duomo.jpgCon ricorso depositato nell’estate del 2011 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in proprietà intellettuale, KayOne (al secolo, Marco Mantovani, il writer milanese passato in breve tempo dai murales e graffiti di strada alle gallerie e alla patina delle riviste d’arte contemporanea) ha agito in via cautelare nei confronti del writer concorrente Nicola Leonetti, reo di avere pubblicato sul suo blog “Arteblog Italia Leonettinicola” immagini di opere realizzate da KayOne senza l’attribuzione dell’effettiva paternità, nonché una serie di oltre 80 opere realizzate dallo stesso Leonetti che – secondo quanto prospettato da KayOne – costituivano un plagio delle sue opere, in quanto presentavano gli elementi caratterizzanti ed il linguaggio pittorico che da sempre contraddistinguono lo stile e le opere di KayOne. Investito della questione (nell’ambito della quale Nicola Leonetti non si è nemmeno difeso, rimanendo contumace) il giudice ha rilevato che è stata fornita la prova del fatto che le opere di KayOne sono state proposte sul blog del concorrente senza attribuzione di paternità e che ciò – unitamente al fatto che lo stesso Leonetti si definiva nel proprio blog “artista, writer e giocoliere del colore” è comportamento idoneo a ingenerare nei visitatori del blog la convinzione che si tratti di opere di Leonetti, con conseguente violazione dei diritti d’autore sulle opere di KayOne. Per quanto riguarda le oltre 80 opere sospettate di plagio, il giudice ha operato un confronto diretto tra dette opere e le opere realizzate da Kay One e ha rilevato nelle opere di Leonetti un intento meramente riproduttivo. Le stesse presentano infatti “gli elementi stilistici che possono ritenersi propri della personalità artistica di KayOne, quali il costante utilizzo del colore bianco e grigio, delle lettere a “stencil”, di retini, trasparenze, figure di rombi, linee appuntite, di spruzzi ad andamento circolare, il tutto caratterizzato da sgocciolature e schizzi che richiamano uno stile di pittura energico e dinamico che ne rivela la sostanziale impulsività”. Ciò a prescindere dalle differenze che pur caratterizzano le opere di Leonetti, ritenute tuttavia insufficienti al fine di escludere la violazione, in quanto prive di un autonomo valore creativo. Sulla valutazione del giudice ha peraltro giocato un ruolo determinante la condotta concretamente tenuta da Leonetti, consistita nell’esporre le sue opere e le opere di KayOne nello stesso spazio web “senza menzionare il nome dell’autore e dunque di fatto attribuendo a sé la paternità delle stesse” e proponendo foto del laboratorio di KayOne, nonché di una tela dello stesso artista esposta in occasione di una rassegna artistica e che tradiscono l’intento di effettuare una costante e pedante riproduzione. Il giudice ha pertanto disposto la rimozione delle immagini contestate dal blog del resistente, il sequestro delle opere realizzate da Leonetti in violazione dei diritti d’autore di KayOne e la pubblicazione dell’ordinanza su una rivsta specializzata del settore. 

