responsabile anche di un’autonoma fattispecie di contraffazione per effetto della possibilità di visualizzare i marchi L’Oréal sul proprio sito internet. Dette circostanze erano state segnalate dalla casa francese con una notice inviata a e-Bay in data 22 maggio 2007, a seguito della quale L’Oréal aveva adito la High Court of Justice chiedendo, tra l’altro, l’emissione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della violazione e a impedire ulteriori violazioni dei propri diritti di marchio. Nel proporre la seguente questione pregiudiziale – “se nel caso in cui i servizi di un intermediario quale il gestore di un sito internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l’art. 11 [della Direttiva 2004/48 c.d. direttiva enforcement] imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’intermediario al fine di impedire ulteriori violazioni di detto marchio e non solo la prosecuzione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell’ingiunzione che può essere chiesta” – la corte inglese solleva dunque innanzi alla Corte Ue il problema di una condanna “per il futuro” dell’internet service provider, e di ciò che comproterebbe in termini di obblgihi di vigilanza. Nel rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte UE ha concluso: “L’art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettuve, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo”. A prima vista sembrerebbe quindi che l’approccio del Tribunale di Roma sia confermato. Ma la chiave sta nell’ultima frase della conclusione della Corte, che non deve quindi essere letta, ritengo, in modo troppo affrettato. Nella motivazione la Corte infatti segnala che l’art. 11 della Direttiva enforcement deve essere intepretato in via sistematica, facendo riferimento alle altre norme di diritto comunitario. Pertanto (i) i provvedimenti di enforcement non possono introdurre un obbligo di sorveglianza attiva di tutti i contenuti caricati dagli utenti in capo ai provider, da cui gli stessi sono espressamente esentati ai sensi dell’art. 15 della Direttiva (ii) i provvedimenti di enforcement devono predisporre una tutela equa, proporzionata all’offesa e non eccessivamente costosa – ai sensi dell’art. 3 della Direttiva enforcement (iii) il provvedimento ingiuntivo non può creare ostacoli al commercio legittimo e, nel caso di specie, una misura che obbligasse e-Bay a monitorare e impedire vendite “in contraffazione” in via preventiva potrebbe portare all’ effetto concreto di un divieto generale di messa in vendita (anche di prodotti non contraffattòri). Pertanto, dalle motivazioni della Corte pare di comprendere che, pur essendo pacifico che gli intermediari possono essere destinatari di provvedimenti ingiuntivi, il contenuto della tutela giurisdizionale accordata al titolare dei diritti di IP non possa consistere in una ingiunzione che, inibendo la prosecuzione dell’illecito, comporti l’obbligo per il provider di vigilare su e impedire violazioni future. Sembrerebbe dunque confermata la criticità dei provvedimenti già adottati dal Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo. La Corte ha però precisato che il contenuto di un provvedimento ingiuntivo destinato a un internet service provider a seguito di un episodio di violazione – e tipicamente al gestore di un mercato online quale è e-Bay – potrebbe comportare “l’obbligo di adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori”, al fine di prevenire nuove violazioni della stessa natura di quelle già contestate. Ci sarà ancora molto da commentare sul punto (e su questa sentenza in particolare).

 

maschera_carnevale1.jpgE’ di ieri l’entrata in vigore della legge di conversione con modificazioni del D.L. 70/2011 del il 13 maggio scorso, che aveva introdotto l’ennesima modifica al testo dell’art. 239 CPI in materia di tutela di diritto d’autore dei disegni e modelli.  Vedi i post precedenti sull’argomento qui, qui e qui. La legge di conversione (legge 12 luglio 2011, n. 106) ha però soppresso completamente il comma 10 dell’art. 8 del decreto legge e, quindi, cancellato l’ultima revisione all’art. 239 CPI, il cui testo torna pertanto ad essere quello derivante dalla riforma della scorsa estate, cioè il seguente:  “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso “. Niente di fatto, quindi, per le lobby dei “copiatori”. Che sia finita qui?

European-Union_flag.gifIn un “non-paper” pubblicato dalla Commissione europea il 27 maggio 2011, recentemente discusso anche al Consiglio Competitività del 27 giugno 2011, la Commissione europea ha rilanciato la strategia del brevetto comunitario e, soprattutto, del Tribunale dei Brevetti e pare che si andrà avanti, anche senza Italia e Spagna.

Abbiamo già detto (vedi post qui) del parere (n. 1/09 dell’8 marzo 2011) con cui la Corte di Giustizia ha stabilito che il progetto di accordo internazionale per l’istituzione di un tribunale esclusivamente competente sulle controversie in materia di brevetti europei e degli istituendi brevetti comunitari, così come concepito,  non è compatibile con il sistema dei Trattati. Il nodo centrale del parere della Corte sta in questo passaggio: “il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione” (par. 89). Nulla ha detto la Corte sulla questione del proposto regime linguistico, toccata invece dagli avvocati generali che avevano concluso (vedi qui il relativo post di IPKAT) che lo stesso fosse incompatibile con il diritto di difesa, imponendo lo svolgimento del processo, indipendentemente dalla nazionalità delle parti, in inglese, francese o tedesco.