ris-roma-2.jpgCon ordinanza del 20 ottobre 2011 il Tribunale di Roma ha deciso l’ennesimo caso promosso da RTI a tutela dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico  sui propri programmi televisivi nei confronti di internet service providers. In particolare, RTI ha depositato ricorso cautelare con cui chiedeva di ordinare alla VBBCOM Limited di rimuovere dal portale internet (www.videobb.com) dalla stessa gestito numerosi contenuti audiovisivi che riproducevano programmi RTI (in particolare “Squadra Antimafia 3 Palermo oggi” e “RIS Roma 2”). Il giudizio cautelare è stato instaurato anche nei confronti della società Choopa LLC, gestore del server su cui è ospitato il portale Videobb . Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda nei confronti del gestore del portale VBB, motivando che lo stesso – riservandosi ogni diritto di sfruttamento commerciale dei contenuti caricati dai singoli utenti e intervenendo con operazioni tecniche di organizzazione e selezione di detti contenuti finalizzate ad una migliore fruizione da parte degli utenti, non possa qualificarsi come semplice hosting provider e quindi non possa beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dagli artt. 12 – 14 della direttiva 2000/31 e 14 – 16 del d. lgs. 70/03, né dell’esenzione dall’obbligo generale di sorveglianza di cui all’art. 15 della direttiva 2000/31 e 17 del d. lgs. 70/03. La domanda non è stata tuttavia accolta nei confronti di Choopa, il gestore del server. Il giudice – adottando la precedente impostazione già adottata dal Tribunale di Roma secondo cui, nonostante l’esenzione prevista dall’art. 16 del d. lgs. 70/2003, l’hosting provider deve comunque ritenersi responsabile  qualora esso “non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’autorità giudiziaria od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure nell’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete, non abbia provveduto ad informarne l’autorità competente” – ha tuttavia rilevato che RTI non ha provveduto ad informare Choopa con una diffida dettagliata e che pertanto, non essendo stata messa al corrente, Choopa non può essere ritenuta responsabile. Ha altresì rilevato che, a seguito della presentazione del ricorso e dell’indicazione da parte di RTI degli effettivi indirizzi URL che riconducevano ai contenuti ritenuti illeciti, Choopa ha provveduto alla loro rimozione, concludendo per “l’inesistenza nel caso di specie di una condotta effettivamente rilevante sotto il profilo della responsabilità civile”. Ne consegue il rigetto della domanda di inibitoria nei confronti di Choopa. E’ interessante notare che il giudice, nel motivare il rigetto, ha altresì precisato che “né, d’altra parte, appare concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa, in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e a ciascuno dei contenuti che fossero ospitati sui siti dei propri server”. Sembra dunque risolto il profilo di criticità che avevamo già sollevato nei confronti di precedenti già decisi dai tribunali italiani, circa il fatto che i provvedimenti di inibitoria di volta in volta adottati – nella parte in cui inibivano la prosecuzione e ripetizione dell’illecito – avrebbero imposto all’hosting provider di verificare il proprio server rispetto alla presenza di contenuti illeciti che potessero esservi caricati in futuro da utenti del servizio, in contrasto con l’esenzione da responsabilità e da obbligo di sorveglianza previsti dalla legge. Siamo quindi finalmente arrivati al nocciolo della questione, e cioè quale sia la corretta definizione di service provider ai fini dell’esenzione di responsabilità prevista dalla legge.  Secondo la più recente giurisprudenza sembrerebbe bastare una qualche attività orgnaizzativa dei contenuti foprniti da terzi per essere eslcusi dall’esenzione.

novartis_1.jpgCon ordinanza dell’11 novembre 2011, il Tribunale di Roma ha concesso un provvedimento di inibitoria cautelare a favore di Novartis AG e Novartis Farma S.p.A. nei confronti di Mylan S.p.A. sulla base del certificato complementare di protezione di Novartis avente ad oggetto la combinazione dei principi attivi valsartan + idroclorotiazide di cui al prodotto medicinale Co–Diovan di Novartis, commercializzato in Italia con il nome di Cotareg. Il ricorso era stato presentato da Novartis nell’ambito di un giudizio di merito instaurato da Mylan per sentir dichiarare la nullità del suddetto CCP per la pretesa violazione di alcune delle norme del regolamento 1768/192/CE (ora sostituito dal Regolamento 469/2009/CE) sul certificato protettivo complementare per i medicinali (il Regolamento), nel corso del quale giudizio Novartis aveva svolto domanda riconvenzionale di contraffazione. I motivi di nullità sollevati da Mylan erano sostanzialmente due: (i) il CCP in questione avrebbe dovuto essere ritenuto nullo poiché il prodotto medicinale Cotareg non sarebbe stato “protetto da un brevetto di base in vigore” poiché il brevetto EP 443983 non rivendica la combinazione di valsartan e idroclorotiazide in quanto tale e il c.d. infringement test (secondo cui un prodotto è protetto da un brevetto di base se esso viola – infringes – il brevetto di base) non sarebbe il test corretto da utilizzare nell’interpretazione dell’art. 3 (a) del Regolamento; e (ii) il CCP avente ad oggetto la combinazione di valsartan e idroclorotiazide avrebbe dovuto essere ritenuto nullo anche per violazione dell’art. 3 (c) del Regolamento in quanto un altro CCP avente ad oggetto il principio attivo valsartan era già stato concesso sulla base dello stesso EP 443983.  Il GD del Tribunale di Roma, dopo aver ritenuto la sussistenza del requisito dell’urgenza in considerazione del fatto che Novartis aveva prodotto pre-ordini che indicavano che Mylan avesse svolto attività preparatoria alla commercializzazione del proprio generico, nonché comunque in considerazione del fatto che Mylan aveva comunicato ufficialmente alle associazioni dei distributori farmaceutici l’immissione in commercio del proprio generico del Cotareg a partire dal 15 novembre 2011 (cioè dopo la scadenza del CCP relativo al valsartan, ma prima della scadenza del CCP relativo alla combinazione di valsartan e idroclorotiazide), ha ritenuto l’applicabilità dell’infringement test per quanto riguarda l’art. 3(a) del Regolamento ed ha chiarito che l’art. 3(c) del Regolamento non è violato nel caso in cui i prodotti in questione (valsartan da una parte e la combinazione valsartan e idroclorotiazide dall’altra) sono diversi, così concludendo per la violazione di un titolo valido. Il provvedimento è degno di nota anche in quanto inibisce Mylan dal compiere attività preparatoria alla commercializzazione di generici del Cotareg prima della scadenza del CCP (come la raccolta di ordini e preordini), ordina a Mylan il ritiro dei generici già eventualmente consegnati ai propri clienti e stabilisce un obbligo di notifica del provvedimento all’AIFA al fine di prevenire l’entrata in lista di trasparenza del generico di Mylan. Il provvedimento è soggetto a reclamo e, in ogni caso, a conferma all’esito del giudizio di merito.

moncler.jpgE’ di pochissimi giorni fa il provvedimento del Tribunale del Riesame di Padova che ha annullato il decreto con cui il GIP aveva disposto la misura del sequestro preventivo di 493 siti internet aventi nel proprio nome a dominio la parola “Moncler”, sulla base della supposta commissione dei reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 del codice penale. Il 29 settembre 2011, Il GIP, sulla base di una denuncia contro ignoti presentata da Moncler, aveva ordinato il sequestro dei siti “con oscuramento degli stessi al fine di inibire l’accesso e la consultazione da parte di utenti che accedono alla rete tramite provider nazionali”. Il provvedimento era poi stato notificato ai fini dell’esecuzione a 27 service providers italiani i quali, pertanto, avrebbero dovuto impedire la “fruizione” dei siti in questione da parte dei loro utenti in territorio italiano. In sostanza, sembrerebbe che Moncler abbia scelto di percorrere la strada della denuncia penale visto l’enorme numero di siti non autorizzati, attivi nella vendita di capi d’abbigliamento, in cui si perpetravano in vario modo contraffazioni del proprio marchio, tutti siti collegati a nomi a dominio che contenenti la parola Moncler. Dopo aver già speso tempo e denaro in varie procedure di riassegnazione in sede WIPO (pare più di 200, tra già decise e ancora pendenti), Moncler ha scelto, forse come scorciatoia, la strada penale ed in prima battuta è andata benissimo, ottenendo appunto il sequestro dei siti. I service providers hanno però presentato ricorso per riesame in qualità di “terzi interessati” ed hanno avuto, almeno fino ad ora, ragione. La decisione del Tribunale del Riesame non mi sembra chiarisca tutti i motivi alla base dei ricorsi dei service providers. Sembrerebbe che questi abbiano sollevato anche questioni di carattere tecnico (legate forse alle modalità dell’oscuramento disposto dal GIP), ma non è in ogni caso in relazione a questioni tecniche che il riesame è stato accolto. Il Tribunale ha infatti stabilito che il provvedimento non fosse giustificato poiché non vi era prova sufficiente del fatto che (tutti) i siti collegati ai nomi a dominio contenenti la parola Moncler svolgessero attività di vendita di capi di abbigliamento contraffatti, essendovi la possibilità che si trattasse quindi anche di siti che vendevano prodotti Moncler originali. Di per sé sola, ha ritenuto il Tribunale, l’attivazione di un sito con nome a dominio contenente la parola Moncler non è una contraffazione di marchio. Questa motivazione non è ovviamente convincente: un nome a dominio non autorizzato da Moncler, che contenga la parola Moncler, utilizzato per vendere capi di abbigliamento, può certamente