Come noto,  poi, anche la vera e propria istituzione del brevetto comunitario – a monte della questione della istituzione dell’organo giurisdizionale unitario – aveva da tempo subito una battuta d’arresto in ordine all’annoso problema del regime linguistico del brevetto. La trattativa aveva infatti portato ad un fronte, condiviso da un gruppo di Stati membri e dalla Commissione, che prevedeva l’uso di tre lingue legalmente vincolanti (le solite inglese, francese e tedesco). A questa soluzione si erano però opposti altri Stati, primi fra tutti Italia e Spagna. E’ così partita una c.d. cooperazione rafforzata, cioè quel meccanismo che consente ad un gruppo di stati membri (almeno nove) di discostarsi dal procedimento legislativo ordinario e proseguire per la realizzazione di una disciplina comune che risulterà efficace solo tra i “cooperanti”. Allo Stato attuale, risulta che ben 25 Stati membri abbiano deciso di aderire, cioè tutti con la sola esclusione di Italia e Spagna.

Ebbene, nel suo recente “non-paper”, la Commissione ha invitato il Consiglio a riprendere in mano i lavori sulla base, quanto all’istituzione del brevetto comunitario, di due proposte di regolamento (che quindi non sarebbero efficaci per Italia e Spagna – una sulla protezione qui del brevetto comunitario ed una sul regime linguistico). Quanto alla questione dell’organismo giurisdizionale, la Commissione ha notato che la non compatibilità con i Trattati sembrerebbe derivare principalmente dal fatto che l’organismo inizialmente concepito, instaurato sulla base di un trattato internazionale cui avrebbero dovuto partecipare anche i Paesi terzi membri della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, si poneva “al di fuori” del sistema giurisdizionale dell’Unione, sottraendo ai giudici nazionali ed alla Corte di Giustizia stessa la funzione di controllo sull’applicazione del diritto dell’Unione. La proposta della Commissione è ora pertanto quella di consentire agli Stati membri, nella loro autonomia, di delegare ad una corte dagli stessi istituita o individuata la competenza esclusiva in materia di brevetti, corte che così (al pari della Corte di Giustizia del Benelux, portata come esempio) si inserirebbe “all’interno” del sistema. In questo modo, però, resterebbero necessariamente fuori dall’accordo i Paesi terzi membri della Convenzione di Monaco, cosicché ne risulterebbe una corte competente in via esclusiva per il brevetto comunitario, ma non per il brevetto europeo o, meglio, non per le designazioni di brevetto europeo relative a Paesi terzi (oltre che, ovviamente, relative all’Italia ed alla Spagna).

Vedremo come andrà a finire. Per ora, il Consiglio dell’Unione del 27 giugno 2011 pare abbia accolto entusiasticamente il nuovo approccio proposto dalla Commissione. Non è dato sapere (se qualcuno lo sa, lo dica) che cosa abbia effettivamente detto, in quel Consiglio, la delegazione italiana. Pare anche che l’attuale presidenza abbia pronosticato (credo piuttosto ottimisticamente) che la nuova fase negoziale potrebbe condurre a risultati già entro la fine del 2011.

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Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in un altro caso in materia di responsabilità dell’Internet Service Provider nei confronti di Google (vedi anche i precedenti post qui e qui) . Si tratta di un’ordinanza collegiale del 24 marzo scorso che ha deciso in sede di reclamo un procedimento cautelare instaurato da un imprenditore del settore finanziario che lamentava il fatto che, nell’effettuare una ricerca digitando il nome della propria impresa, il sistema “Google Suggest” associava al nome stesso, le parole “truffa” o “truffatore”. Chiedeva pertanto riconoscersi la responsabilità di Google e l’emissione nei confronti di questa di un ordine di rimozione dell’associazione ritenuta lesiva. “Google Suggest” è quel sistema che, all’inserimento di uno o più termini nella barra di ricerca, determina l’apertura di una “tendina” sottostante alla barra contenente una lista di possibili completamenti della ricerca (cioè altre parole o parti di parola), suggerendo all’utente  lo svolgimento di una ricerca più mirata, migliorandone la precisione e le chance di successo. Google ha invano sostenuto l’assenza di responsabilità sottolineando il fatto che la funzionalità del servizio “Suggest” è data da un software che opera secondo un algoritmo matematico procedente su basi puramente statistiche ed automatiche, aventi come riferimento le ricerche maggiormente effettuate dagli utenti. In altre parole, “Google Suggest” propone all’utente di restringere la ricerca a contenuti già cercati da altri con simili termini di ricerca. Non vi è quindi alcun preventivo intervento di Google sui suggerimenti forniti, né vi è in realtà un vero contenuto illecito, tanto che Google ha in specifico sollevato che l’attività in questione non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003, con la conseguenza che Google non sarebbe stata obbligata ad eliminare il preteso contenuto illecito su segnalazione del ricorrente (rimozione che, infatti, non era avvenuta, nonostante la diffida). Il Tribunale ha invece ritenuto che i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso parole chiave che, come tali, sono definibili come “hosting provider”, cioè soggetti che ospitano contenuti gestiti e forniti da altri sui propri server. Anche i motori di ricerca vanno pertanto riferiti agli artt. 12 – 15 della direttiva 2000/31/CE, cosicché, nel caso specifico, Google non è responsabile solo a condizione che non sia a conoscenza che l’attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l’illiceità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l’accesso (art. 14). A Google è pertanto stato ordinato di rimuovere dal software “Suggest” l’associazione tra il nome del ricorrente e le parole “truffa” e “truffatore”. Anche il Tribunale di Roma ha già detto che i motori di ricerca sarebbero “hosting provider”, ma definire la lista fornita da “Google Suggest” come “contenuto” (suscettibile di essere illecito) potrebbe non convincere tutti.