essere una contraffazione di marchio indipendentemente da se l’attività di vendita riguardi capi originali o contraffatti. Il punto potrebbe semmai essere un altro, ovverosia se i siti in questione possano effettivamente tutti essere ritenuti determinare la commissione, perseguibile in Italia, dei reati contestati. Non è chiaro, ad esempio, se le indagini avessero anche già chiarito che l’attività di vendita svolta da tutti i siti in questione – relativa a prodotti contraffatti o meno – fosse rivolta al pubblico italiano, quando nell’elenco complessivo dei siti oscurati vi erano anche siti non italiani. Qualcuno dice poi che alcuni dei siti colpiti nemmeno svolgessero attività di commercializzazione, ma fossero solo siti di fans della Moncler, per i quali la contestazione dei reati di cui sopra non sarebbe ovviamente sostenibile: non ho controllato tutti i siti, ma mi sembra che almeno per la stragrande maggioranza si tratti di siti in cui, effettivamente, si effettua attività di commercializzazione. Questione molto interessante … Mi pare in ogni caso di poter dire che questa vicenda dimostra, ancora una volta, che la strada del procedimento penale per la tutela di diritti di proprietà intellettuale può dare ottimi risultati all’inizio che però non sono sempre facili da conservare. Anche se, nella pratica, scommetterei che almeno alcuni di questi siti sono già spariti ….

staminali.jpgSi è storicamente osservato che l’utilizzo di tessuti cerebrali di embrioni umani – se da un lato consente di ottenere risultati promettenti nella cura di malattie neurologiche – dall’altro lato pone importanti problemi etici, oltre a una serie di problemi tecnici tra cui la difficoltà di ottenerne in quantità tali da rendere accessibile al pubblico la cura mediante terapia cellulare. Al riguardo, con sentenza in data 18 ottobre 2011, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali particolarmente spinose, sollevate dal Bundespatentegricht (il Tribunale federale dei brevetti tedesco) nell’ambito di un giudizio vertente sulla validità di un brevetto tedesco depositato nel 1997 ed avente ad oggetto la produzione di cellule progenitrici neurali isolate e depurate, procedimenti per la produzione delle stesse a partire da cellule staminali embrionali e il loro utilizzo per il trattamento di anomalie/patologie neurali. Nel rinviare alla Corte Ue il Bundespatentgericht rilevava che la Direttiva 98/44 /CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche esclude che possano essere concessi brevetti aventi ad oggetto l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali e tuttavia non fornisce alcuna indicazione circa la concreta nozione di “embrione umano”. Il Bundespatengericht ha pertanto investito la Corte UE della questione se in detta nozione di embrione umano rientrino le cellule staminali embrionali umane utilizzate quale materiale di partenza dei procedimenti per la produzione delle cellule progenitrici neurali isolate e depurate oggetto del brevetto in questione e gli organismi così ottenuti, rivendicati dal brevetto oggetto del giudizio di nullità. La Corte UE ha rilevato che l’impianto normativo e il contesto della Direttiva (con particolare riferimento agli articoli 5 e 6) suggeriscono che la nozione di “embrione umano” debba essere intesa in senso ampio, comprensiva di ogni entità idonea a costituire l’avvio di un processo di sviluppo di un essere umano. In buona sostanza, si deve qualificare come “embrione umano” ogni ovulo che sia stato fecondato o in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, tali condizioni essendo sufficienti per l’avvio al processo di sviluppo di un essere umano, così come le cellule staminali embrionali dallo stesso ricavate. Nonostante l’adozione di una nozione così ampia di “embrione umano”, è tuttavia interessante rilevare come la Corte non abbia escluso in radice la brevettazione di cellule staminali e/o procedimenti per la produzione di cellule staminali. Infatti, nel rinviare alla Corte UE, il Bundespatentgericht aveva rilevato che le rivendicazioni del brevetto in questione non coprivano esclusivamente cellule ricavate da cellule staminali embrionali “totipotenti” – ovverosia cellule in grado di svilupparsi in un intero organismo – ma anche cellule staminali “pluripotenti”, ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti  (lo stadio dal 4° al 14° giorno dopo la fecondazione), capaci di produrre molti tipi diversi di cellule mature e di tessuti, ma non tutti quelli necessari a comporre un organismo. A questo riguardo, la Corte UE ha concluso che si tratta di un accertamento di fatto – come tale spettante al giudice nazionale – stabilire se, sulla base degli sviluppi della scienza, una cellula staminale ricavata da un embrione umano capace di generare solo alcuni e non tutti i tessuti umani (pluripotente), costituisca un embrione umano secondo la nozione ricostruita dalla Corte UE.

tribunale torino.jpgCon una recente decisione pubblicata il 7 aprile 2011 resa al termine di un procedimento d’urgenza instaurato dalla casa farmaceutica Merck Sharpe & Dohme nei confronti del genericista Sandoz, avente ad oggetto un composto per applicazione oftalmica a base di Dorzolamide cloridrato + Timololo maleato, il Tribunale di Torino ha fornito un’interessante  interpretazione delle norme in materia di competenza territoriale nei casi di contraffazione di brevetti farmaceutici.

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seven.jpgCon sentenza in data 6 ottobre 2011 (che vi forniamo praticamente in tempo reale), il Tribunale UE ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Luca Trevisan e Donatella Capelli dello studio  Trevisan & Cuonzo nell’interesse della Seven S.p.A. – azienda torinese che negli anni è diventata iconica grazie ai suoi zaini per la scuola e il tempo libero–. Seven aveva presentato opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario “Seven For All Mankind” da parte della società americana Seven For All Mankind LLC – casa di moda statunitense –  per le classi 14 (gioielleria) e 18 (borse, valigeria, accessori in pelle). La sentenza del Tribunale UE annulla la decisione con cui la Commissione di ricorso dell’UAMI aveva inizialmente rigettato l’opposizione di Seven S.p.a. La Commissione di ricorso aveva negato che potesse sussistere un qualche grado di similarità fra i due marchi opposti , ritenendo che l’unico elemento in comune fra i due marchi in questione – l’elemento “Seven”- non fosse dotato di sufficiente capacità distintiva, tale da instaurare un collegamento tra i due segni, posto che – secondo la commissione – i segni numerici sarebbero sempre deboli, in quanto genericamente utilizzati per indicare quantità, peso e serie numeriche in generale. Il Tribunale – e qui sta il bello di questa sentenza – accogliendo  in pieno gli argomenti dei legali di Seven, ha rigettato la tesi adottata dalla commissione, rilevando che (i) è erroneo ritenere che un segno numerico manchi ab origine di carattere distintivo, in quanto la registrazione come marchio di un segno numerico è espressamente ammessa dall’art. 4 del regolamento sul marchio comunitario; (ii) per stabilire se un segno numerico sia effettivamente in grado di distinguere il titolare, occorre avere riguardo ai prodotti per i quali è chiesta la registrazione (secondo una valutazione in concreto, come ormai chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e non). Il fatto che il segno “Seven” non presentasse alcun particolare collegamento con i prodotti per i quali era stato registrato(tra cui i noti zaini) , così come il fatto che l’uso di segni numerici  per contraddistinguere detti prodotti fosse tutt’altro che comune tra imprese attive nel settore di riferimento, comporta il carattere distintivo dell’elemento “seven” e, di conseguenza, una somiglianza tra i marchi “Seven” e “Seven For All Mankind”; (iii) la protezione conferita dal marchio anteriore può impedire l’uso dello stesso come parte di un marchio successivo, anche quando non si tratti di un marchio “rinomante”. Si tratta di una sentenza importante, perché da un lato stabilisce che  i numeri possono essere validamente registrati come marchi (non necessariamente deboli), e dall’altro lato perché completa il ragionamento della Corte di Giustizia in Thomson Life: in quel caso, era  stato stabilito che l’inserimento del marchio anteriore a formare un marchio complesso successivo costitutiva violazione del precedente anche se la parte ulteriore del marchio complesso era costituita da un marchio “rinomante”; con questa decisione, si riconosce tutela al marchio anteriore contro il suo inserimento in un marchio complesso successivo anche qualora il marchio anteriore possa essere considerato debole (e quindi a fortiori, nel caso in cui il marchio possa essere considerato forte).  