 

 

reti%20mediaset.jpgDopo il noto caso contro Youtube/Google di cui  si è già molto parlato e la più recente decisione nel caso PFA Films contro Yahoo (vedi anche il precedente post qui), entrambi decisi dal Tribunale di Roma, anche il Tribunale di Milano si pronuncia a favore del titolare dei diritti con una sentenza pubblicata lo scorso 17 giugno nel caso RTI contro Italia On Line S.r.l. (IOL), proprietaria del portale www.libero.it. Il caso è particolarmente interessante poiché affronta la questione da una prospettiva diversa rispetto a quella utilizzata dai giudici romani nei due casi precedenti e, a mio avviso, ancora più pericolosa per le piattaforme che consentono la pubblicazione di contenuti caricati dagli utenti. I precedenti romani avevano in sostanza affrontato il problema dal punto di vista della corretta interpretazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/03 che, in sintesi, escludono che l’Internet Service Provider (ISP) abbia un obbligo generale di sorveglianza rispetto al contenuto immesso dagli utenti, prevedendo però che lo stesso, non appena a conoscenza dell’illiceità di detto contenuto, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso; ove ciò non avvenga l’ISP sarà ritenuto responsabile. I giudici romani avevano in particolare ritenuto che anche una diffida “generica” (cioè non necessariamente riferita agli specifici URL di tutti i contenuti contestati) fosse idonea a determinare l’obbligo di rimozione da parte dell’ISP. Si erano poi adottati provvedimenti di inibitoria che vietavano l’ulteriore pubblicazione delle opere in questione (il programma televisivo Il Grande Fratello ed il film About Elly) o di loro brani, così imponendo in sostanza un obbligo di sorveglianza agli ISP sulle future attività dei propri utenti, obbligo espressamente escluso dalle norme sopra citate. E qui stava secondo molti la debolezza di tali decisioni, che peraltro evidenziava una profonda inadeguatezza del sistema  (vedi un altro post sul punto qui). Il Tribunale di Milano ha però ora adottato (anche) una linea diversa: secondo i giudici milanesi, IOL non sarebbe un semplice ISP e quindi ad essa non si applicherebbe quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/03. IOL sarebbe  invece un vero e proprio content provider, visto che: i contenuti immessi dagli utenti sono associati a messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziare l’attività di IOL (ed agli inserzionisti IOL propone un servizio che consente di visualizzare i messaggi pubblicitari in relazione agli specifici contenuti propri dei video immessi dagli utenti tramite l’utilizzazione di parole-chiavi comuni); la regolamentazione contrattuale proposta da IOL agli utenti prevede la concessione a IOL, tra l’altro, di licenza di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre i contenuti; IOL ha predisposto un servizio (visibile come link sotto ogni video pubblicato) che consente al visitatore di segnalare l’eventuale illiceità del contenuto, ciò che indicherebbe che IOL si sia assunta direttamente un onere di controllo in apparente contrasto con la semplice attività di ISP; IOL fornisce il servizio aggiuntivo di “video correlati” consistente nella visualizzazione – non ricercata dal visitatore, ma offerta all’utente in via automatica – di altri video che risultano correlati a quello prescelto dall’utente, ciò che presuppone una specifica indicizzazione dei contenuti che ne amplifica ulteriormente la visibilità; infine, la relazione tecnica di RTI avrebbe dimostrato la presenza di un numero non irrilevante di filmati tratti da suoi programmi televisivi immessi sul portale IOL dalla stessa redazione di libero.it.  Pertanto, secondo il Tribunale, “Italia On Line S.r.l. quale soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti (…) e ne arricchisce e completa la fruizione, tanto da poter ritenere l’attività del prestatore del servizio – ancorché eseguita mediante l’ausilio di software – come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che risultano selezionati, arricchiti, organizzati mediante prestazione di servizi ulteriori in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un prodotto che per la sua complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomia”. Credo non sia difficile prevedere che prima o poi si andrà in Corte di Giustizia su questo punto.