fortitudo 3.gifForse per via dell’imminente (ma sarà proprio vero?) arrivo di Kobe Bryant a Bologna sulla sponda Virtus, o più probabilmente per via delle recenti vicende societarie che ne hanno provocato l’estemporanea scomparsa dai circuiti professionistici, la squadra della Fortitudo sembra essersi defilata dall’attenzione degli appassionati italiani di pallacanestro. Eppure, partita come associazione sportiva dilettantistica nata dalla sezione autonoma dell’antica polisportiva Società Ginnastica Fortitudo A.s.d., fin dai primi anni ’90 la Fortitudo Pallacanestro è stata uno dei club professionistici più ricchi e competitivi d’Europa, affollato di cestisti che hanno primeggiato a livello nazionale e internazionale sotto il logo della F scudata. Nei mesi scorsi, proprio il logo avente ad oggetto la famosa “F” scudata e sovrastata da un’aquila bianca è stato al centro di un’ordinanza della Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, emessa al termine di un procedimento cautelare iniziato sullo sfondo di un’intricata controversia societaria. Con detto procedimento, la ricorrente Sogema S.r.l. – che nel 2005 aveva acquisito dalla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. il ramo d’azienda relativo all’attività commerciale e di marketing – ha rivendicato di essere licenziataria esclusiva del marchio “Fortitudo” in quanto, tra gli assets ceduti a Sogema con la suddetta cessione di ramo d’azienda, rientrava anche il contratto con cui la Società Ginnastica Fortitudo (titolare del marchio) aveva concesso la licenza d’uso esclusivo del marchio alla Fortitudo Pallacanestro S.r.l., poi smantellata. Va anche detto che, con l’assenso della Società Ginnastica Fortitudo, a giugno del 2011 una cordata di imprenditori bolognesi ha acquistato i diritti di partecipazione al campionato di Lega Due dalla squadra Basket Club Ferrara S.r.l., cambiandole il nome in Fortitudo 2011 S.r.l. e raggiungendo così l’obiettivo di restituire l’aquila e la sua “F” scudata ai campionati professionistici. Rivendicando la propria qualità di licenziatario esclusivo, Sogema – che nel 2010 aveva ceduto in sub licenza il marchio Fortitudo ad una squadra di basket dilettantistica – ha pertanto agito in via cautelare affinché il Tribunale  inibisse la Fortitudo 2011 S.r.l., Basket Club Ferrara S.r.l. e  Società Ginnastica Fortitudo A.s.d. dall’utilizzare il marchio Fortitudo per contraddistinguere i propri prodotti, le proprie squadre sportive e per qualsivoglia altro scopo. Investito della questione, il Tribunale di Bologna ha innanzitutto rilevato che il ramo di azienda ceduto dalla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. a Sogema riguardava esclusivamente l’attività commerciale / marketing e comprendeva i contratti attivi necessari per l’attività dei rami d’azienda compresi nel conferimento – come confermato dal testo della relativa delibera assembleare – mentre l’attività sportiva rimaneva in capo alla cedente Fortitudo Pallacanestro S.r.l., poi smantellata. Di conseguenza, stando al Tribunale, benché il marchio ceduto in licenza esclusiva a Fortitudo Pallacanestro S.r.l. – e poi a Sogema, a seguito della cessione di ramo d’azienda – fosse registrato per i prodotti e servizi nelle classi 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 e 41 (quest’ultima includendo il servizio “attività sportive e culturali, organizzazione di eventi e manifestazioni e competizioni sportive), nell’acquisire il ramo d’azienda relativo all’attività commerciale e marketing di Fortitudo Pallacanestro S.r.l., Sogema non era subentrata in alcun diritto di utilizzazione del marchio nell’ambito di attività sportive. Il Tribunale (nella persona del giudice tifoso?) ha pertanto rigettato la richiesta di inibitoria. L’aquila può dunque fare ritorno al palazzetto.    

Per capire chi andare a vedere se si vuol tifare Fortitudo cliccare qui.

Per fare (forse) arrossire di invidia i tifosi della Fortitudo cliccare qui          

gemelli.jpgLa sentenza del Tribunale di Milano nel caso RTI contro Yahoo di cui ho parlato nel mio post di pochi giorni fa, che ho nel frattempo letto per intero, è praticamente identica a quella con cui lo stesso tribunale (e quasi lo stesso collegio) ha inibito Italia Online (Libero) qualche mese fa, sempre nei confronti di RTI. Anche in questo più recente caso, infatti, il Tribunale conclude che Yahoo non è un prestatore di servizi passivo, bensì un soggetto che, in quanto svolge un servizio quantomeno di hosting  attivo, non può beneficiare dell’esclusione di responsabilità stabilita dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003. Interessante però, in questa più recente sentenza, il passaggio dedicato a quello che Yahoo avrebbe dovuto fare, una volta ricevuta la diffida, da Yahpp ritenuta troppo generica per poter consentire l’intervento di rimozione dei contenuti. Secondo il Tribunale, benché vi sia una “impossibilità anche per il prestatore di servizi che fornisca un hosting attivo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per la complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe”, vero è anche che “la diffida in questione indicava i singoli programmi televisivi dai quali erano tratti i video contestati (in particolare trasmissioni Amici, il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig), trasmissioni peraltro di notevole successo e rispetto alle quali un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato  quantomeno la fondata titolarità dei diritti di RTI (…) la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori di ‘Yahoo! Video’ per la ricerca di contenuti tramite parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni”. In altre parole, secondo il Tribunale, benché un controllo preventivo non sia esigibile, una volta ricevuta una diffida individuante titoli di programmi televisivi di proprietà di RTI, Yahoo avrebbe dovuto ricercare all’interno dei propri server tutti i video ad essi relativi ed eliminarli. Ma non so se questo davvero non rappresenti, alla fine, l’imposizione di un obbligo di ricerca e controllo preventivi. Nel mondo di Internet tutto cambia velocemente: gli utenti oggi caricano un contenuto e domani lo eliminano e ne caricano un altro. In quest’ottica mi risulta difficile riuscire a collegare una diffida (ed a maggior ragione un provvedimento di inibitoria), che non faccia riferimento ad uno specifico video ed ad uno specifico URL, ad un determinato momento temporale del passato. Il controllo, in quest’ottica,  sembrerebbe diventare pertanto necessariamente un controllo preventivo, prestandosi a tutte le critiche di cui già si è detto commentando le precedenti decisioni.

duomo di milano.jpgContinua la saga delle cause per violazione di diritto d’autore contro Internet Service Providers (ISP), o comunque soggetti che si definiscono tali, rispetto alla pubblicazione di contenuti audio-video. E’ uscita ieri sulla stampa (vedi ad esempio qui) la notizia di un’altra recentissima vittoria del gruppo Mediaset – RTI  nei confronti di Yahoo, davanti al Tribunale di Milano. Non ho ancora visto il testo del provvedimento e quindi non posso fare commenti approfonditi. Solo mi sembra di poter dire che, anche alla luce del recente provvedimento del Tribunale di Roma nel caso About Elly (vedi post qui), il Tribunale di Milano sia davvero la venue più adatta per i titolari dei diritti e, al tempo stesso, quella più pericolosa per gli ISP. Spero di poter commentare presto le motivazioni della decisione.